ursamaior ha scritto:
a questo punto è sempre compito loro dire quali sono le modalità durate e contenuti della formazione derivante dagli altri Titoli.
condivido quanto dici e premetto che la mia domanda non era sul contenuto della formazione dei titoli > I, ma se l'accordo disciplinava questa formazione
e' il quotato che non mi torna, per me l'hanno detto
il mio ragionamento:
1° l'art. 37, comma 3 prescrive che l'accordo di cui al comma 2 definisce la formazione 'specifica vera'
2° l''accordo di cui al comma 2' è uscito ed è quello del 21 dicembre sulla formazione dei lavoratori
3° estratto dall'Accordo del 21 dicembre sulla formazione dei lavoratori
“Formazione Specifica
Con riferimento alla lettera b) del comma 1
e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
Tali aspetti e
i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.”
per me la formazione specifica dell'accordo comprende quindi:
- sia la formazione specifica generale settoriale (lettera b) del comma 1)
- sia quella specifica vera derivante dall'effettiva esistenza di un rischio e delle corrispondenti misure di tutela ecc... (comma 3)
la premessa: “La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.”, è visibilmente in contrasto
con l'81 e con il contenuto dell'accordo (che è norma di riferimento in quanto citato nel comma 3), quindi diciamo che non la prendo in considerazione anche perché incide solamente sulla durata dei corsi e qui apriremmo un pozzo senza fine di discussioni e comunque in italia vige il teorema di non ricordo il nome per cui la durata minima di qualunque corso definisce automaticamente il massimo che la funzione 'durata' può assumere per qualunque argomento
se un ddl presenta due attestati di formazione 'generale' di 4 ore e 'specifica' mettiamo di 12 ore pe il rischio elevato (ipotiziamo che nel concreto sia adeguata) basta o qualcuno (pm, asl, appaltante) può dire che non rispetta la legge perché mancano ore?
secondo me la rispetta, ma visto che vedo solamente opinioni diverse viene il sospetto di non avere una visione corretta della questione
saluti