Buongiorno a tutti, mi presento, sono Antonio di Corsico (MI) e sono socio di una Snc che si occupa di Elaborazione dati contabili.
Sono qui a chiedervi, cortesemente, il numero della legge che prevede l'esclusione della possibilità di una Ditta individuale ad essere impresa affidataria di lavori complessi e/o dalla possibilità di aprire dei cantieri nella quale lavorerebbero altre dittte individuali.
Mi spiego meglio, al mio cliente contestano la possibilità di poter essere impresa affidataria di un grosso lavoro di ristrutturazione di un un edificio in quanto dicono che essendo un lavoratore autonomo non puo'.
Sotto un profilo civilistico (codice civile) la ditta individuale in oggetto è soggetta a registrazione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, mentre il lavoratore autonomo non lo è.
Da quello che ho visto, leggendo in questo forum invece una ditta individuale (correggetemi se sbaglio) viene invece considerata lavoratore autonomo.
Ne comprendo che in materia di sicurezza sul lavoro valgono regole diverse... potete cortesemente aiutarmi?
Che tra l'altro prima di iniziare i lavori il mio cliente ha acquisito gia' materiali per circa 30.000 euro.. che se ora non puo' utilizzare se li ritrovera' sul groppone. Da parte della mia società era gia' stato informato che essendo il campo della sicurezza di fondamentale importanza ed in continua revisione avrebbe dovuto affidarsi ad operatori professionali, motivo per il quale non siamo responsabili di questa eventuale defaiance.
Ringrazio tutti per la disponibilità che potrete accordarmi.
Cordialmente
Antonio
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
legge distintiva LA e Impresa
Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche
al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle
modalità di cui all’ALLEGATO XVII.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio,
prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
il lavoratore autonomo non è obbligato a redigere il POS, quindi non può verificare la congruità dei POS dei subappaltatori con il proprio.
inoltre l'impresa gestisce l'appalto e garantisce un addetto di primo soccorso e uno di antincendio.
molte lavorazioni (montaggio ponteggio per citarne una) devono essere eseguite da 2 lavoratori e/o un preposto.
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
.....
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un
lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei
cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di
cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione
da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva30, corredato da autocertificazione in
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;
i lavoratore autonomo può quindi prendere appalti per la propria capacità lavorativa per la quale è Idoneo tecnicamente e professionalmente.
nel caso in cui le lavorazioni sono ovviamente realizzabili solamente da una struttura di impresa il committente deve scegliere accuratamente a chi affidare le lavorazioni.
nel caso in cui più lavoratori autonomi lavorino assieme o uno lavora per conto di un'altro simile a dipendenza, si instaura impresa di fatto... ecc ecc...
se vuoi ti copio/incollo altri 3-4 articoli...
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche
al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle
modalità di cui all’ALLEGATO XVII.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio,
prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
il lavoratore autonomo non è obbligato a redigere il POS, quindi non può verificare la congruità dei POS dei subappaltatori con il proprio.
inoltre l'impresa gestisce l'appalto e garantisce un addetto di primo soccorso e uno di antincendio.
molte lavorazioni (montaggio ponteggio per citarne una) devono essere eseguite da 2 lavoratori e/o un preposto.
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
.....
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un
lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei
cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di
cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione
da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva30, corredato da autocertificazione in
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;
i lavoratore autonomo può quindi prendere appalti per la propria capacità lavorativa per la quale è Idoneo tecnicamente e professionalmente.
nel caso in cui le lavorazioni sono ovviamente realizzabili solamente da una struttura di impresa il committente deve scegliere accuratamente a chi affidare le lavorazioni.
nel caso in cui più lavoratori autonomi lavorino assieme o uno lavora per conto di un'altro simile a dipendenza, si instaura impresa di fatto... ecc ecc...
se vuoi ti copio/incollo altri 3-4 articoli...
so di non sapere (Socrate)
1- Leggi le definizioni al TU art. 89 lett. D) e I-Ibis
2- Se smanetti il c.c. prova a snidare la differenza fra il 2222 e il 1655.
3- se permangono atroci dubbi porta pazienza (puoi sempre giocarti i numeri al lotto ).
Suggerimento:
89 la vecchia: la sciura maria ottuagenaria committente
16 il sedere - 65 il pianto: l'appaltatore, da bravo imprenditore, piange e .....
22 il pazzo - 22 il pazzo "sta fuori" il finto LA che vuole prendere gli appalti e anche chi crede che, TU alla mano, lo possa ben fare.
2- Se smanetti il c.c. prova a snidare la differenza fra il 2222 e il 1655.
3- se permangono atroci dubbi porta pazienza (puoi sempre giocarti i numeri al lotto ).
Suggerimento:
89 la vecchia: la sciura maria ottuagenaria committente
16 il sedere - 65 il pianto: l'appaltatore, da bravo imprenditore, piange e .....
22 il pazzo - 22 il pazzo "sta fuori" il finto LA che vuole prendere gli appalti e anche chi crede che, TU alla mano, lo possa ben fare.
givi
"... se sbaglio mi corriggerete!"
"... se sbaglio mi corriggerete!"
intanto grazie ad entrambi per le vostre risposte!!!!
poi
per quanto riguarda la risposta di Quadrato volevo chiederti a quale Codice appartengono gli articoli da te enunciati :) e, prendendo nota del contentuo degli stessi a te enunciati comprendo che in patica una ditta individuale non ha la struttura organizzativa tale da poter assolvere gli adempimenti previsti dalla normativa.
per quanto riguarda Givi ti rispondo che vado subito a vedere cio' che mi hai elencato.
Ancora grazie
Antonio
poi
per quanto riguarda la risposta di Quadrato volevo chiederti a quale Codice appartengono gli articoli da te enunciati :) e, prendendo nota del contentuo degli stessi a te enunciati comprendo che in patica una ditta individuale non ha la struttura organizzativa tale da poter assolvere gli adempimenti previsti dalla normativa.
per quanto riguarda Givi ti rispondo che vado subito a vedere cio' che mi hai elencato.
Ancora grazie
Antonio
Non è esattamente così: per avere un appalto in materia edile, occorre esercitare un'attività edile. Così come, ad esempio, per fare il commercialista o l'infermiere occorre essere iscritti al relativo albo/collegio, etc. Infatti, il codice civile è piuttosto chiaro:daylight ha scritto: Sotto un profilo civilistico (codice civile) la ditta individuale in oggetto è soggetta a registrazione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, mentre il lavoratore autonomo non lo è.
Da quello che ho visto, leggendo in questo forum invece una ditta individuale (correggetemi se sbaglio) viene invece considerata lavoratore autonomo.
Se la ditta del suo cliente esercita un'attività edile, ed il suo cliente è "solo" deve per forza essere iscritto alla CCIAA: come artigiano, almeno. E quindi è un Lavoratore Autonomo; se ha dei dipendenti, e non è quindi"solo", è un'impresa edile, individuale nel senso che non è una società. Se non ha dipendenti ma dei collaboratori familiari, è un'impresa familiare.Art. 2062.
Esercizio professionale delle attività economiche.
L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti
Se invece un mattino si è svegliato ed ha deciso di fare l'affidatario che appalta i lavori edili, e quindi come "ditta individuale" ha magari solo aperto la partita IVA con non saprei quale attività ATECO, prima si iscrive alla CCIAA come impresa individuale di ... (lavori in muratura, montaggio infissi e serramenti, pitturazioni edili etc.) e poi, per ora almeno, può sembrare in possesso di Idoneità Tecnico Professionale ad eseguire lavorazioni edili.
Altrimenti, no.
Ma, anche nell'ipotesi forse non peregrina dell'ultimo esempio, potrà "sembrare", non è detto lo sia; così come magari una sua personale idoneità TP come muratore o idraulico o eletticista può risultare inedeguata all'attività da svolgere.
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
sempre per Givi: quando ho cercato l'art. 89 mi son bloccato perchè il Testo Unico ok ma di quale Codice?
dai due articoli da te enunciati che di seguito riporto dal Codice Civile:
Art. 1655 Appalto
L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro
e
Art. 2222 Contratto d'opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).
capisco che viene considerata la differenza tra le due forme contrattuali, ma è sempre escluso che una ditta individuale abbia i mezzi e l'organizzazione necessaria per il compimento dell'opera di cui il sopra citato art. 1655 CC.????
dai due articoli da te enunciati che di seguito riporto dal Codice Civile:
Art. 1655 Appalto
L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro
e
Art. 2222 Contratto d'opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).
capisco che viene considerata la differenza tra le due forme contrattuali, ma è sempre escluso che una ditta individuale abbia i mezzi e l'organizzazione necessaria per il compimento dell'opera di cui il sopra citato art. 1655 CC.????
Nofer ha scritto:Non è esattamente così: per avere un appalto in materia edile, occorre esercitare un'attività edile. Così come, ad esempio, per fare il commercialista o l'infermiere occorre essere iscritti al relativo albo/collegio, etc. Infatti, il codice civile è piuttosto chiaro: [/color]
buongiorno Nofer, ovviamente parlavo di una ditta individuale edile. Iscritta in camera di commercio nel registro imprese come impresa esercitante lavori in muratura ecc ecc.... quindi ha P.IVA, INAIL, INPS (ARTIGIANO) E REGISTRO IMPRESE come Impresa Individuale Artigiana
esatto lo è, ma non da un mattino si è svegliato bensi' da quando lavora ovvero dal 1983. è la prima volta che gli capita che gli si oppone la possibilità di essere impresa affidataria.Se invece un mattino si è svegliato ed ha deciso di fare l'affidatario che appalta i lavori edili, e quindi come "ditta individuale" ha magari solo aperto la partita IVA con non saprei quale attività ATECO, prima si iscrive alla CCIAA come impresa individuale di ... (lavori in muratura, montaggio infissi e serramenti, pitturazioni edili etc.) e poi, per ora almeno, può sembrare in possesso di Idoneità Tecnico Professionale ad eseguire lavorazioni edili.
mentre su questo:Se la ditta del suo cliente esercita un'attività edile, ed il suo cliente è "solo" deve per forza essere iscritto alla CCIAA: come artigiano, almeno. E quindi è un Lavoratore Autonomo
che ho un dubbio ovvero è per forza un semplice e snobbato lavoratore autonomo per forza incapace di avere una organizzazione che gli consente di essere affidatario deli lavori?
da ditta individuale iscritta come sopra descritto non potra' quindi mai avere i requisiti per essere affidataria dei lavoro di cui sopra?
.....ho letto tutti gli articoli da voi enunciati... Non serve che mi rispondiate ulteriormente, in quanto tutta la struttura organizzativa necessaria dalla legge sulla sicurezza sul lavoro, ovviamente fa vedere quanto sia difficile che una impresa individuale abbia le caratteristiche per poter essere nominata affidataria dei lavori... responsabili da nominare, piani da redigere, nominativi da segnalare...
ringrazio tutti per l'attenzione e le risposte.
cordialmente
Antonio
ringrazio tutti per l'attenzione e le risposte.
cordialmente
Antonio