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controlli trimestrali scale

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skizz
Messaggi: 78
Iscritto il: 22 gen 2008 15:48

Buongiorno a tutti.
volevo avere delle delucidazioni in merito all'argomento scale.

In una ditta in cui si utilizzano le scale tutti i giorni,
ho predisposto il controllo trimestrale delle stesse.

tra le cose che il responsabile del controllo deve verificare c'è anche la conformità alla norma EN 131.
(vedete allegato)


le mie domande sono:

1) Una scala datata, ma in buono stato, costruita prima dell'emissione della norma, può passare il controllo nonostante non sia marchiata EN 131?
(parliamo si scale all'italiana, ad innesto, a 5 o 7 pezzi, che possono portare l'operatore fino a 8 metri d'altezza)

2) i controlli da me predefiniti sono sufficienti o bisogna integrare il modulo aggiungendo altri controlli?
considerate che mi sono mantenuto in quanto il controllo trimestrale lo farà il responsabile del magazzino e non un tecnico, quindi non posso permettermi di inserire cose troppo specifiche nel controllo.

grazie!
Allegati
Verifica Scale.doc
Modulo per la verifica trimestrale delle scale
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la sicurezza rende, sicuri?
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ale3000
Messaggi: 259
Iscritto il: 15 apr 2006 10:08

Ciao,

un paio di suggerimenti per quanto riguarda la scheda:
1) mi pare che ci sia poco spazio per "l'esito"... nel senso che avrei lasciato più spazio per indicare cosa c'è che non va

2) aggiungere una casella nella quale indicare le azioni da intraprendere, da parte di chi,  e poi magari anche la casella di spunta per indicare la sistemazione dell'anomalia.

Infine potresti aggiungere il controllo inerente l'utilizzo (se quella scala è adeguata per l'utilizzo a cui è preposta)...magari nel tempo una scala acquistata per un compito viene utilizzata impropriamente per altro.

Per quanto riguarda la tua prima domanda: dalla lettura dell'81 si deduce che la scala conforme all'art.113 si può usare anche se non marcata EN131, quella che è marcata EN131 si presume conforme e si può derogare sui commi 3,8,9 dell'art. 113
vedi infatti il comma 10 dell'art. 113/81

dalle linee guida della regione lombardia (allegato 1 al decreto 7738 del 17 agosto 2011) vedo che c'è anche un'altra sigla le norme "Acal 100 - parte 1 e 2"..di cui confesso non avevo notizia, sino ad ora che ho controllato.
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Meo
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Iscritto il: 07 feb 2005 18:59
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1) Le scale devono essere a norma e con il libretto emesso dal costruttore per essere utilizzate.
2) Non devi essere tu a emettere un file per il check della scale, in quanto sta già nel libretto emesso dal costruttore, o almeno ci deve essere. Se in ogni caso tu vuoi integrare, mettici i controlli funzionali come gli innesti, gli antisfilo.
P.S. credo che queste scale siano scale in legno e un pò datate , pertanto consiglerei al D.d.L. di reintegrarle in scale  in vetroresina marcate CE e pertanto a norma 131 e con libretto.
Un saluto
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Geppus
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Iscritto il: 22 ott 2004 15:12

1) Le scale devono essere a norma e con il libretto emesso dal costruttore per essere utilizzate.
No, le scale devono essere a norma punto. La mancanza del libretto non rende una scala "fuori norma" di default. Per capire se le scale sono a norma si usa l'art.113, come ha spiegato ale3000.
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Meo
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Iscritto il: 07 feb 2005 18:59
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Perchè dici no? Stiamo dicendo la stessa cosa: le scale devono essere a norma.  La mancanza del libretto non ho mai affermato che rende fuori norma di default, ma semmai è una inadempienza del costruttore, pertanto il costruttore lo deve assolutamente dare al cliente. Lo afferma anche il Decreto Ministeriale 23 marzo 2000 (penultimo decreto che trovate in questa pagina).
Un saluto
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Geppus
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Iscritto il: 22 ott 2004 15:12

E se ho una scala del 1999 che faccio, la butto a prescindere? O valuto se rispetta il TU e poi, eventualmente, la uso?
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Meo
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Iscritto il: 07 feb 2005 18:59
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La risposta te la da l'allegato XX del coso 81 ( che ribadisce quanto già detto nel DM del 23/3/200 che ho allegato prima) e che recita:
ALLEGATO XX  - Costruzione e impiego di scale portatili - Autorizzazione ai laboratori di certificazione

A. Costruzione e impiego di scale portatili

1. È riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:

a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte I.a e parte 2.a;
b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono:

• laboratorio dell'ISPESL;
• laboratorio delle università e dei politecnici dello Stato;
• laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
• laboratori autorizzati in conformità a quanto previsto dalla sezione B del presente allegato, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico e della salute;
• laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;

c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:

• una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti;
• le indicazioni utili per un corretto impiego;
• le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
• gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date dei rilascio, dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1.a e parte 2.a;
• una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1.a e parte 2.a.

Come descritto al punto c) rintracci il fornitore e pretendi il libretto, che ha l'obbligo di rilasciarti.In caso in cui non hai il libretto e non hai più gli estremi del costruttore, ... io non la utilizzerei.
Un saluto
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Geppus
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Iscritto il: 22 ott 2004 15:12

Meo ha scritto:Come descritto al punto c) rintracci il fornitore e pretendi il libretto, che ha l'obbligo di rilasciarti.
Ti invito a riflettere, stai dicendo che il TU è retroattivo e che il comma 10 dell'art.113 non esiste.
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Meo
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Iscritto il: 07 feb 2005 18:59
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Retroattivo non sarebbe una novità...
Io ti ripeto che non userei una scala senza libretto rilasciatomi dal costruttore, poi se tu lo vuoi fare... fallo.
Comunque non mi attribuire cose che non ho detto (il comma 10 dell'art.113 non esiste).
Per me è il solito il caos normativo:
113:È ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili
conformi all’allegato XX.
Che tipo di deroga? Il costruttore può omettere la DC? Non credo  (93/465/CEE)
Può omettere un libretto/istruzione? Non credo perchè se non esplicitamente riportato sulla vecchia EN 131, la 2001/95/CEE lo richiede al costruttore o mandatario.
Tu quindi affermi che io questa scala la ho dal 199.. e passa. Non hai gli estremi del costruttore o questi nel frattempo ha chiuso oppure ha convertito la produzione: che controlli hai fatto secondo il coso 81? e quindi secondo il famoso libretto che non devi stabilire tu le frequenze e le tipologie di controlli ma il costruttore o il mandatario. A questo punto rimanda le scale all'Ispels a certificare, ma rimango dell'idea che se le ricompri in vetroresina... è molto meglio ( con libretto mi raccomando).
Grazie per la rispolveratura, in quanto era qualche anno che non tiravo fuori l'argomento. Confrontarsi è sempre un momento di crescita.
Un saluto
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Geppus
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Iscritto il: 22 ott 2004 15:12

Relativamente alla scala comprata nel 1999 la frase "rintracci il fornitore e pretendi il libretto, che ha l'obbligo di rilasciarti" l'hai scritta e non è vera, perchè il d.lgs. 81/2008 non è retroattivo (cfr. art.25 della Costituzione) e perchè dal comma 10 si capisce che non è obbligatorio rispettare l'allegato XX.

Per cui se ti ho venduto una scala nel 1999 e tu mi rintracci e pretendi il libretto, faccio una risata ma poi, se vuoi, ti vendo una scala in vetroresina con libretto.
Invece se vuoi continuare a usare una scala del 1999, la valuti secondo l'art.113 (con o senza libretto) e poi - eventualmente, se risulta conforme a quei criteri che non prevedono per forza il libretto - la usi.
:smt039
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