primo post, speriamo bene.
Un privato ha sottoscritto un contratto per l'acquisto di finestre da una importante società di rilevanza nazionale: il contratto prevede i costi di smontaggio, montaggio, smaltimento rifiuti.
Il giorno della installazione, nell'appartamento interviene un operaio solo che comincia a rimuovere il primo vecchio infisso, posiziona una non piccola sega circolare nel soggiorno per dimensionare alcuni travetti in legno, ma soprattutto deve necessariamente fare "l'acrobata" sul davanzale per montare la prima finestra. E' sprovvisto di dispositivi di sicurezza e l'altezza tra il davanzale ed il selciato stradale è circa 15 metri.
Siccome i lavori sono stati sospesi per un errore nella fornitura, è stata anche colta l'occasione per chiedere alla società, con cui è stato sottoscritto il contratto di acquisto e montaggio, se era possibile leggere il loro piano operativo di sicurezza per questo tipo di interventi, anche limitatamente alla installazione che riguardava il contratto in essere: lo scrupolo del cliente finale (e proprietario di casa) è comprendere se è documentato che il singolo addetto possa sollevare le pensati ante da solo oppure operare in piedi sul davanzale a 15 metri di altezza senza protezioni.
La risposta scritta è stata abbastanza stringata "il lavoro è affidato a un lavoratore autonomo che risponde ai requisiti dell'allegato XVII D.Lgs. 81/2008 di autodichiarazione e che tale autodichiarazione sarà consegnata al prossimo intervento per il completamento dei lavori, essendo tale lavoro in edilizia privata."
Insomma:
- è stato scoperto che il lavoro di smontaggio ed installazione è stato sub-appaltato senza avvisare il proprietario dell'appartamento: il contratto tra il proprietario ed il fornitore non specificava nulla in merito al sub-appalto e non è stata inviata alcuna comunicazione sul fatto che in casa sarebbe arrivato un tecnico esterno alla società incaricata.
- se questo operaio cade da 15 m in strada, è probabile possa morire: siccome non c'è un contratto tra cliente finale-proprietario dell'appartamento e questo operaio, a chi è necessario rivolgersi se non alla società con cui il contratto è stato sottoscritto?
- indipendentemente dalla poca trasparenza del fornitore, secondo me il POS, anche come società affidataria, dovrebbero consegnarlo al Committente, per consentire la verifica delle modalità di installazione.
- per evitare di dimenticare di controllare qualcosa, quale elenco di documenti di controllo sono da richiedere alla società con cui è stato sottoscritto il contratto che è diventata, ad insaputa del contraente, "società affidataria"?
- a scanso di equivoci ho chiesto informazioni anche all'ASL locale.
Le chiedo la cortesia di entrare nel suo profilo per controllare i suoi dati di registrazione in quanto alcuni sono errati.
Cosi' evitiamo di considerarla un troll.
Cordiali saluti
Mod
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
l'artigiano e la sicurezza, se va giù dal 2 piano?
Credo che la situazione sia da valutare secondo alcuni punti fondamentali.
Ovvero, partiamo dal contratto tra il committente ed il fornitore del serramento, se nel contratto non cè nessun vincolo riguardante il subappalto il fornitore può affidare i lavori a qualcun altro senza problemi.
affidare vuol dire che l'impresa diventa da fornitrice ad affidataria,
se invece installava diventava pure esecutrice.
Ai fini della sicurezza non cambia la documentazione da redigere in quanto sia le imprese affidatarie che esecutrici devono redigere il loro POS, qualora lavorino in un cantiere.
Ora, sostituzione di serramenti è cantiere?! diciamo di sì per certi versi.
nel contempo sorge il problema di verifica dell'idoneità tecnico professionale di tutti le forme giuridiche entranti nel cantiere, che esse siano imprese o lavoratori autonomi.
Il committente deve quindi avere 2 visure, 2 durc, 1 POS, un DVR, 2 dichiarazioni art 14, 1 di macchine ed attrezzature, una di visite mediche e attestati. (IMPRESA + LAV AUT), può riservarsi di richiedere altro, che magari ho pure dimenticato di citare.
Il committente nella stipula del contratto dovrebbe comunque stare accorto nel valutare se l'impresa ha stanziato oneri per la sicurezza o meno, ed avendo il potere decisionale e di spesa sull'appalto può interrompere le lavorazioni per quel che gli compete.
ne deriva che un committente, pur non esperto in sicurezza qualora vedesse atteggiamenti sconsiderati come da te descritti ha il dovere di fermare le lavorazioni (come un CSE), per evitare possibili ripercussioni inc aso di infortunio, come sentenze di cassassione asseriscono.
Ovvero, partiamo dal contratto tra il committente ed il fornitore del serramento, se nel contratto non cè nessun vincolo riguardante il subappalto il fornitore può affidare i lavori a qualcun altro senza problemi.
affidare vuol dire che l'impresa diventa da fornitrice ad affidataria,
se invece installava diventava pure esecutrice.
Ai fini della sicurezza non cambia la documentazione da redigere in quanto sia le imprese affidatarie che esecutrici devono redigere il loro POS, qualora lavorino in un cantiere.
Ora, sostituzione di serramenti è cantiere?! diciamo di sì per certi versi.
nel contempo sorge il problema di verifica dell'idoneità tecnico professionale di tutti le forme giuridiche entranti nel cantiere, che esse siano imprese o lavoratori autonomi.
Il committente deve quindi avere 2 visure, 2 durc, 1 POS, un DVR, 2 dichiarazioni art 14, 1 di macchine ed attrezzature, una di visite mediche e attestati. (IMPRESA + LAV AUT), può riservarsi di richiedere altro, che magari ho pure dimenticato di citare.
Il committente nella stipula del contratto dovrebbe comunque stare accorto nel valutare se l'impresa ha stanziato oneri per la sicurezza o meno, ed avendo il potere decisionale e di spesa sull'appalto può interrompere le lavorazioni per quel che gli compete.
ne deriva che un committente, pur non esperto in sicurezza qualora vedesse atteggiamenti sconsiderati come da te descritti ha il dovere di fermare le lavorazioni (come un CSE), per evitare possibili ripercussioni inc aso di infortunio, come sentenze di cassassione asseriscono.
so di non sapere (Socrate)
Preciso che sul contratto è chiaramente identificato che le attività sono definite "cantiere" ed aggiungo la risposta di un funzionario ASL ad una email inviata con richiesta informazioni.
Per quanto concerne il contratto sottoscritto, purtroppo non sono esposti i costi per la sicurezza: spero che questo sia imputato ad una "mancanza" del fornitore, non del committente.
_______________
Buongiorno,
le lavorazioni da Lei descritte dovrebbero rintrare nella parte specifica relativa ai cantieri temporanei e mobili del TU sulla sicurezza (Titolo IV del DLgs 81/2008).
Per tali lavorazioni l'art. 90 del DLgs 81/2008 prevede che il committente deve verificare "l’idoneitàtecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalitàdi cui all’ALLEGATO XVII" (peraltro il tipo di lavoro affidato comporta il rischio particolare di cui all'allegato XI di caduta da altezza superiore a 2 metri). Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo;
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente Decreto Legislativo.
Nel caso specifico considerato che il Piano Operativo di Sicurezza così come definito all'art. 89 del Decreto è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV, ritengo che l'Impresa affidataria sia tenuta ad esibirlo al committente in ragione di quanto disposto nella lettera b) sopra riportata. In ogni caso l'Impresa a norma dell'art. 96, comma 1, lettera h) del DLgs 81/2008 è tenuta alla redazione del POS.
In unltimo faccio presente che qualora in cantiere siano presenti più di una impresa (anche non contemporanea) il TU prevede la nomina di un Coordinatore della Sicurezza (art. 90, comma 3 del DLgs 81/2008).
In allegato Le riporto lo stralcio del titolo IV e dell'allegato XVII.
Spero di essere stato d'aiuto. In caso di chiarimenti non esiti a contattarmi.
Distinti saluti.
Per quanto concerne il contratto sottoscritto, purtroppo non sono esposti i costi per la sicurezza: spero che questo sia imputato ad una "mancanza" del fornitore, non del committente.
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Buongiorno,
le lavorazioni da Lei descritte dovrebbero rintrare nella parte specifica relativa ai cantieri temporanei e mobili del TU sulla sicurezza (Titolo IV del DLgs 81/2008).
Per tali lavorazioni l'art. 90 del DLgs 81/2008 prevede che il committente deve verificare "l’idoneitàtecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalitàdi cui all’ALLEGATO XVII" (peraltro il tipo di lavoro affidato comporta il rischio particolare di cui all'allegato XI di caduta da altezza superiore a 2 metri). Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo;
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente Decreto Legislativo.
Nel caso specifico considerato che il Piano Operativo di Sicurezza così come definito all'art. 89 del Decreto è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV, ritengo che l'Impresa affidataria sia tenuta ad esibirlo al committente in ragione di quanto disposto nella lettera b) sopra riportata. In ogni caso l'Impresa a norma dell'art. 96, comma 1, lettera h) del DLgs 81/2008 è tenuta alla redazione del POS.
In unltimo faccio presente che qualora in cantiere siano presenti più di una impresa (anche non contemporanea) il TU prevede la nomina di un Coordinatore della Sicurezza (art. 90, comma 3 del DLgs 81/2008).
In allegato Le riporto lo stralcio del titolo IV e dell'allegato XVII.
Spero di essere stato d'aiuto. In caso di chiarimenti non esiti a contattarmi.
Distinti saluti.
avevo il dubbio, infatti la risposta del funzionario ASL non è netta come quella di Quadrato. Sono però molto dispiaciuto poiché senza POS non è possibile controllare nessun requisito di sicurezza: insomma come è possibile comprendere (leggere su un documento di cantiere) se è previsto camminare senza DPI sul cornicione con l'unica certezza che chi divide l'operaio dal suolo sono 15 metri di altezza e la "fortuna" di non perdere l'equilibrio ?
Se il lavoratore in questione si infortunasse il committente ne potrebbe rispondere penalmente assumendosi parte della colpa, perchè se cosciente delle modalità operative palesemente ANTISICUREZZA del lavoratore, ne diventa co responsabile, e ne diventa pane per avvocati, e qui mi fermo.
Indipendentemente da quale contratto vi sia in essere il POS per un impresa che entra in cantiere è un obbligo che può non essere reso per iscritto in un contratto.
Il fatto che non vi siano oneri della sicurezza essendo un committente privato!?!.. beh me ne starei accorto!!!
magari non cè un PSC, non cè un coordinatore, ma dei costi per la sicurezza in qualsiasi appalto ci devono essere...
in qualsiasi preventivo di spesa ci deve essere scritto per lo meno una dicitura simile a:
... e ogni onere di spesa per la corretta esecuzione compreso... totale €__________
Indipendentemente da quale contratto vi sia in essere il POS per un impresa che entra in cantiere è un obbligo che può non essere reso per iscritto in un contratto.
Il fatto che non vi siano oneri della sicurezza essendo un committente privato!?!.. beh me ne starei accorto!!!
magari non cè un PSC, non cè un coordinatore, ma dei costi per la sicurezza in qualsiasi appalto ci devono essere...
in qualsiasi preventivo di spesa ci deve essere scritto per lo meno una dicitura simile a:
... e ogni onere di spesa per la corretta esecuzione compreso... totale €__________
so di non sapere (Socrate)
In questo caso non sono indicati costi per la sicurezza: in ogni comunicazione dell'impresa esecutrice, diventata a nostra insaputa impresa affidataria, è indicato il riferimento di questo lavoro come "cantiere xxx". Il proprietario dell'immobile e contraente del contratto è una casalinga, mica un esperto di sicurezza/contratti! Cosa ne sapeva che dovevano essere indicati i costi per la sicurezza!QUADRATO ha scritto:in qualsiasi preventivo di spesa ci deve essere scritto per lo meno una dicitura simile a: ... e ogni onere di spesa per la corretta esecuzione compreso... totale €__________
Segnalo che nel contratto:
- non sono neanche distinti i costi per la fornitura del materiale dai costi del lavoro (prestazione del montaggio): analogamente non ci sono neanche i costi della sicurezza;
- sono presenti i costi per lo smaltimento in discarica dei rifiuti;
- sono presenti i costi per il trasporto;
- c'è un riferimento alla gestione dei dati personali come da D.Lgs. 196/2003.
E' un contratto invalido?
Non è obbligatorio nel tuo caso esporli. Se vuoi lo scrivo ancora più grande.esco ha scritto:In questo caso non sono indicati costi per la sicurezza:
No, l'impresa affidataria è tale per definizione da quando avete firmato il contratto, l'esecutore non è un'impresa ma un lavoro autonomo.esco ha scritto: in ogni comunicazione dell'impresa esecutrice, diventata a nostra insaputa impresa affidataria
Semmai, invece di richiedere un POS che ad un lavoratore autonomo non è richiesto dalla legge (cfr art.3 comma 11), puoi lamentare la violazione del codice civile, che all'art.1667 recita: "L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente". Quindi l'impresa affidataria avrebbe dovuto farsi autorizzare dal committente: sei sicuro che una clausolina del contratto non superi l'art.1667?
Quoto tutto: c'è molta giurisprudenza in questo senso. In quel modo non si lavora, nemmeno in casa di una casalinga.QUADRATO ha scritto:Se il lavoratore in questione si infortunasse il committente ne potrebbe rispondere penalmente assumendosi parte della colpa, perchè se cosciente delle modalità operative palesemente ANTISICUREZZA del lavoratore, ne diventa co responsabile
Nel contratto non ci sono "clausoline" ma c'è scritto, alla sezione denominata IMPORTANTE: Il Trasporto, la Consegna, il Montaggio e l'Assistenza sono effettuati da personale specializzato xxx. (xxx è il nome della azienda con cui abbiamo sottoscritto il contratto).Geppus ha scritto:Semmai, invece di richiedere un POS che ad un lavoratore autonomo non è richiesto dalla legge (cfr art.3 comma 11), puoi lamentare la violazione del codice civile, che all'art.1667 recita: "L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente". Quindi l'impresa affidataria avrebbe dovuto farsi autorizzare dal committente: sei sicuro che una clausolina del contratto non superi l'art.1667?
Comunque se l'art. 96 c.1. lettera g impone il Piano Operativo di Sicurezza, perché il committente non può riceverlo?