Buongiorno a tutti,
vorrei anzitutto segnalarvi una sentenza di cassazione che mi instilla qualche dubbio e ho voglia di approfondire.
Il riferimento alla sentenza è questo sotto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio Presidente
Dott. IZZO Fausto Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta rel. Consigliere
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) P.A., N. IL (OMISSIS);
2) P.R., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 98/2009 della CORTE APPELLO di TRENTO, del 02/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dr.ssa Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Lombardo Domenico, del Foro di Roma che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
Fatto
P.A. e R. sono stati tratti a giudizio, unitamente a T.R., R.L. e S.M., davanti al Tribunale di Rovereto per rispondere del reato di cui agli artt. 40, 81 e 113 c.p., art. 590 c.p., commi 3 e 5, art. 583 c.p., commi 1, n. 1 per avere il giorno (OMISSIS), in cooperazione tra loro, presso il cantiere edile sito in (OMISSIS) destro della ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI CONCORRENTI ("impresa P. Isidoro s.r.l., S.A.L.P. Omissis s.p.a., Impresa F.lli C. di C. Enzo e C. Società in nome collettivo), nella qualità rispettivamente:
P.A., di mandatario speciale con rappresentanza, responsabile sicurezza del lavoro della ditta impresa F.lli C. di C. Enzo s.n.c, capogruppo con rappresentanza esclusiva della Associazione temporanea di imprese concorrenti, appaltatrice ed, a sua volta, subappaltante i lavori ed Amministratore delegato - Direttore Tecnico della ditta Impresa P. Isidoro s.r.l.;
P.R., di mandatario speciale con rappresentanza-Responsabile sicurezza del lavoro della ditta impresa F.lli C. di C. Enzo e C s.n.c., appaltatrice ed, a sua volta, subappaltante i lavori e Direttore di cantiere, cagionato a S.P. lesioni personali gravi concretatesi in "folgorazione con ustioni da elettrocuzione degli arti superiori ed inferiori, integranti incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per giorni 111, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza e, nello specifico, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, nell'inosservanza del disposto del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 11 e del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, comma 2, in quanto omettevano di rispettare il divieto di eseguire i lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di 5 metri a meno che non si fosse provveduto ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse e omettevano di cooperare con le ditte operanti in subappalto all'attuazione delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa relativamente, nello specifico, alla presenza di linee elettriche aeree.
Il (OMISSIS), infatti, S.P., posizionato sulla sponda di un canale sovrastato da linea elettrica aerea, mentre era intento ad orientare il getto di calcestruzzo condotto dal braccio meccanico di una beton pompa collocata su di un vicino ponte, subiva folgorazione a causa dell'insufficiente distanza del suddetto braccio meccanico alla linea elettrica.
Con sentenza del 14 marzo 2006 il Tribunale di Rovereto aveva dichiarato P.R. e P.A. responsabili del reato di cui sopra e li aveva condannati rispettivamente alla pena di mesi 3 e mesi 2 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avverso la decisione del Tribunale di Rovereto hanno proposto appello i difensori degli imputati.
La Corte di Appello di Trento, con la sentenza oggetto del presente ricorso emessa in data 2.12.2009, confermava la sentenza e condannava gli appellanti al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento P.R. e P. A. proponevano ricorso per Cassazione personalmente e concludevano chiedendone l'annullamento con o senza rinvio.
All'udienza pubblica dell'11/01/2011 il ricorso era deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Diritto
P.R. e P.A. hanno censurato con separati ricorsi la sentenza impugnata per il seguente motivo:
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) - erronea applicazione della legge penale, in particolare del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 11 e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2.
Secondo P.R. i giudici di merito erroneamente avrebbero ritenuto che la prescrizione del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 11 sarebbe stata violata non solo da parte di chi materialmente ha eseguito l'operazione con la beton pompa, ma anche da chi gestiva e coordinava il cantiere nel suo complesso ed aveva il compito di elaborare le norme di sicurezza generale che dovevano essere osservate da parte di tutte le imprese intervenute ed i cui piani di sicurezza operativi dovevano necessariamente essere conformi al PCS e, quindi, anche dagli odierni ricorrenti che erano stati nominati mandatari speciali dell'associazione temporanea di imprese, con espressa delega in materia di osservanza della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La sentenza impugnata sarebbe invece erronea sul punto, perchè la posizione e la qualifica di P.R. era solo quella di direttore del cantiere, nonchè di delegato per la sicurezza per l'associazione di imprese temporanea facente capo alla P. Isidoro s.r.l..
Al contrario, secondo la sentenza impugnata egli, in quanto responsabile della sicurezza dell'appaltatore, avrebbe assunto le funzioni di responsabile della sicurezza di tutto il cantiere, con riferimento a tutte le lavorazioni in subappalto. Tale erroneo assunto, secondo il ricorrente, sarebbe stato originato dalla ingiustificata assenza, nel presente procedimento, di due figure essenziali e cioè il committente e il responsabile dei lavori. Tale ingiustificata assenza, unitamente alla sua costante presenza sul cantiere in considerazione del suo ruolo di direttore dello stesso, non avrebbe dovuto consentire di attribuirgli un ruolo mai assegnatogli, ossia quello di responsabile per la sicurezza dell'opera, se non per la parte che riguardava l'attività della sua impresa. Assume il ricorrente di essere vincolato al contratto di subappalto con la ditta L. Pav. Due Srl, che poneva a carico della stessa il pieno rispetto delle norme antinfortunistiche e, quindi, di non potere esercitare alcuna ingerenza sul personale della predetta ditta, nè di poterne gestire i dipendenti, avendo egli soltanto la qualifica di Direttore di cantiere e non già quella di super preposto ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.
P.A. affermava nel suo ricorso di essere stato nominato insieme con il fratello mandatario speciale dell'Associazione temporanea di imprese -, con espressa delega in materia di osservanza della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro e con l'espresso compito di coordinare le imprese operanti nel cantiere, ma che il mandato era stato conferito espressamente con rappresentanza, ma in via tra loro disgiunta. Pertanto, non avendo egli partecipato alla riunione del 22.10.2003 di verifica di applicazione del Piano di Sicurezza, in cui veniva approvato l'aggiornamento del PCS, e non essendo egli stato messo al corrente di tale aggiornamento, appariva assolutamente illegittimo affermare la sua penale responsabilità solo sulla base dell'assunzione della qualifica di responsabile per la sicurezza del lavoro.
Riteneva ancora P.A. che, anche qualora si ritenesse che la rappresentanza in via disgiunta conferita ai due mandatari speciali dell'Associazione temporanea di imprese non lo esonerasse da responsabilità per le decisioni assunte dall'altro mandatario, la sua posizione è stata quella di rappresentante della Isidoro P. s.r.l., impresa presente in cantiere con le proprie maestranze, oltre che di mandatario speciale dell'Associazione temporanea di imprese. Egli, quindi, in relazione alla sua qualifica di responsabile per la sicurezza per l'Associazione temporanea di imprese, aveva tutti gli obblighi inerenti la sicurezza del cantiere relativa allo svolgimento delle lavorazioni da parte dei propri lavoratori per l'esecuzione delle parti di lavorazioni che inerivano specificatamente l'impresa di cui era a capo. Pertanto, con riferimento al getto di calcestruzzo, subappaltato alla L., egli non aveva alcun ruolo in tema di sicurezza per quella parte di gestione di subappalto (L.-E.), non essendo delegato alla specifica funzione di responsabile per la sicurezza di quella lavorazione.
I proposti ricorsi sono infondati.
Come ben rileva la Corte territoriale P.A., amministratore delegato della S.r.l. P.I. e P.R., socio della stessa società, erano stati delegati a "coordinare le imprese sul cantiere" e, nell'ambito dello stesso, "all'organizzazione in materia di sicurezza del lavoro, di tecnopatie ed igiene sul lavoro ed, in particolare, all'organizzazione ed alla scelta di misure igieniche ed antinfortunistiche, al fine di assicurare il completo assolvimento degli obblighi societari di attuazione delle misure igieniche e di prevenzione nonchè del relativo controllo".
Tanto premesso si osserva che la disciplina infortunistica impone ai datori di lavoro, ai committenti e agli appaltatori, in caso di cantieri mobili, specifici obblighi di coordinamento per la tutela della sicurezza e della incolumità dei lavoratori con riferimento ai rischi connessi alle specifiche lavorazioni che si svolgono nel cantiere.
Nella fattispecie di cui è processo il piano di sicurezza coordinato, che P.R. e A. erano tenuti ad osservare, aveva preso in considerazione, come rileva la sentenza impugnata,la possibilità concreta che l'attività lavorativa interferisse con il passaggio di linee aeree elettriche. Il PSC aveva pertanto previsto, in conformità del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 11, il dimensionamento dei mezzi provvisti di braccio mobile o telescopico, in modo da consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa "senza che sia possibile, anche accidentalmente, la penetrazione nella zona di guardia". Era stata inoltre prevista la segnalazione della "presenza delle linee aeree ai mezzi di cantiere (in particolare a quelli dotati di braccio brandeggiabile in elevazione) che possano venire a contatto con uomini e mezzi, con opportuni segnali di pericolo".
Gli odierni ricorrenti invece hanno consentito l'uso di un mezzo non adeguato, in quanto hanno permesso che una beton pompa, con braccio estensibile in altezza per ventotto metri, operasse al di sotto di una linea elettrica in tensione che si trovava, come ben evidenzia la sentenza impugnata, a soli nove metri dal piano su cui poggiava la macchina. E ciò nonostante che vi fosse stata una specifica riunione di coordinamento (sulla base di una prassi operante), alla quale P.A. non aveva partecipato, che aveva avuto ad oggetto, appunto, le condizioni di lavoro in quello specifico tratto dell'opera, e in cui era stato stabilito che l'operazione di getto di calcestruzzo di cui è causa dovesse avvenire "non posizionando le macchine sull'argine, ma sull'adiacente ponte", in quanto ciò avrebbe consentito "la necessaria manovrabilità della pompa e la distanza di sicurezza dalle linee", distanza che non avrebbe dovuto scendere al di sotto dei cinque metri. Nella stessa riunione si era anche puntualizzato che, in considerazione della brevità dell'intervento, non si riteneva di chiedere il sezionamento della linea, ma si raccomandava la massima attenzione.
E emerso pertanto che gli odierni ricorrenti, che avevano la responsabilità di garantire, anche attraverso il coordinamento delle varie imprese che operavano nel cantiere, la sicurezza dei lavoratori, non hanno adempiuto al loro dovere di cooperare, a nulla rilevando, come correttamente osservano i giudici della Corte territoriale, la circostanza che P.A. fosse assente alla riunione di cui sopra, tenendo in tal modo un comportamento negligente.
I ricorsi devono essere pertanto rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Ebbene, sto per prendere un incarico (vediamo il preincarico bimestrale come evolve) rispetto al quale questa sentenza cade proprio a pennello, quindi vorrei anche avere le vostre opinioni su come va interpretata.
Riporto pr brevità il commento trovato in rete dell'ing. Porreca:
Bari, 28 nov - È in linea con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la posizione assunta dalla Corte di Cassazione in questa sentenza con la quale la stessa ha confermata la condanna di un amministratore delegato e del direttore di cantiere di una ditta appaltatrice per un infortunio occorso ad un lavoratore dipendente di un’impresa subappaltatrice legato alla mancanza di alcune misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’assenza di tali soggetti in una riunione di coordinamento nella quale era stata discussa e deliberata l’adozione delle misure di sicurezza sopraindicate, che se realizzate avrebbero potute impedire l’evento, è stata considerata in particolare dalla suprema Corte un comportamento negligente e colposo da parte degli stessi.
In effetti quello che il titolare dell'affidataria mi chiede anzitutto di fare, è di presidiare alle riunioni di coordinamento indette dalla committenza, in occasione di ogni ordine di lavoro che la committente consegna all'affidataria e che questa affida ai subappaltatori.
Alla riunione di coordinamento dovrebbero essere presenti sia risorse dell'affidataria, che delle subappaltatrici che eseguiranno di fatto la manutenzione oggetto dell'ordine di lavoro.
L'affidataria è una scatola vuota che consta del solo rappresentante legale e di fatto non ha dipendenti.
Considerazioni:
1) non vedo l'applicabilità del D.Lgs.81/08 alla oraganizzazione affidataria, dato che è priva di dipendenti.
Ho visto una sorta di strano documento dove c'è la possibilità di firma di ddl, rspp, rls e mc, ma di fatto c'è solo la firma del rappresentante legale.
Il documento dovrebbe essere un DVR, ma francamente non l'ho letto bene.
2) il rappresentante legale a questo punto è palese che voglia che io ed il collega fossimo presenti alle riunioni di coordinamento intese come dalla sentenza sopra, per discutere di tutti gli aspetti di ssl presenti in maniera o scarna o a volte sovrabbondante negli ordini di lavoro del committente.
3) leggendo la sentenza mi pare importante capire quali obblighi ha il ddl dell'affidataria nei confronti di subappaltatori.
Le subappaltatrici sono chiaramente anche oragnizzazioni strutturate con una loro organizzazione per la sicurezza.
Va compreso il ruolo dell'affidataria e le responsabilità, lui sostiene che non ne abbia molte, ma la sentenza parla chiaro.
4) infine la più importante, ha parlato della volontà di conferire DELEGA.
Riporto la dichiarazione dell'imputato (che non ha retto minimamente in sede di giudizio):
L’imputato ha sostenuto altresì che la sua qualifica era solo quella di direttore del cantiere nonché di delegato per la sicurezza per l'associazione temporanea di imprese e non di responsabile della sicurezza dell'appaltatore e di tutte le lavorazioni in subappalto.
Premesso che la mia situazione è legata ad un CONSORZIO e non ad una ATI, ma C.C. a parte poco cambia nella sostanza, vorrei capire a che tipo di delega si riferisce.
Una affidataria (consorzio) in sui esiste solo un rappresentante legale e rispetto al quale vedo inapplicabile l'81, che tipo di delega potrebbe farmi?
Se l'81 non si può applicare (a meno di grosso abbaglio da parte mia) all'affidataria, la delega non potrà essere l'istituto di cui all'art.16 giusto?
Mi aiutate a fare un po' di chiarezza per favore.
La sentenza mi è parsa illuminante, ma vorrei ricondurla alla mia situazione.
ciao a tutti
gibbosky
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Una sentenza interessante infortunio lavoratore subappalt.
Ciao Givi,
si si... non vi è dubbio che la sentenza riguarda il 626 e il 164/56 in materia di costruzioni...ma il succo credo sia facilmente trasponibile ad oggi.
ciao e grazie
gibbosky
si si... non vi è dubbio che la sentenza riguarda il 626 e il 164/56 in materia di costruzioni...ma il succo credo sia facilmente trasponibile ad oggi.
che vuoi dire ???Dal 15/5/2008 è molto più facile "sentenziare" l' IA .

ciao e grazie
gibbosky
Azz... Gibbosky Non mi cadere su queste cosucce
Con TU è comparsa l'impresa affidataria che ha obblighi espressi in tal senso (anche se molti sembra non se ne siano accorti).
Non a caso nella sentenza (per reato di evento) per arrivarci i giudici hanno scomodato l'art. 7 del 626 che era meno puntuale.
Con TU è comparsa l'impresa affidataria che ha obblighi espressi in tal senso (anche se molti sembra non se ne siano accorti).
Non a caso nella sentenza (per reato di evento) per arrivarci i giudici hanno scomodato l'art. 7 del 626 che era meno puntuale.
givi
"... se sbaglio mi corriggerete!"
"... se sbaglio mi corriggerete!"
Ciao Givi,
no no...per carità...
Quello che non mi è chiaro è cosa e soprattutto COME può delegare ...
Che delega sarebbe ?
Mi delegherebbe gli obblighi di cui al 97 relativi al datore di lavoro dell'affidataria?
P.S.
Mi rimangono i seguenti dubbi:
1) se l'affidataria è una scatola vuota al di fuori del legale rappresentante è lecito definire questo DdL?
a mio avviso la risposta è no, come inoltre non è pensabile una VDR e l'istituzione di un SPP.
Che ne dici?
ciao e grazie!
gibbosky
no no...per carità...
Questo lo so bene e ne ho discusso già con Nofer in altro post...Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
Quello che non mi è chiaro è cosa e soprattutto COME può delegare ...
Che delega sarebbe ?
Mi delegherebbe gli obblighi di cui al 97 relativi al datore di lavoro dell'affidataria?
P.S.
Mi rimangono i seguenti dubbi:
1) se l'affidataria è una scatola vuota al di fuori del legale rappresentante è lecito definire questo DdL?
a mio avviso la risposta è no, come inoltre non è pensabile una VDR e l'istituzione di un SPP.
Che ne dici?
ciao e grazie!
gibbosky
x come la vedo io (con i miei 3 neuroni da ing).
Al giudice poco importa se il D.L. dell'affidataria sia davero un DL ai sensi del TU :smt021 (per me l'avrei chiamato "er capoccia", lasciamo agli altri la distinzione fra DdL SSL e DdL giuslavorisitco...). Il fatto che l' IA sia una scatola vuota potrebbe aggravare la situazione del DdL, peggio ancora quella del COMM/RL per via della IA.
Se l' IA è una scatola vuota bene (anzi male): il DL (capoccia) incaricherà un qualcuno (preposto , DTC ..) per assolvere agli obblighi di cui al TU, tutto o in parte a seconda dei gusti. Queste attività non sono coperte da normativa specifica e, secondo me, potrebbero benessere anche delegate.
Al giudice poco importa se il D.L. dell'affidataria sia davero un DL ai sensi del TU :smt021 (per me l'avrei chiamato "er capoccia", lasciamo agli altri la distinzione fra DdL SSL e DdL giuslavorisitco...). Il fatto che l' IA sia una scatola vuota potrebbe aggravare la situazione del DdL, peggio ancora quella del COMM/RL per via della IA.
Se l' IA è una scatola vuota bene (anzi male): il DL (capoccia) incaricherà un qualcuno (preposto , DTC ..) per assolvere agli obblighi di cui al TU, tutto o in parte a seconda dei gusti. Queste attività non sono coperte da normativa specifica e, secondo me, potrebbero benessere anche delegate.
givi
"... se sbaglio mi corriggerete!"
"... se sbaglio mi corriggerete!"
Ciao Givi,
Premessa questa cosa (non da sottovalutare) direi che er capoccia non ha affatto a disposizione preposti (come affidataria), ma chiaramente ha a disposizione i responsabili tecnici delle sub-appaltatrici che a lui si rifanno sistematicamente.
Però la cosa non mi pare regga giuridicamente, in quanto appunto quelli sono preposti di altre ditte che con lui poco ci azzeccano...
Come la giro la giro vedo che gli obblighi dell'affidataria di cui al 97 saranno delegati in capo al sottoscritto...
Rimane il dubbio delle modalità di delega ed in che modo questa possa reggere.
Ci si aggiorna
grazie
gibbosky
Con il mio unico neurone funzionate siamo due ing. che in media dispongono di due neuroni funzionanti :smt003Se l' IA è una scatola vuota bene (anzi male): il DL (capoccia) incaricherà un qualcuno (preposto , DTC ..) per assolvere agli obblighi di cui al TU, tutto o in parte a seconda dei gusti. Queste attività non sono coperte da normativa specifica e, secondo me, potrebbero benessere anche delegate.
Premessa questa cosa (non da sottovalutare) direi che er capoccia non ha affatto a disposizione preposti (come affidataria), ma chiaramente ha a disposizione i responsabili tecnici delle sub-appaltatrici che a lui si rifanno sistematicamente.
Però la cosa non mi pare regga giuridicamente, in quanto appunto quelli sono preposti di altre ditte che con lui poco ci azzeccano...
Come la giro la giro vedo che gli obblighi dell'affidataria di cui al 97 saranno delegati in capo al sottoscritto...
Rimane il dubbio delle modalità di delega ed in che modo questa possa reggere.
Ci si aggiorna
grazie
gibbosky
Leggendoti la cosa ora è più chiara e ho giusto comprato un neurone (al LIDL, almeno è tedesco).
Bene la IA non "attrezzata" che può (deve) incaricare qualcuno.
Male (molto male) se incarica un preposto del sub-appaltatore in quanto incarica proprio uno di quelli che lei (IA) dovrebbe controllare. In caso di Patatrack direi che .... "'gnafa'".
Bene la IA non "attrezzata" che può (deve) incaricare qualcuno.
Male (molto male) se incarica un preposto del sub-appaltatore in quanto incarica proprio uno di quelli che lei (IA) dovrebbe controllare. In caso di Patatrack direi che .... "'gnafa'".
givi
"... se sbaglio mi corriggerete!"
"... se sbaglio mi corriggerete!"
Infatti la sua idea è di incaricare a me... quindi semmai male molto male per il sottoscritto :smt010Male (molto male) se incarica un preposto del sub-appaltatore in quanto incarica proprio uno di quelli che lei (IA) dovrebbe controllare. In caso di Patatrack direi che .... "'gnafa'".