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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Obbligo Piano d'emergenza
Secondo il comma 2 dell'art. 5 del DM 10 marzo 1998 il PEI è obbligatorio nelle aziende con 10 o più dipendenti. Nell'allegato I all'81 si dice che costituisce "grave violazione ..." con applicazione dell'art. 14, la "mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione"; vale anche per le aziende fino a 10 dipendenti?
Nella sentenza: Incendio in un hotel. Responsabilità dell'amministratrice e legale rappresentante della spa proprietaria dell'albergo, dell'amministratore di fatto della società e della direttrice dell'albergo e capo della squadra di emergenza aziendale.
Commento
Era accaduto che nel corso della notte due giovani donne ospiti dell'hotel svuotavano inavvertitamente nel cestino dei rifiuti un portacenere con alcuni mozziconi accesi, generando fiamme che si estesero all'intero edificio. Mentre la maggior parte degli ospiti riuscirono a salvarsi attraverso le uscite di sicurezza, un uomo perse la vita nei tentativo di calarsi a terra dal balcone della sua stanza facendo uso di lenzuola annodate. Altre due persone morirono all'interno del bagno nel quale si erano rifugiate.
Nella notte in cui accaddero i fatti non era in servizio nessuno dei componenti della squadra di emergenza, ma solo il portiere ed un facchino. Il piano di emergenza, seppur esistente, era stato sostanzialmente disatteso. Ciò ha impedito di fronteggiare adeguatamente e tempestivamente il focolaio di incendio. Sia il portiere che il facchino erano privi delle cognizioni e dell'addestramento posseduti dai componenti della squadra di emergenza e questo spiega perché da parte di questi non fu adottata alcuna iniziativa idonea. La presenza di personale qualificato avrebbe, invece, consentito dì utilizzare tempestivamente gli strumenti in dotazione dell'albergo cioè gli idranti e gli estintori, tanto più che l'albergo era conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge. Vi erano, quindi, secondo la Corte, tutte le condizioni per neutralizzare l'avvio delle fiamme impedendo così che il fuoco si sviluppasse e coinvolgesse tutto l' edificio.
Quanto alla direttrice dell'hotel e responsabile del coordinamento della squadra di emergenza, avrebbe dovuto assicurare la vigilanza antincendio nell'arco dell'intera giornata mediante la predisposizione dei relativi turni diurni e notturni.Quanto alla posizione di B. la Corte d'appello ritiene che, atteso il ruolo di amministratore e legale rappresentante della società proprietaria dell'albergo, si configura una posizione di garanzia quale datore di lavoro al quale deve essere fatto carico delle omissioni di vigilanza sul rispetto e l'attuazione delle cautele e delle misure previste nel piano di emergenza, compresa l'organizzazione della presenza, suddivisa in turni, di personale inquadrato nella squadra di emergenza.
La circostanza poi che presso l'albergo esistesse una figura di dirigente, cui era demandata la concreta organizzazione del servizio antincendio previsto nell'apposito piano, non esonera per nulla da responsabilità la ricorrente, incombendole pur sempre l'essenziale e indelegabile obbligo di vigilanza. Tale obbligo è da intendersi non nel senso di dover costantemente ingerirsi nell'organizzazione del servizio, quanto piuttosto nell'assicurarsi che esso fosse adeguatamente strutturato ed operativo, anche attraverso l'organica predisposizione di turni di presenza di personale qualificato ed esperto, in grado di far fronte alle emergenze.
Cassazione Penale, Sez. 4, 06 giugno 2011, n. 22334
Ma se ciò fosse accaduto in una azienda industriale quel capo squadra va considerato l'RSPP o può essere sempre qualcuno che è stato incaricato del ruolo di coordinamento antincendio ?
Non è come fare una sub-delega dei doveri del RSPP seppur per coadiuvare attività del D.L. ?
Ciao :smt039
Commento
Era accaduto che nel corso della notte due giovani donne ospiti dell'hotel svuotavano inavvertitamente nel cestino dei rifiuti un portacenere con alcuni mozziconi accesi, generando fiamme che si estesero all'intero edificio. Mentre la maggior parte degli ospiti riuscirono a salvarsi attraverso le uscite di sicurezza, un uomo perse la vita nei tentativo di calarsi a terra dal balcone della sua stanza facendo uso di lenzuola annodate. Altre due persone morirono all'interno del bagno nel quale si erano rifugiate.
Nella notte in cui accaddero i fatti non era in servizio nessuno dei componenti della squadra di emergenza, ma solo il portiere ed un facchino. Il piano di emergenza, seppur esistente, era stato sostanzialmente disatteso. Ciò ha impedito di fronteggiare adeguatamente e tempestivamente il focolaio di incendio. Sia il portiere che il facchino erano privi delle cognizioni e dell'addestramento posseduti dai componenti della squadra di emergenza e questo spiega perché da parte di questi non fu adottata alcuna iniziativa idonea. La presenza di personale qualificato avrebbe, invece, consentito dì utilizzare tempestivamente gli strumenti in dotazione dell'albergo cioè gli idranti e gli estintori, tanto più che l'albergo era conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge. Vi erano, quindi, secondo la Corte, tutte le condizioni per neutralizzare l'avvio delle fiamme impedendo così che il fuoco si sviluppasse e coinvolgesse tutto l' edificio.
Quanto alla direttrice dell'hotel e responsabile del coordinamento della squadra di emergenza, avrebbe dovuto assicurare la vigilanza antincendio nell'arco dell'intera giornata mediante la predisposizione dei relativi turni diurni e notturni.Quanto alla posizione di B. la Corte d'appello ritiene che, atteso il ruolo di amministratore e legale rappresentante della società proprietaria dell'albergo, si configura una posizione di garanzia quale datore di lavoro al quale deve essere fatto carico delle omissioni di vigilanza sul rispetto e l'attuazione delle cautele e delle misure previste nel piano di emergenza, compresa l'organizzazione della presenza, suddivisa in turni, di personale inquadrato nella squadra di emergenza.
La circostanza poi che presso l'albergo esistesse una figura di dirigente, cui era demandata la concreta organizzazione del servizio antincendio previsto nell'apposito piano, non esonera per nulla da responsabilità la ricorrente, incombendole pur sempre l'essenziale e indelegabile obbligo di vigilanza. Tale obbligo è da intendersi non nel senso di dover costantemente ingerirsi nell'organizzazione del servizio, quanto piuttosto nell'assicurarsi che esso fosse adeguatamente strutturato ed operativo, anche attraverso l'organica predisposizione di turni di presenza di personale qualificato ed esperto, in grado di far fronte alle emergenze.
Cassazione Penale, Sez. 4, 06 giugno 2011, n. 22334
Ma se ciò fosse accaduto in una azienda industriale quel capo squadra va considerato l'RSPP o può essere sempre qualcuno che è stato incaricato del ruolo di coordinamento antincendio ?
Non è come fare una sub-delega dei doveri del RSPP seppur per coadiuvare attività del D.L. ?
Ciao :smt039
Non si può insegnare niente ad un uomo, si può solo aiutarlo a trovare la risposta dentro sè stesso.
G. Galilei
G. Galilei
- weareblind
- Messaggi: 3267
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Attenzione che le attività soggette a CPI fino al 7 ottobre, ed oggi soggette al DPR 151-2011, hanno l'obbligo di redigere piano di emergenza.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Per Weareblind: sempre o solo se con 10 o più dipendenti? (Vedi inizio discussione).
Per Paten: mi puoi spiegare meglio cosa intendi con "Non è come fare una sub-delega dei doveri del RSPP seppur per coadiuvare attività del D.L. ?".
Per Paten: mi puoi spiegare meglio cosa intendi con "Non è come fare una sub-delega dei doveri del RSPP seppur per coadiuvare attività del D.L. ?".
Sempre, perchè le aziende "eccezionate" dall'art.5 comma 2 sono quelle dell'art.3 comma 2, cioè quelle soggette al controllo dei VVF.SIC1945 ha scritto:sempre o solo se con 10 o più dipendenti?
Ovviamente, tranne nel mondo delle proprietà immobiliari.
- weareblind
- Messaggi: 3267
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Sempre.
DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
Art. 5 (Gestione dell'emergenza in caso di incendio)
2. Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Art. 3 (Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio)
2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 [...]
DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
Art. 5 (Gestione dell'emergenza in caso di incendio)
2. Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Art. 3 (Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio)
2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 [...]
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Allora, se capisco bene, per il DM 10 marzo 1998:
- le aziende soggette al controllo dei VVF debbono sempre dotarsi di PEI, indipendentemente dal numero dei dipendenti;
- le aziende NON soggette al controllo dei VVF debbono dotarsi di PEI se hanno 10 o più dipendenti.
Ma la domanda era: la seconda ipotesi vale anche dopo l'emanazione dell'allegato I dell'81/08?
- le aziende soggette al controllo dei VVF debbono sempre dotarsi di PEI, indipendentemente dal numero dei dipendenti;
- le aziende NON soggette al controllo dei VVF debbono dotarsi di PEI se hanno 10 o più dipendenti.
Ma la domanda era: la seconda ipotesi vale anche dopo l'emanazione dell'allegato I dell'81/08?