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Trasporto rifiuti senza ADR: autorizzazioni?

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Ronin
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dunque, un'attività sanitaria necessita di un servizio che faccia il giro delle sedi decentrate (diciamo una volta a settimana), raccolga i rifiuti sanitari (pericolosi a rischio infettivo) ivi prodotti, e li porti nella sede principale (ospedale), ove essi saranno sterilizzati (in modo da produrre CDR ed abbattere i costi dello smaltimento).

sotto i 333 kg di rifiuti ADR non si applica, ragion per cui la domanda: di quali autorizzazioni si deve disporre? e tra un servizio interno (svolto cioè con mezzi e personale aziendale) ed uno esterno (es. affidato a una coop o a un'azienda diversa) cambia qualcosa?

scuserete l'eventuale banalità della domanda (ed anche l'approccio "paura della propria ombra"), ma ho scorso dIecine di discussioni senza trovare traccia di un caso come questo.

aggiungo qualche ulteriore specifica: la domanda nasce sostanzialmente dalla lettura dell'art 212 del 152/06: si dice che sono soggette a semplice iscrizione le imprese che trasportano per proprio conto fino a 30 kg al giorno di rifiuti pericolosi.

ebbene, che significa 30 kg al giorno? s'io trasporto 100 kg ogni 5 giorni (100/5=20 ma sono comunque 100 in un colpo solo) sono soggetto o no?
e se svolgo ogni giorno 2 viaggi in ciascuno dei quali porto 25 kg sono soggetto o no?

altro aspetto poco chiaro è l'obbligo di iscrizione al sistri: a norma del DPR 254/03 s'io esercito l'attività di sterilizzazione dei rifiuti sanitari non devo iscrivermi al sistri come smaltitore.
e se eseguo il trasporto per conto proprio ai fini di alimentare l'impianto suddetto (che può essere alimentato con i rifiuti delle strutture organizzativamente collegate)?

il dubbio nasce ovviamente perchè l'insieme delle strutture territoriali produce circa 8 tonnellate di rifiuti a rischio infettivo, mentre 30 *365= 11 ton, il che significa che in teoria si potrebbe organizzarsi internamente e seguire l'iscrizione semplificata.
ma nella pratica eseguendo il giro settimanale (i quantitativi sotto i 200 kg si possono conservare temporaneamente fino a 30 gg) i 30 kg in quel singolo giorno vengono sempre superati.

scusate ancora per la poca chiarezza delle mie idee
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Max DP
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Caro Ronin, benvenuto nel tema dei rifiuti!

ti premetto che quanto ti riporto di seguito e' una mia interpretazione della norma derivante dall'esperienza con gli Enti di vigilanza del mio territorio (Pordenone):

per prima cosa andiamo a definire riepiloghiamo alcune nozioni base:

- le sedi decentrate sono unità operative e in quanto tali ognuna dovrebbe avere (oggi) un registro di carico e scarico dei rifiuti e iscrizione al sistri;

- il trasporto di rifiuti pericolosi in conto proprio (c.8 art.212) e' ammesso per trasporti fino a 30 Kg altrimenti bisogna ottenere l'autorizzazione al trasporto di rifiuti;

- il produttore, autorizzato al trasporto di rifiuti, puo' portare (o far portare da trasportatore autorizzato) i propri rifiuti solo ad un centro di recupero o smaltimento (al limite stoccaggio autorizzato) e non presso un'altra sua sede sprovvista di autorizzazione almeno allo stoccaggio;

- l'attività di sterilizzazione, pur non potendola classificare come un'attività di recupero, porta ad effettuare un trattamento su un rifiuto.

ed ora:
Ronin ha scritto:ebbene, che significa 30 kg al giorno? s'io trasporto 100 kg ogni 5 giorni (100/5=20 ma sono comunque 100 in un colpo solo) sono soggetto o no?
e se svolgo ogni giorno 2 viaggi in ciascuno dei quali porto 25 kg sono soggetto o no?
significa proprio 30 kg al giorno, ovvero non posso pensare di fare 2 viaggi da 25 kg ciascuno, nemmeno con mezzi diversi.
Ronin ha scritto:altro aspetto poco chiaro è l'obbligo di iscrizione al sistri: a norma del DPR 254/03 s'io esercito l'attività di sterilizzazione dei rifiuti sanitari non devo iscrivermi al sistri come smaltitore.
e se eseguo il trasporto per conto proprio ai fini di alimentare l'impianto suddetto (che può essere alimentato con i rifiuti delle strutture organizzativamente collegate)?
sono d'accordo che l'attivita' di sterilizzazione non sia recupero di rifiuto, ma il trasporto di rifiuto e' sicuramente soggetto alla normativa ambientale in tema di rifiuti.

Spero di esserti stato di aiuto, ma soprattutto di non averti incasinato le nozioni ancora di piu'!

Max DP
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Ronin
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grazie max, mi sei stato d'aiuto.

in realtà sui 30 kg al giorno ancora ho il dubbio: se io faccio una settimana in cui trasporto 100 kg il giovedì, e gli altri 6 giorni non trasporto niente, sto trasportando 100 kg al giorno, oppure 100/7= 14 ?
grazie se puoi darmi un ulteriore chiarimento su questo, che per me è il punto cardine.

per il resto, chiarita la necessità di autorizzazione+iscrizione, ritengo che il rifiuto possa essere portato alla centrale di sterilizzazione, visto che il dpr 254 prevede che la sterizzazione può avvenire anche sui rifiuti delle sedi decentrate purchè organizzativamente collegate: se non potessi portarglieli, come potrei sterilizzarli?
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Nofer
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Ciao, Max DP, vedo che anche tu te la fai "con la munnezza" !

Allora, ronin, max ha detto giusto, fino a 30kg/giono non è "una media: è un limite.

E però, per i rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo c'è una norma a parte, vigente, dove leggi all'art. 4 che :

DPR 254/03 ha scritto:Art. 4.
Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali.
1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attivita' di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti.
2. Nel caso in cui l'attivita' del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833 del 1978, e al decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell'articolo 58, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui e' effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilita' dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di cui all'articolo 8.
3. Si considerano altresi' prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento.
4. Ai fini della semplificazione delle procedure e del contenimento della spesa sanitaria, per favorire lo smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati in impianti di termodistruzione con recupero energetico e per assicurare il servizio di gestione dei rifiuti sanitari alle migliori condizioni di mercato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi di programma tra loro, con le strutture sanitarie e i medici convenzionati con le stesse e con i soggetti privati interessati.

Vedi tu se sei in c.3 o in c.4, o se per caso proprio da comma 1 secco, e poi rivolgiti alla Regione di dove sono queste strutture e cercate di mettervi d'accordo.
magari, se sono "potenti" ce la fanno... sai, il giro dei trasportatori anche in microraccolta fa girare in favore di privati bei soldini comunque.
Io, che ho sempre conferiti i sanitari ampiamente sterilizzati, quando andai a chiedere a 254 fresco emanato mi sono sentita fare un tale elenco di ma no ma sa ma forse ma perchè, che ho continuato amenamente a sterilizzarli, perchè sono coerente almeno con me stessa, e a pagare per lo smaltimento in impianto di incenerimento (ovviamente, fuori regione). Tieni però presente che a noi l'emergenza rifiuti e relativo commissariamento di tutto sono cessati per decreto poco più di un anno fa.  
Voglio augurarmi che nelle regioni dove almeno fanno vedere che si sforzano di gestire i propri rifiuti (e hanno letto le Leggi apposite...) abbiano già delle prassi per queste bisogne.
Nofer
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Nofer
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ecco, ci siamo quasi sovrapposti. Comunque, visto che la struttura "centrale" ha già la sua convenzione, allora se intendi comunque trasportare anche una volta ogni tanto più di 30 kg secondo me occorre iscrivere gli automezzi all'albo, sia pure per il conto proprio e basta, a meno che appunto la regione non abbia fatto qualche convenzione particolare con l'albo stesso, la provincia e quant'altri, ma sarebbe nulla ex lege, perchè il baluardo resta sempre la normativa nazionale.
Nofer
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Ronin
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ciao nofer, la questione sterilizzazione è parte di un più ampio progetto che non voglio chiamare ospedale a impatto zero per modestia (e per improbabilità di un risultato così elevato), ma che mira sostanzialmente alla riduzione il più drastica possiible della produzione di rifiuto nelle nostre strutture sanitarie.

il progetto prevede una serie di passi, a partire dalla differenziazione spinta (raccolta differenziata di plastica, carta/cartone, vetro, pile usate, legno, già realizzata con % sopra il 50% che per strutture sanitarie sono decisamente importanti) in tutte le sedi aziendali, sostituzione delle fosse imhoff con impianti di sgrigliatura fine a coclea per la dismissione dei cloratori (inutili ed inquinanti), e linee di azione dedicate per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (contenitori riciclabili che già da soli valgono il 35% in meno, distruggi-aghi per i taglienti, macchine aspiraliquidi per l'urologia e vuotasacche per tutta la parte liquida che è oltre il 30% del rifiuto, e sterilizzazione per quello che rimane con produzione di CDR).
il tutto autofinanziato dall'abbattimento dei costi dello smaltimento, senza un euro in più a carico del cittadino (e con lavoro per una mezza dozzina di persone disagiate, tramite coop sociali).

in quest'ottica, la "pesantezza" degli obblighi in merito al trasporto dei rifiuti costringe a una scelta di campo: se io riesco ad implementare un sistema di trasporto senza troppe complicazioni e costi, riesco a fare un impianto che azzera i rifiuti dell'intera AUSL; se non ci riesco, rinuncio (come al solito non ho grande spinta nè aiuto da parte di direzione sanitaria e responsabili, approccio ranger solitario...) e passo a un sistema che tratta solo i due ospedali principali, ciascuno col suo impianto (è sempre e comunque il 70% del totale), abbandonando il resto alle grinfie degli smaltitori (scusa il termine, ma visti i costi della gara regionale credo sia giustificato).

per quanto riguarda il 254, noi ovviamente siamo in c.3, perchè non c'è nessun accordo regionale (e anche se ci fosse sarebbe per l'incenerimento, giacchè la sterilizzazione è un trattamento di trasformazione e non di smaltimento).

la domanda cui non riesco a dare risposta è: se il 254/03 dice che il rifiuto delle sedi decentrate si considera prodotto nella sede centrale, come faccio io a far sì che questo rifiuto raggiunga fisicamente la sede centrale per sterilizzarlo?
cioè se il luogo di produzione è la sede centrale (lo dice il DPR), possibile che non ci sia modo di portarcelo senza diventare un gestore? anche perchè le coop sociali autorizzazioni non ce le hanno, e l'AUSL forse non si può neanche iscrivere come trasportatore (si parla di codice camcom che l'ausl come ente pubblico non possiede...)

PS: la regione è potentissima, ma appunto per rimanere tale non infastidisce altri potenti...

PPS: dettaglio etico non secondario, visto che parlo con te che sei sensibile al tema: è mai possibile che il CDR sia considerato un rifiuto di seconda categoria dagli impianti che producono energia, per via del potere calorifico troppo elevato? a me ing termotecnico sembrerebbe che la logica dica che se c'è più potere calorifico ci si cava più energia, e quindi è un rifiuto che vale di più.
la follia della situazione italiana invece dice che tanto gli impianti che usano i rifiuti per produrre energia sono pochissimi, quindi ciascuno lavora al limite della capacità autorizzata, e pertanto produce già il massimo di energia possibile comunque.
ne risulta che un rifiuto ad alto potere calorifico è accettato di malavoglia, perchè di fatto riduce la quantità in kg che può essere smaltita dall'impianto, per cui il gestore ci rimette dei soldi (può smaltire meno kg di rifiuto urbano a parità di energia prodotta).

la cosa mi avvilisce alquanto, soprattutto quando poi leggo che all'estero tutti i cementifici o quasi usano nel loro mix (a base di polverino di carbone, non so se mi spiego) il 30% di CDR senza colpo ferire, abbattendo i costi sia dell'edilizia sia della gestione rifiuti per i cittadini.
e in italia? ce ne sono di cementifici che sono in grado di usare il CDR? e magari lo ritirano aggratis, visto il potere calorifico che ha?
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Ronin
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d'altro canto il DPR stesso all'art. 8 comma 3 b dice che

"le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi"

e quindi temo non ci sia molto da fare: il trasporto è trasporto, anche se il rifiuto è già prodotto nella sede di arrivo? misteri del legislatore.
grazie per eventuali ulteriori interventi.
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Nofer
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sul perchè certo CDR per i gestori degli impianti va bene ed altri CDR pure a miglior resa termica no, ti prego non mi stuzzicare che noi nel termovalorizzatore di acerra pare stiamo contiuando a mandarci frazioni con umido > 30 %, e io se ci penso mi in....zo a priori.
Poi, il trucco per spostare i rifiuti è nella frasetta " si considerano". Ovvero, ovunque tu li faccia per fictio juris sino a che non arrivano alla centrale non sono rifiuti.
Oh, e però cominciamo ad andare nel pratico: se nei singoli siti di produzione si procede ad una disinfezione massiccia (possibilmente sempre termica, ma non spinta sino alla sterilizzazione) e si lascia che la stessa agisca mano mano sulle singole "caricate", il rifiuto smette di essere pericoloso a rischio infettivo anzi quando diventa rifiuto non lo è mai stato e te lo trasporti amenamente nella quantità che ti pare, purchè tu ti iscriva nella sezione speciale prevista dall'albo. Oppure, siccome c'è la corrente di pensiero "alternativa" al limite assoluto dei 30 Kg/giorno e la considera come "non più di 30 Kg/singolo trasporto", si può vedere con l'albo se si riesce a chiuderla bene almeno così.

Sai, io non ti voglio far venire da piangere, ma l'obbligo di conferire i rifiuti sanitari agli inceneritori (o alle discariche... e non tocchiamo nemmeno questo altro tasto!) venne proprio dal fatto che "prima" - moltissimo prima! - tutti i grandi ospedali avevano i loro "inceneritori" che però di fatto erano nè più ne meno che dei forni, grandi, ma con la fiamma alimentata da un combustibile che poi appicciava quello che ci finiva in maniera piuttosto arcaica, quindi con residui combusti anche corposetti nelle ceneri che quindi ceneri non erano del tutto. Non mi far scendere in particolari che potrebbero essere macabri.
E insomma, il tutto puzzava non poco e anche gli IPA prodotti erano di tutto rispetto. Così, si inventarono di mandarli in discarica (seconda categoria, per inciso) oppure all'incenerimento. Solo dopo il decreto ronchi che cominciò a distinguere termodinamicamente (come diresti tu) l'incenerimento dal recupero di energia, con la massima calma fu emanato il 254/03.

E il trasporto di rifiuti è soggetto ad autorizzazione, ma quando ci sono queste fictio juris - al pari dei manutentori ed edili - tanto ti può capitare l'OdV strambo che vuole il FIR, l'autorizzazione etc. quanto quello che non ritiene "trasporto di rifiuti" quello sino alla sede di produzione ex lege perchè è solo lì che quei "materiali" diventano rifiuti.
Io appartengo a quest'ultima specie, ma poichè io non sono nessuno tu fai una bella cosa: così come l'hai spiegato a me prova a spiegarlo in un "tavolo tecnico" preliminare tra la Direzione generale ASL, quella sanitaria dell'Ospedale, il Comune, la Regione (ritengo il loro settore provinciale di competenza) e l'Albo.
Poichè tanto l'origine che la destinazione del rifiuto coincidono "ex lege", dovrebbero darti l'OK anche per quantitativi "unici" ma inferiori a 30 Kg/giorno di fatto, però spostati contemporaneamente.

In bocca al lupo. Non sarà facile, ma tu prova: sai mai, acchiappi uno che capisce cosa significa quello che state cercando di attuare !
Nofer
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Max DP
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La Grande Nofer ti ha gia' risposto a tutto!

Ti segnalo solo che in casi simili (in particolare con i giardinieri che non sono impresa agricola) sto predisponendo una procedura interna che, se me lo concederanno, passera' da  tutti gli Enti che potrebbero contestare qualcosa (provincia, forestale, stradale, carabinieri, vigili urbani, ecc.) per ottenere una sorta di convalida, autorizzazione sarebbe il massimo ma dicono non essere prevista per il caso.

in pratica, sulla procedura, dovra' essere garantita la tracciabilita' del materiale (non parlare di rifiuto finche' non arriva alla sede centrale!) tramite ad esempio un ddt!

In bocca al lupo!

p.s.: e tu pensavi che la normativa antincendio fosse interpretabile... benvenuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Max DP
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sal56
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@Ronin
tu affermi:"sotto i 333 kg di rifiuti ADR non si applica". Fai attenzione che non è proprio così: sono in esenzione parziale per unità di trasporto, che è tutta un'altra cosa.
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