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Sanzioni per tardivi adempimenti

Archivio Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) attività varie/Mobbing/Discussioni Legislative/Tecniche di carattere generale.
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weareblind
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Mi piacerebbe avere queste due informazioni.

1) Si è parlato, nel corso della discussione, di reati di differente natura. Alcuni sanzionabili anche dopo esser stati "sanati" dal DdL, fino a che non intervenga prescrizione. Altri invece non + sanzionabili nell'istante stesso in cui il DdL pone rimedio. Da dove deriva questa distinzione? Intendo da quale legge e articolo (o codice).
2) Come faccio a dire che un reato è del primo o del secndo tipo?

Grazie.
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Marco
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Per Weareblind

"Altri invece non + sanzionabili nell'istante stesso in cui il DdL pone rimedio."

I reati di tipo istantaneo restano comunque reati, solo che non sono suscettibili di adempimento, per cui non può essere applicata la procedura che prevede l'ammissione alla sola sanzione amministrativa, ma vengono perseguiti penalmente con il procedimento ordinario.

Non conosco nessun reato che diviene "non più sanzionabile" nell'istante in cui viene eliminato dal DdL.

Saluti

Marco
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Stilo
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La presunta confusione sul ruolo degli UPG dell'ASL deriva esclusivamente dall'aver male interpretato il pensiero di Marco, tant'è che ho definito 'quanto meno viziata da forma' la mancata comunicazione alla magistratura della notizia di reato ben sapendo che si tratta invece di un preciso obbligo in capo agli UPG.
Ciò che mi lascia perplesso è invece l'ammissione diretta al pagamento dell'ammenda con modalità diverse da quelle previste dal 758. Infatti, la ratio del decreto è proprio quella di consentire al contravventore di adeguarsi entro un certo lasso di tempo. Se uno si è già adeguato, cade il presupposto. La procedura di 'ammissione diretta' non prevede nè l'indicazione della prescrizione, nè il termine per la regolarizzazione, in spregio alla norma.
In tal modo, oltretutto, il datore di lavoro che si è ravveduto è pure cornuto e mazziato in quanto equiparato a quello che non ha mai ottemperato ai propri obblighi. Tutto qui.
Se poi le cose stanno diversamente, non mi resta che constatare che, oltre che Patria del Diritto, l'Italia la è anche del... Rovescio.
Saluti
Stilo
Ut sementem feceris, ita metes.
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Adrov
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Marco ha scritto:
I reati di tipo istantaneo restano comunque reati, solo che non sono suscettibili di adempimento, per cui non può essere applicata la procedura che prevede l'ammissione alla sola sanzione amministrativa, ma vengono perseguiti penalmente con il procedimento ordinario.
Condivido quanto detto da Marco, tranne la frase sopra.

Questa è la massima della sensenza della Corte Costituzionale che citavo qualche messaggio più su:
Sentenza 19/1998 Massima numero 23682  
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente GRANATA   Relatore NEPPI MODONA

Camera di Consiglio del 26/11/1997   Decisione del 12/02/1998
Deposito del 18/02/1998   Pubblicazione in G. U. 04/03/1998


Ordinanze di rimessione 341/1997   474/1997   475/1997    

Titolo
SENT. 19/98. LAVORO - CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE - ESTINZIONE DEL REATO CON L'ADEMPIMENTO DELLA PRESCRIZIONE IMPARTITA DALL'ORGANO DI VIGILANZA NEL TERMINE FISSATO E CON IL PAGAMENTO DELL'OBLAZIONE - ASSERITA MANCATA PREVISIONE IN CASO DI ELIMINAZIONE DELLA VIOLAZIONE PRIMA DELLA PRESCRIZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA OVVERO IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE NONOSTANTE LA MANCATA O DIFETTOSA PRESCRIZIONE DA PARTE DELLO STESSO ORGANO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - NON FONDATEZZA.


Testo
Non sono fondate, con riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 1, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro) - nella parte in cui non prevede che possano essere ammessi alla definizione in via amministrativa con conseguente dichiarazione di estinzione del reato coloro i quali abbiano regolarizzato la violazione prima che l'autorita' di vigilanza abbia impartito la prescrizione, o abbiano regolarizzato la violazione nonostante l'organo di vigilanza abbia omesso di impartire la prescrizione, ovvero l'abbia impartita senza osservare le forme legislativamente richieste - in quanto - posto che e' dovere del giudice privilegiare una lettura delle norme conforme a Costituzione; che il sistema delineato dal capo II d.lgs. n. 758 del 1994, dedicato all'estinzione della contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro sanzionate alternativamente con la pena dell'arresto o dell'ammenda, disciplina un peculiare e articolato meccanismo funzionalmente destinato all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della violazione accertata, accompagnato dall'effetto estintivo del reato, cosi' legittimando prassi gia' invalse in tema di contravvenzioni antinfortunistiche; che la nuova normativa mira, da un lato, ad assicurare l'effettivita' dell'osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e igiene sul lavoro (materia in cui l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni, e alla correlativa tutela dei lavoratori, e' di gran lunga prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale), e, dall'altro, a conseguire una consistente deflazione processuale; e che ambedue le ragioni che ispirano la disciplina in esame ricorrono nel caso in cui il contravventore abbia spontaneamente e autonomamente provveduto a eliminare le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione prima o, comunque, indipendentemente dalla prescrizione dell'organo di vigilanza - deve ritenersi consentita un'applicazione della disciplina in base alla quale, in caso di notizia di reato acquisita da un'autorita' di polizia giudiziaria diversa dall'organo di vigilanza e di spontanea regolarizzazione da parte del contravventore, l'organo di vigilanza sia autorizzato ad impartire "ora per allora" la prescrizione prevista dall'art. 20, ovvero, ed a maggior ragione, a ratificare nelle forme dovute prescrizioni irritualmente impartite, nonche' a verificare l'avvenuta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e ad ammettere il contravventore al pagamento della somma determinata a norma dell'art. 21, commi 1 e 2, si' che l'autore dell'illecito, previo pagamento della somma stabilita, possa usufruire dell'estinzione del reato disciplinata dall'art. 24. red.: S. Di Palma

Parametri costituzionali
Costituzione art. 3


Riferimenti normativi
decreto legislativo 19/12/1994 n. 758 art. 24 co. 1  
Vista la sentenza è mio parere che l'organo di vigilanza sia autorizzato ad impartire "ora per allora" la prescrizione (procedura 758) anche per i reati cosiddetti istantanei.

:smt048
Adrov
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Marco
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Ciao Adrov

... io ho fatto riferimento ad un'altra sentenza che, per i reati non più sanabili (istantanei), sostiene il contrario. Appena la ritrovo la inserisco nel post per sottoporla all'attenzione di tutti. Dammi qualche giorno.

Saluti

Marco
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Marco
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Allora …

Cercherò di completare il mio pensiero in tema di “prescrizione” (articolo 20, D.Lgs. n. 758 del 19.12.1994) nei casi ove non vi sia la permanenza del reato.

Come giustamente detto con precisione da Adrov, con la Sentenza n. 19 del 18.02.1998 la Corte Costituzionale ha ritenuto applicabile il principio della prescrizione “ora per allora” anche ai reati consumati ed esauriti, in quanto il Contravventore, proprio perché sostanzialmente “adempiente”, aveva diritto ad accedere alla procedura di depenalizzazione che comporta una sanzione amministrativa. Questo per non creare una irragionevole e deteriore disparità di trattamento alle situazioni analoghe.

La Sentenza n. 19 del 18.02.1998 della Corte Costituzionale non è rimasta però sola nella giurisprudenza dell’applicazione del D.Lgs. n. 758 del 19.12.1994 nei casi ove non vi sia la permanenza del reato.
Infatti successivamente la Corte di Cassazione Penale in data 26.09.2002 osservò che la procedura di depenalizzazione introdotta dal D.Lgs. n. 758 del 19.12.1994 non era compatibile con la natura del reato previsto nell’articolo n. 48 del Decreto Presidente Repubblica n. 303 del 19.03.1956, in quanto quest’ultimo si consuma con la omessa comunicazione alla ASL e non è suscettibile di sanatoria. In questo caso infatti la condotta irregolare è di tipo istantaneo e non può essere sanata con una “prescrizione” (articolo 20, D.Lgs. n. 758 del 19.12.1994).

Per quanto ne so anche la Sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 15282 del 30.03.2004 è allineata su questo principio.

Saluti

Marco
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Adrov
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Marco ha scritto: La Sentenza n. 19 del 18.02.1998 della Corte Costituzionale non è rimasta però sola nella giurisprudenza dell'applicazione del D.Lgs. n. 758 del 19.12.1994 nei casi ove non vi sia la permanenza del reato.
Infatti successivamente la Corte di Cassazione Penale in data 26.09.2002 osservò che la procedura di depenalizzazione introdotta dal D.Lgs. n. 758 del 19.12.1994 non era compatibile con la natura del reato previsto nell?articolo n. 48 del Decreto Presidente Repubblica n. 303 del 19.03.1956, in quanto quest?ultimo si consuma con la omessa comunicazione alla ASL e non è suscettibile di sanatoria. In questo caso infatti la condotta irregolare è di tipo istantaneo e non può essere sanata con una ?prescrizione? (articolo 20, D.Lgs. n. 758 del 19.12.1994).

Per quanto ne so anche la Sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 15282 del 30.03.2004 è allineata su questo principio.
Ciao Marco,
questa discussione si è fatta veramente interessante, anche se ci siamo allontanati parecchio dalla domanda iniziale (alla quale, peraltro, penso di aver dato una risposta accettabile).

Ho fatto varie ricerche su internet delle due sentenze che citi, ma senza esito. Per continuare la discussione sarebbe importante conoscerne almeno le massime, se le hai a disposizione sarebbe opportuno che ne "postassi" (non so se si dice così) almeno la sintesi.

Comunque, da quanto hai scritto la cosa mi è alquanto strana.
Cosa significa "l'omessa comunicazione alla ASL prevista dall'art. 48 del DPR 303/56 non è suscettibile di sanatoria"?
Perché non può essere sanata?
L'ispettore emetterà una prescrizione in cui darà il tempo tecnico necessario al datore di lavoro per presentare la comunicazione, in Veneto la regione ha predisposto una scheda dove indicare gli elementi essenziali dell'attività.
Secondo il mio parere non si tratta nemmeno di un reato istantaneo, bensì di un reato permanente, che rimane in essere fino all'avvenuta comunicazione alla ASL e, pertanto, non va neppure in prescrizione dopo tre anni.
In caso contrario la situazione diventa veramente paradossale.
Se non fosse sanabile cosa bisognerebbe fare per uscire dalla situazione antigiuridica, non capisco ..., probabilmente bisognerebbe chiudere l'attività.
Se, poi, sono passati più di tre anni dall'inizio dell'attività la ditta non sarebbe nemmeno più sanzionabile, considerata la prescrizione.

BOOH ??

Aspetto di vedere le sentenze.
Adrov
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Marco
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Ciao Adrov

... ti rispondo al secondo quesito.

L'articolo 48, comma 1, del Decreto Presidente Repubblica n. 303 del 19.03.1956 si riferisce a "Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo ...". E' evidente che se tu l'attivita industriale la devi ancora iniziare e non hai inviato la notifica all'ASL, non hai commesso reato.

Ma per come è stato scritto l'articolo 48, comma 1, tale notifica deve essere chiaramente preventiva. Per cui il giorno in cui, senza dire nulla alla ASL, inizi la lavorazione industriale con più di 3 operai hai commesso una contravvenzione. Una contravvenzione non più sanabile perché andava obbligatoriamente fatta prima dell'inizio attività.

Il reato non è di tipo permanente, perché non c'è un periodo durante il quale si ha una violazione. Il reato è istantaneo perché il giorno dell'inizio delle lavorazioni la comunicazione all'ASL doveva essere già stata fatta.

Come tu stesso affermi il reato, dopo 3 dall'inizio attività, cade in prescrizione e si considera estinto, per cui il contravventore non può subire un procedimento penale.

Per quanto riguarda la Sentenza farò del mio meglio per postare l'intero testo.

Saluti

Marco
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Marco
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Il riferimento preciso della sentenza è: Cassazione Penale, Sez. III - Sentenza n. 32176 del 26 settembre 2002  - Pres. Savignano - Relatore Lombardi.

Qualcuno mi può aiutare a reperire il testo integrale?

Ringrazio anticipatamente.

Marco
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Nofer
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Marco ha scritto:Il riferimento preciso della sentenza è: Cassazione Penale, Sez. III - Sentenza n. 32176 del 26 settembre 2002  - Pres. Savignano - Relatore Lombardi.

Qualcuno mi può aiutare a reperire il testo integrale?

Ringrazio anticipatamente.

Marco
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