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ART 90 comma C - sanzione per imprese dopo inizio lavori.

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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cimmi
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Iscritto il: 13 nov 2008 21:16

L'ispettorato in seguito ad un  controllo di cantiere a sanzionato i committente il seguente articolo del 106

c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico Di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

nel cantiere c'erano quattro imprese, al comune hanno trovato il DURC di una, ovvere l'unica che era stata individuata all'atto dell'inizio dei lavori.
Le altre tre ditte sono entrate sopo l'inizio, di queste una direttamente chiamata dal committente, altre due dall'impresa referente (con DURC in comune).

La mia domanda è questa :
Quale articolo di quale legge impone di inviare al Comune i DURC delle imprese successivamente all'inizio dei lavori?

Per me la sanzione è illeggittima e sto consigliando (ma voglio essere sicuro che non ci siano altre leggi in materia) al committente di fare ricorso, ma questi preferisce pagare ( e per me non va bene in quanto è un pericoloso precedente, ma come giià detto volgio essere sicuro).

Grazie
Cimmi
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

e se io ti passo una sentenza di cassazione freschissima (maggio 2011) dove si dice che sto fatto del DURC dei subappaltatori è e deve restare un fatto amministrativo?
Più che altro, per vedere se caso mai come in toscana anche lì da te chiedano il durc anche a fine lavori. In quel caso, basta dire "ciccio, ritira la sanzione perchè io i DURC di questi qui subentrati al comune glielo mando a fine lavori, mica mese per mese". E lo si dice prima di tutto in via gerarchica, quindi al direttore della DPL che ha irrogato la sanzione. Se nicchia, si va di TAR. Però, occorre guardare il regolamento edilizio regionale, qualora ci sia.
Per inciso, e giusto per capire io certi altri fatti, c'è la prescrizione ad adempiere o no? applicano correttament il terzo del massimo o viaggiano per il quarto come per 758? Tieni presente che queste informazioni mi sono assai utili per darti qualche indicazione operativa.
Allegati
sentenza S.C. 21780 2011.doc
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Nofer
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cimmi
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Iscritto il: 13 nov 2008 21:16

Ciao Nofer, ti ringrazio per la rapidità (poi vado a leggere la sentenza).
Non ho guardato se hanno dato il terzo o il quarto, comunque l'importo è 500 euro (e quindi se vado a leggere il TU capisco quale hanno usato  :smt003 ).
Adesso non posso dire niente ma su questo cantiere (lo stesso che mi hanno sanzionato 2 anni fa e allora ho pagato) questa volta ho contestato sia la sanzione ma sopratutto gli adempimenti che mi hanno imposto. Dopo più di trenta giorni non ho avuto ancora risposta. Cosa faccio invio alla pretura dicendo che l'ente non ha ottemperato entro i trenta giorni?  Ovvero questo volta mi sono r...o e voglio andare in causa, ne ho le .... piene di ispettori che ti dicono "...sarebbe meglio "  e io gli chiedo ma dove è scritto sulla legge?  Ovvero sono stufo di contestazioni generiche e sopratutto di adempimenti generici.

Grazie Nofer
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

E' amministrativa. Il minimo.
Tuttavia, io andrei dall'amministrativista e farei inoltrare una bella richiesta assai formale di revisione della pratica alla direzione della DPL, ponendo appunto il termine di 30 giorni per rispondere ex L.241/90. Può anche darsi che l'amministrativista, se come immagino hai risposto raccomandata AR, decida bene di fargli -alla direzione, in via gerarchica appunto, un'altra veloce nota però stavolta a firma sua come tuo legale, ponendo a termine perentorio 10 gg, o anche solo 5, prima di andare per omissione di atti di ufficio, che è penale, visto che i 30 giorni di tempo che hanno per rispondere al cittadino sono già passati... Sai, l'importante è farsi rispondere o in alternativa poter provare che non hanno risposto come da norma cogente: da lì, poi, può venire giù il mondo, ti assicuro.
Nofer
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michi
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Iscritto il: 15 mag 2010 11:32
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cimmi, se non ho capito male sei in reg. Toscana, giusto?
controlla, allora, se è applicabile l'art. 82 - Disposizioni generali - della LRToscana 1/2005 come modificata dalla LR 40 del 5/08/2011.
ti riporto uno stralcio dell'art. 82, dal comma 7 al comma 10:
"7. Prima dell'inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al comune il nominativo dell'impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa; qualora successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall'avvenuto subentro.
8. Contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori, il committente dei lavori inoltra al comune il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).
9. La mancata produzione del DURC costituisce causa ostativa all'inizio dei lavori e alla certificazione di abitabilità, agibilità, di cui all'articolo 86.
10. Qualora, successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altre imprese il committente deve produrre il DURC del soggetto subentrante contestualmente alla comunicazione di cui al comma 8.
buona domenica Michela
Michi
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cimmi
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Iscritto il: 13 nov 2008 21:16

Grazie MICHI
no non sono in Toscana, Nofer mi ha inviato la sentenza dicendo che se nella mia regione fanno come i Toscana.

Cimmi
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michi
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Iscritto il: 15 mag 2010 11:32
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hai ragione, ho frainteso... (o meglio non ho letto bene quanto detto da Nofer, prendo atto)

speriamo, almeno, che quanto ho segnalato possa essere di aiuto ad altri frequentatori toscani del forum, vista l'importanza.

rinnovo il mio saluto
Michi
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Geppus
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Iscritto il: 22 ott 2004 15:12

Occhio però: la frase "trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi" si può leggere in due modi:

1) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi già individuati

2) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei rispettivi lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi

Nel primo caso non ci potrebbe essere sanzione, nel secondo sì. C'è spazio per vincere ma anche per perdere.

Il comune di Milano, tanto per riportare un esempio pratico, fino a qualche mese fa scriveva nella modulistica delle pratiche edilizie che il committente allega DURC dell'impresa incaricata e si impegna ad ottenere ed a esibire a richiesta i documenti delle eventuali altre imprese. Ora invece il committente deve allegare i DURC di imprese e LA, come previsto all'art.90 comma 9 lett. c.
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alepacis
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Iscritto il: 26 gen 2010 13:24
Località: Cisterna di Latina

La seconda ipotesi...la si vuole leggere proprio arrampicandosi con le unghie. Prima dell'inizio lavori è una frase che non può essere fraintesa: al contrario la seconda ipotesi meriterebbe maggiori sfaccettature.

Vale, secondo me, come per la notifica preliminare. Se subentrano nuove ditte e non si aggiorna la notifica, posso obbligarti ad aggiornarla, ma non c'è nessuna sanzione amministrativa o penale prevista.

Se il DURC in se è in regola...questa sanzione è del tutto impugnabile.
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badaniele
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Iscritto il: 20 nov 2008 13:36

Non capisco assolutamente questa sanzione...

tanto per cominciare:
Art. 99. comma 1
Il committente o il responsabile dei lavori, prima  dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi.....

quindi al massimo l'organo ispettivo può richiedere l'aggiornamento della notifica preliminare... per la quale non è prevista neanche una sanzione pecuniaria, bensì si sospende il titolo abilitativo, in quanto l'organo ispettivo ne manda comunicazione all'amministrazione concedente

In realtà l'organo di vigilanza può limitarsi a "segnalare" all'amministrazione concedente, non può assolutamente imporre il blocco del cantiere con sospensione dei lavori, salvo che nei casi di pericoli gravi e imminenti...


se proprio devo dire la mia questa sanzione mi sembra qualcosa del tipo: "vabbè vista che almeno una sanzione la dobbiamo fare...facciamo questa"  :smt011
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