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Altro che aggiornamento....

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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Geppus
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Cassazione Penale, Sez. 4, 30 gennaio 2012, n. 3563

Ristrutturazione edilizia, contratto di prestazione d'opera, responsabilità dei committenti (privati non datori di lavoro): che legge si applica? Sorpresa:
"La responsabilità del committente è espressamente prevista dalla normativa di settore (prima, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7; ora, trasfuso sostanzialmente nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26)."

A parte che l'art.7 e l'art.26 non ci azzeccano niente con i privati non datori di lavoro, è stato totalmente ignorato il 494, che al momento del fatto era vigente da soli otto anni.

Quante energie abbiamo sprecato inutilmente: hanno ragione quegli avvocati che si disinteressano delle nuove leggi, conta solo la giurisprudenza vecchia. Altro che aggiornarsi.
:smt011
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ale3000
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basita!!!  :smt009
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Nofer
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da leggersela tutta. E - con buona pace della cassazione - da discutere tra gente che almeno sa quale sia la norma da applicarsi.
Volevo rispondere "non ci credo, dammi il link!" poi mi sono detta "ma ci dev'essere la trovo da me, SE è vera."
Premetterei ee risottolineerei solo che l'art. 26 non parla di committente ma di DdL proprio come la buonanima dell'Art.7, mentre ne parla nell'art. 90 oggi, e come ricordava giustamente Geppus il'art. 90 prima stava nel 494: con i relativi limiti applicativi.


Ritenuto in fatto

La Corte di Appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato il giudizio di responsabilità a carico di M.S. , M.G. e M.R.R. in ordine al reato di omicidio colposo in danno di P.F. (fatto del (omissis)).
L'imputazione attiene ad un incidente verificatosi nel corso di un contratto di prestazione d'opera in un fabbricato di proprietà degli imputati durante i quali il P. , precipitava dall'alto della copertura di un fabbricato adibito a magazzino garage.
Agli imputati è stato contestato di avere omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale del prestatore d'opera, di non avere fornito al medesimo dettagliate informazioni sui rischi connessi alla precarietà della copertura e di non avere predisposto idonei parapetti atti ad impedire la caduta dall'alto.
La Corte d'appello ha evidenziato che l'infortunio si verificò durante l'esecuzione del contratto d'opera e che lo stesso era riconducibile all'omesso adempimento degli obblighi di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro, gravanti sugli imputati nella qualità di committenti, come contestati nel capo di imputazione ed ha escluso qualsiasi comportamento abnorme della vittima.
Ricorrono per cassazione gli imputati articolando quattro motivi.
Con il primo lamentano la carenza di motivazione evidenziando che la sentenza aveva illogicamente trascurato una serie di circostanze dalle quali emergeva che l'incidente si era verificato quando il P. aveva già completato i lavori commissionatigli, ed era intervenuto per un controllo autonomo a seguito di piogge tra il (omissis) . A conferma di tale ricostruzione si sostiene che il giorno dell'incidente il P. era atteso in altro luogo per iniziare un diverso lavoro e che per effettuare l'intervento nella proprietà M. aveva adoperato una bombola prelevata dalla cucina, non essendo in possesso di mezzi propri. Con il secondo motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al motivo di appello che aveva evidenziato, alla luce del rapporto intercorso tra le parti, dell'asserito svolgimento dell'opera dopo la chiusura dei lavori in un luogo diverso da quello previsto dalle parti e dell'intervenuto mutamento normativo determinato dall'entrata in vigore del d.lgs. 81/2008, la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza di condanna. Con il terzo motivo lamentano la carenza di motivazione e la violazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione delle prove, laddove i dubbi prospettati dalla difesa sulla natura ed i tempi dell'intervento effettuato dal P. erano stati superati dal giudice di primo grado attraverso il riferimento alla 'comune esperienza' ed al 'buon senso'.
Con il quarto motivo veniva chiesto a questa Corte la sospensione della provvisoria esecutività della provvisionale.

Considerato in diritto

I ricorsi sono fondati.
La sentenza impugnata presenta vuoti motivazionali ed è caratterizzata da illogicità e violazioni di legge.
La responsabilità del committente è espressamente prevista dalla normativa di settore (prima, il d.lgs. n. 626 del 1994, art. 7; ora, trasfuso sostanzialmente nel d.lgs. n. 81 del 2008, art. 26).
Con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, come nel caso in esame, è, pertanto vero che il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo.
È, però, altrettanto vero che tale principio non può essere applicato automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. In questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente, non si può prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori. A tal fine, vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire (diverso, in particolare, è il caso in cui il committente dia in appalto lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia titolare, da quello dei lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, come nel caso in esame); i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa); l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d'opera; nonché, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo (v. in tal senso, Sezione IV, 8 aprile 2010,n. 150811 Cusmano ed altri, rv. 247033).
Nella concreta fattispecie, dal testo della sentenza impugnata è dato rilevare che è mancato, da parte della Corte territoriale, un approfondito e specifico esame proprio su circostanze fattuali rilevanti ai fini della individuazione di profili di colpa nella condotta dei committenti, in relazione ai principi di diritto appena ricordati: 1) nulla è stato detto in ordine alle capacità tecniche ed organizzative della ditta del prestatore d'opera, circostanza questa che, se accertata, rileverebbe in relazione al profilo di colpa concernente la “culpa in eligendo”; 2) neppure risulta se, ed eventualmente in quali termini, vi sia stata concreta ingerenza da parte dei committenti nell'esecuzione dei lavori.
La Corte di appello si è invece limitata ad escludere che l'iniziativa di salire sulla copertura del fabbricato sia stata assunta estemporaneamente ed imprevedibilmente dal prestatore d'opera proprio quel giorno in cui si verificò l'incidente e quando i lavori commissionatigli erano già stati terminati.
Conclusivamente, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra ricordati.
La richiesta di sospensione della provvisionale è all'evidenza assorbita dalla presente decisione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.


Intanto che noi disquisiamo sulla sentenza, teniamo sempre presente che il lavoratore è morto. Ed anche che non è detto che la colpa debbe essere per forza di qualcuno vivo ancora oggi.
Nofer
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Geppus
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Aggiungo due cosucce da nulla.
In questa sentenza se ne cita un'altra, la sentenza Sezione IV, 8 aprile 2010, n. 150811. Se vai a cercarla sul web non la trovi, perchè hanno sbagliato il numero: quello giusto è il 15081; questa se la cerchi la trovi.
Se te la leggi tutta troverai spesso citata la "legge n.626 del 1996". Se mi spieghi cosa è, ti dico grazie.
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Carlo X
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Non so spiegarti cosa sia. Azzardo un'ipotesi.
Nell'arido mondo dei codici e delle leggi sorge imperioso il desiderio di poesia : cosa meglio delle rime baciate ?
La 626 e' del 1996  e di conseguenza la 494 dev'esser del 1994. E l' 81 ? Sara' del 2001 ( Odissea nello spazio ).
Per tacer del 106, nato nel 2006.

Carlo
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

la mia opinione è che TUTTI indistintamente abbiano toppato dal 2004, o 2003/5 che fosse, l'impostazione stessa.
Da come leggo, sia pure solo dalla sentenza, non c'erano più lavori edili in corso, i lavori per cui si era fatto il "contratto" con l'azienda erano finiti.
Com'è che il lavoratore si trovava lì?
chi l'aveva chiamato e a che fare? siamo proprio certi che quel poveraccio fosse lì di sua iniziativa?
E se era lì davvero di sua iniziativa, perchè il "committente" gli aveva fatto prendere la sua bombola?
Se c'era stato un accordo interpersonale diretto "testè pattuito" per quanto informale, il committente a mio avviso è in quello stesso momento divenuto DdL di fatto, per quanto abusivissimo e quindi ci dovrebbe essere tutto il resto appresso.
Se invece il poveretto era lì mandato davvero dal suo DdL reale magari per accomodare (come immagino/credo io) alla men peggio una infiltrazione dovuta a imperfetta esecuzione del lavoro pattuito tra committente e DdL, anche se si trattava del medesimo lavoratore che aveva già eseguito materialmente la prestazione iniziale non mi pare che sia accettabile nella fattispecie la tesi che il committente non possa sempre stare davanti a controllare.
In questo caso, anzi, viene da chiedersi come avessero lavorato prima, perchè se avessero lavorato come si conviene il committente avrebbe dovuto almeno insospettirsi a sentirsi chiedere la bombola per andare sul tetto così, senza alcun apprestamento.  

Secondo me, sono comunque corresponsabili, ma non certo per mancata verifica dell'ITP, a meno che ovviamente il lavoratore volato giù non fosse pure in nero: in quel caso, io butterei anche la chiave, come farei con tutti quelli che "vogliono risparmiare" anche e direi soprattutto a scapito altrui.  
Nofer
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