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Allestimenti fieristici: titolo IV o art. 26?

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flysch
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Buongiorno a tutti,

riapro l’annoso quesito di allestimento stand fieristici: nell’archivio ho trovato pareri contrastanti in merito e tutt’ora non so se applicare art. 26 oppure il titolo IV.

C’è una minoranza a favore del titolo IV http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... ight=stand

C’è invece chi preferisce applicare art.26 (la maggioranza dei thread visitati)
http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... fieristici
http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... ight=stand
http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... ight=stand

A naso per me non si tratta di lavori compresi nell’elenco dell’allegato X, quindi si dovrebbe applicare l’art.26.
In un caso recente, tuttavia, l’ASL ha fatto la multa ad una ditta di mia conoscenza perché non ha nominato coordinatore per l’opera da realizzare, uno stand fieristico di grandi dimensioni dove la ditta in questione gestiva la commessa come general contractor realizzando le opere in legno e poi uno o più impiantisti si occupavano di illuminazione e impianto elettrico.

Giusto per fugare ogni dubbio, quali sono gli obblighi che ricadono sul datore di lavoro della ditta descritta e quali sull’ente fiera?

Queste sono le mie (personalissime) ipotesi:

1. Sull’ente fiera (es. Lingotto fiere, giusto per fare un esempio vicino a me) immagino ricada per forza il DUVRI a coordinamento dei cento e più canterini di montaggio allestimenti e delle ditte collegate (es. impresa di pulizia)
2. Sul Datore di lavoro (del general contractor) ricadrà un secondo DUVRI a coordinamento delle ditte che eserciteranno all’interno dell’area di montaggio dello stand (falegnami, elettricisti, tinteggiatori etc) . Questo Duvri per essere gestibile avrà poi la forma di un PSC, ma senza gli obblighi connessi con il titolo IV (CSP/CSE, notifica etc)
3. Sulle singole imprese che opereranno nel cantiere dello stand oppure nel complesso dell’ente fiera, ci sarà un estratto del DVR analogo al POS (purza senza chiamarsi POS)
4. Sul committente dello stand (es. Fiat nel caso del motorshow), ricade qualcosa?

E voi come la pensate in merito?

Un grazie anticipato a tutti quelli che intervengono,

:smt039
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igno_ranza
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Credo che a un organo di controllo interessi fondamentalmente la cooperazione e il coordinamento. Personalmente lascerei fuori il T4 e mi orienterei sull'art.26 (che comunque hanno lo stesso impianto "filosofico"), rimanendo pero' flessibile sui nomi di carte e cartacce,ma inflessibile su cooperazione e coordinamento.

Questi sono i soggetti.

1) Ente fiera(EF) : ha la disponibilita' "giuridica dei luoghi" ed e' il padrone di casa che, in sostanza puo' avere l'ultima parola su tutto. Lo considero come il soggetto che mette sul mercato i suoi spazi.

2) Committente dell'evento (C): lo considero come chi ha bisogno dello spazio di EF per le sue necessita' espositive.

3) General contractor (GC): e' il subappaltatore. E' il soggetto che si occupa dell'allestimento "materiale" dell'evento.

4) Singole imprese (SI): sub-sub-appaltatori. Fanno lo sporco lavoro.


Queste le responsabilità.

EF: ha la responsabilita' delle manutenzioni di strutture, impianti oltre ad averla del personale che eventualmente fornisce a tutti gli altri soggetti. O controlla personalmente chi accede ai suoi spazi, o demanda tale compito a C, oppure si opta per una soluzione mista. Puo' distinguere chi si occupera' di safety e chi di security (scusatemi...).

C:  deve pretendere da EF una dichiarazione di conformita' di impianti, strutture, validita' di CPI, macchine, strumentazioni messe a disposizione, nonche' idoneita' del personale e di tutto cio' che, di proprieta' o nella disponibilita' dell'EF, utilizzera' all'interno dello spazio espositivo. Fornira' anche la VdR. In un primo livello di coordinamento e cooperazione ricevera' informazioni da parte di EF su eventuali "eventi" incompatibili con gli spazi/strutture/impianti e si stabiliranno eventuali deroghe,procedure particolari ecc.

GC: riceve/pretende da C le informazioni avute in seguito al coordinamento di primo livello e, in base alle necessita' di C e alle informazioni da questi ricevute dall'EF, si occupa di scegliere, verificare e gestire (coordinare, far cooperare e controllare), insindacabilmente, le SI: questo sarebbe un coordinamento di secondo livello. Sarebbe opportuno (per questioni di rapidita') coinvolgere il GC gia' nel coordinamento di primo livello. Puo' anche ricevere l'incarico di occuparsi di tutto cio' di cui si dovrebbe occupare C, sopratutto se C ha un approccio alla vita e alle sue complicazioni di tipo lapoelkanniano (per rimanere dalle tue parti :smt040 ). E comunque io, fossi nel GC (secondo me dovrebbe essere il C a pretenderlo,ma lapo mi sta mortalmente sugli zebedei e so gia' che non lo farebbe) pretenderei riunioni periodiche (con frequenza proporzionata all'evento e alla sua scadenza) per aggiornare C ed EF sullo stato avanzamento lavori.

Carta: tanta. Con tantissime firme.
Oggi faccio un'analisi a 300 gradi: 60 gradi li tengo per me. - Francesco Scoglio
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Pauk
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Senza volere essere esaustivo come igno_ranza, dico la mia: ogni anno un impresa che seguo opera presso una grossissima (e famosissima) fiera. Loro (l'ente fiera) trattano tutto come T4, e noi benché non facciamo lavori da T4 (infatti facciamo solo allestimento stand e movimentazione merce) ci adeguiamo. Cioè presentiamo un POS e leggiamo il loro PSC.

Tutto questo per dire che mi associo a quanto sopra per dire che alla fine quel che importa è il coordinamento.
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igno_ranza
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In pieno delirio narcisistico, mi sono riletto: fra le responsabilita' del Committente (C) ho scritto "Fornira' anche la VdR". Avrei dovuto scrivere "Ricevera' da EF la VdR".
Oggi faccio un'analisi a 300 gradi: 60 gradi li tengo per me. - Francesco Scoglio
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flysch
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Grazie a tutti per le risposte.

Dopo aver conferito con la ditta di cui sopra, ho capito com'è andata la situazione: si è trattato di un mega stand all'interno del salone nautico di Genova dove è arrivata l'ASL.
L'UPG, non avendo visto nè PSC nè POS (quest'ultimo dimenticato nella camera d'albergo, sic!), ha sospeso le lavorazioni ed ha multato/prescritto a committente (costruttore di natanti) la nomina del coordinatore con gli obblighi connessi, mentre alla ditta coinvolta (costruttore dello stand come General contractor) è arrivata una multa per mancata redazione POS.

Visto l'esplicita richiesta di adempimenti titolo IV da parte dell'UPG, mi sono venuti dei ragionevoli dubbi. Se, invece di applicare l'art. 26, si volesse considerare l'allestimento fieristico come ricadente in titolo IV, cosa capita per:

- distinzione tra PdC e DIA/SCIA? Nulla? In caso di più ditte nomino sempre CSP E CSE? (ho scoperto che esiste una sorta permesso di costruire, ma lo rilascia l'ente fiera, non il comune)

- Notifica preliminare: Si fa? E a chi si spedisce? Solo ad ASL e DpL?

- in caso di unica ditta e di lavoro pubblico (caso rarissimo) immagino valga sempre il principio del PSS + POS a cura del DdL del costruttore stand, mentre unica ditta privato la ditta costruttrice emette il POS inserito all'interno dell'art. 26 dell'Ente fiera.

:smt039


PS. il tutto per lavori che, seppure pericolosi, durano sui 3 gg in totale... Non dico di non fare cooordinamento, ma semplificare un po' le cose non guasterebbe.
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Nofer
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a costo di sembrare la solita oltranzista, che in realtà sono davvero, io dico che no lavori di allegato X e XI è no anche PSC, POS e quant'altro riferibil e a T4.
Ho messo a fuoco che uno stand ed il suo allestimento sono considerati da certe ASL come "costruzione di opera temporanea" ed è in base a ciò che fanno certe richieste.
Tuttavia, a mio avviso, l'allestimento di uno o più stands per un'esposizione non può considerarsi pienamente un'attività edile o di ingegneria civile bensì un'attività di montaggio (allestimento, appunto) di elementi mobili davvero estremamente provvisori, paragonabili più alle attività di assemblaggio nel comparto meccanico o di montaggio arredi mobili che non all'edilizia. Particolarmente rilevante è, in quei casi, soprattutto l'impiantistica elettrica, ma sempre secondo me non per il suo lato "strutturale" bensì proprio squisitamente impiantistico. Insomma, secondo me sono "terziario".
Fermo restando che -appunto- ciò che conta è coordinarsi e ragionare con criterio ciascuno per la propria parte, e che il nome da assegnare a queste attività ha minore rilevanza in termini di efficacia ed efficienza, faccio notare che a parità di "infrazione" le sanzioni sono in gran parte diverse, e soprattutto il complesso PSC/POS è regolato in maniera assai diversa dagli adeguamenti del DUVRI.
Poi, se abbiamo deciso di far soldi anzichè prevenzione efficace, e allora diciamocelo e ci mettiamo tutti l'anima in pace: qualcuno a subire, e qualcun altro a discutere sulla finalità di tutto questo. Perchè se la finalità è far cassa, il titolo IV è una manna del cielo, ma se dovesse, per caso, essere la prevenzione di infortuni ed incidenti secondo me l'art. 26 ne consente una migliore gestione e tutela in ambito di allestimenti fieristici.
Opinione mia, beninteso.
Nofer
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flysch
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Nofer, per me hai ragione su tutta la linea.
Che si tratti di stand di sagra di paese tipo questi http://lnx.pksoft.it/pkakira/albums/use ... egioni.jpg o che si tratti di stand da fiere multimilionarie tipo questo http://www.nimlokitalia.it/img/stand-pe ... o-icon.jpg , per me non sono lavori edili propriamente detti, quindi applicherei l'art. 26.
Però, andando direttamente al nocciolo del problema, se io il coordinamento lo faccio bene, sia esso come art. 26 o titolo IV, con riunioni ed effettiva gestione dei lavori e delle interferenze, tutto il resto è fuffa.

Tuttavia, capisco anche ditte come quella coinvolta che si è trovata l'ASL il cantiere: l'UPG è andato deciso sul titolo IV, lasciando loro (e a me!) un mucchio di dubbi.
E ora cerco di risolverli.

Stavo anche pensando se avesse senso chiamare prima dell'inizio dei lavori l'ASL competente e chiedergli se per quel cantiere è giusto applicare il titolo IV o l'art.26, ma mi sa che è un po' come tirarsi la zappa sui piedi, visto che al 99% direbbero di usare quello più oneroso (ed eventualmente lucroso quanto a multe), ovvero il titolo IV.
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catanga
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Visto che domenica 9 a Genova ci sono stato per ordinare la mia barca da 23,99 metri (da 24 in su ci vuole il comandante e non voglio estranei a bordo) e le aziende che avevano installato stand, tali da far pensare ai locali geni con il libretto rosso (non quello di Mao), erano tutte dentro il padiglione B e sotto il piazzale marina coperto, diciamo che ho ben presente i luoghi e le strutture preesistenti.

Ora, visto che si è trattato di allestimento di stand in genere strutturato come segue:
- predisposizione area,
- posizionamento degli appoggi/sostegni per i natanti,
- accesso carrelloni e apparecchi di sollevamento, sollevamento e posizionamento dei natanti sugli appoggi predisposti,
- realizzazione delle aree di ricevimento pubblico in adiacenza ai natanti posizionati mediante utilizzo di materiali metallici e legno,
- posizionamento moquette/rivestimento pavimento,
- posizionamento arredi singoli stand,
- apertura e fruizione mostra,
- chiusura mostra,
- rimozione arredi,
- rimozione rivestimenti (pavimento, ecc.),
- smontaggio elementi metallici e in legno costituenti le aree di ricevimento pubblico,
- ingresso carreloni e apparecchi di sollevamento, sollevamento natanti, posizionamento sui carrelloni e allontanamento dall'area fiera,
- rimozione appoggi,
- ripristino e restituzione area.

direi che ci troviamo davanti a tutto meno che a un cantiere edile o di ingegneria civile.

Il problema concreto, ovviamente, è il coordinamento tra tutte le attività che vengono svolte contemporaneamente da una pluralità di committenti (le aziende che espongono) e di imprese esecutrici (n per ogni azienda espositrice) all'interno di un sito dove c'è un Ente Fiera che è il proprietario/gestore.

Qui si tratta di scegliere la metodologia con cui gestire queste attività.

Vi dico come funziona all'estero e in qualche ente fiera nostrano attento a queste problematiche.

L'Ente Fiera si fa carico del completo coordinamento di primo livello di tutte le attività mediante un team di lavoro che incontra, in primis, tutti gli espositori  e definisce con loro un cronoprogramma per le attività che interesseranno le aree comuni (accessi, viabilità, spazi, ecc.) e le aree limitrofe (aree il cui perimetro è in comune tra due o più espositori), definendo le regole a cui tutti dovranno attenersi (tecniche, organizzative, ecc.).

A ciascun espositore, è assegnato il coordinamento di secondo livello:
- vengono assegnati gli spazi e gli intervalli temporali per procedere alla realizzazione completa del proprio stand con l'obbligo di segnalare immediatamente alla "cabina di regia" qualunque evento/situazione, prima di prendere una decisione,  in grado di alterare quanto sopra definito (in termini di attività da svolgere, di spazi e di tempi) - prevenire/gestire l'effetto domino in termini d'interferenze;
- viene assegnato il compito di gestire operativamente le aziende a cui ha affidato l'esecuzione dei lavori di allestimento del proprio stand ferme restando le regole condivise imposte dal coordinamento di primo livello previsto dall'Ente Fiera.

Quindi, il "datore di lavoro committente" compare come tale solo al momento del coordinamento di secondo livello al fine di esercitare, all'interno di un'area di lavoro di cui ha la piena disponibilità giuridica anche se per un tempo limitato, i compiti propri di committente con i conseguenti obblighi di regia all'interno dell'area assegnata, sapendo che per le interferenze al contorno ci sono già una serie di regole concertate e condivise con tutti gli altri espositori sotto la macroregia dell'Ente Fiera.

Naturalmente, se l'Ente Fiera non fa questo o qualcosa di simile o affida direttamente ad imprese esecutrici la realizzazione degli stand, le cose si complicano significativamente e i compiti/responsabilità mutano drasticamente.
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Bosol70
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A riguardo dell'allestimento fiera e applicabilità del Titolo IV o dell'art. 26 avrei alcune perplessità a proposito di alcuni casi particolari. Frequentando per ragioni professionali alcune fiere nel campo dell'edilizia e in alcuni casi come addetto espositore mi sono trovato ad allestire (e smobilitare) lo stand in collaborazione con gli enti espositori (CPT, imprese). I lavori iniziano anche un mese prima e all'interno dei capannoni espositivi vengono montate strutture come baite di montagna, locali in cartongesso, tetti in tegole ed altro. All'interno vengono posati pavimenti, piastrelle pareti in carongesso, perlinati in legno. Si usano motoseghe (elettriche), sparachiodi, seghe circolari, troncatrici, con lavorazioni del tutto analoghe alla costruzione di una casetta prefabbricata in legno. Con la differenza che mediamente in cantiere si costruisce una singola casetta, mentre nello stand fieristico le strutture edili sono decine. (e quindi le interferenze, anche legate agli agenti fisici si moltiplicano).
Qui siamo in pieno Titolo IV!
Daccordissimo però sull'applicabilità dell'art. 26 per la fiera del gelato, del vino o dei prodotti tipici, ma io non generalizzerei ad ogni fiera espositiva.  :smt018
Non è importante il colore del gatto, ma il numero di topi che riesce a catturare. (Mao Tse-Tung)...
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catanga
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L'obiettivo è eliminare, se possibile, le interferenze o, in caso contrario, gestirle cercando di ridurre al minimo i rischi d'interferenza.
Per farlo ho bisogno dei coordinatori per la sicurezza e del PSC o basta fare quello che scritto prima con un coordinamento di secondo livello?
Questo ci si deve domandare.

Poi, ovviamente, ciascuno faccia come crede.

Per la cronaca, non esiste un paese uno della UE che abbia recepito la direttiva 92/57CEE e la faccia applicare negli allestimenti fieristici. Si chiama "direttiva cantieri edili o di ingegneria civile" e non "direttiva fiere et similia", per un semplice motivo: le fiere ed i relativi allestimenti non sono cantieri edili o di ingegneria civile.
Per tutto ciò che non è "cantiere edile - ingegneria civile" c'è la direttiva 89/391/CEE recepita con il 626 che con l'art. 7, oggi art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008, copre gli appalti relativi a lavori NON edili o di ingegneria civile.

Allora, perché non prendere per il bavero della giacca gli Enti Fiera e chiedergli di farsi promotori, organizzatori, facilitatori e controllori delle attività di cui sopra utilizzando un metodo sensato e non adeguarsi alle interpretazioni dell'UPG di turno?

Certamente, sono d'accordo che il nostro legislatore andrebbe scorticato per non aver compreso i "considerando" della direttiva, averla trasposta in un modo così stupido e tale da generare confusione e un mucchio d'interpretazioni che nulla aggiungono in concreto alla sicurezza sul lavoro durante tali attività.

Se non esproprieremo il diritto a legiferare in solitudine a gente che non ha mai visto "dal di dentro" un'attività lavorativa ma che ha maturato la propria esperienza nei corridoi ministeriali o nelle aule d'università con cattedre in ambito giuslavoristico o medico, non ne verremo mai fuori.
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