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quesito in materia ambientale

Inviato: 21 ott 2004 08:59
da Lara F.
Ciao a tutti..è la prima volta che vi scrivo...volevo sottoporvi il seguente quesito..se mai qualcuno potesse essermi di aiuto o "ispirazione".....L'argomento riguarda la materia ambientale più che la sicurezza ma confido nella vostra bravura!!!!
Volevo sapere se un'azienda che esercita un'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti (categoria 8 del D.M. 28 aprile 1998 n. 406) che dovrebbe essere iscritta all'Albo Gestori dei rifiuti (non ancora attuato!!!) è comunque obbligata a tenere un registro carico/scarico, particolare per questo tipo di attività, ex art. 12 del Dlg. n. 22 del 05/02/1997 e se non lo tiene.. a che conseguenze potrebbe andare incontro???

Inviato: 22 ott 2004 01:06
da freddy
Certo che te lo sei scelto bene il problema..... vedo di informarmi ma non prometto nulla

Inviato: 22 ott 2004 01:48
da freddy
Be penso che sia riuscito a trovare qualcosa al riguardo  :smt017 , e se è così, la ricerca che ho fatto  :smt024 è stata decisamente semplice e rapida, quasi mi fa pensare di essere ganzo  :smt023 , ma so che non è così.  :smt009
Hai infatti citato il Dlgs 22 del 5/2/1997, ma non credo che te lo sia letto tutto. In effetti è un po "lungo" però se ti vedi gli articoli

11 (in ispecie il comma 3)
12
15
e l'art 52 (per le sanzioni)

penso che troverai ciò che stai cercando   :smt031  Se poi ti serve il testo della legge fammelo sapere via e-mail
ciao ciao  :smt039

Inviato: 22 ott 2004 10:31
da Nofer
scusate il ritardo...  :smt003
ma tornando da Modena tutto l'impianto telefonico, adsl compresa, era saltato, e la telecom, si sa...
OK, fatte scuse, rispondo a Lara:
ma certo, gioia, che bisogna tenere il registro di carico e scarico rifiuti: perchè bisogna trovarsi tra quello che si è "preso in carico" e quello che "si è scaricato".
Per tua opportuna conoscenza, la prima cosa che fanno i NOE è giustappunto verificare queste corrispondenze.
Scusa, ma perchè dici che non c'è l'Albo Nazionale Gestori rifiuti? pensa tu che è dal 1997 che fanno circolari! A dirle tutte, c'era da prima ...guarda cosa c'è scritto nel D.Lgs.22/97 (decreto Ronchi):
Art. 30
(Imprese sottoposte ad iscrizione)

1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica cinque anni.
Spero di essere stata esauriente.
Nofer

Inviato: 22 ott 2004 16:37
da Mika
Nel sistema di gestione dei rifiuti delineato dal decreto "Ronchi" o 22/97, ed in particolare nel settore del trasporto, si inserisce la figura dell'intermediario.
Certo che l'azienda è obbligata a tenere e gestire il registro di carico scarico poichè si inserisce in un contesto più ampio della mera intermediazione ovvero si inserisce nel sistema generale di smaltimento.
Questo comporta che tutte le figure che partecipano allo smaltimento di un rifiuto: produttore, intermediario (se c'è ovviamente), trasportatore e smaltitore hanno precisi obblighi in capo alla gestione del formulario di trasporto vale a dire: la registrazione sull'apposito registro con modalità e tempi diversi da ogni figura (per l'intermediario una settimana dalla transazione e per transazione intendiamo l'avvenuto scarico), la conservazione e la denuncia annuale di cosa e quanto movimentato.
Quindi la conseguenza se vogliamo, oltre all'obbligatorietà data dall'art. 12 del DM 22/97, è data dal fatto che l'azienda deve presentare il MUD ogni anno desumendo i dati dal registro in questione.
Per quanto riguarda la tipologia del registro ti devi rifare al D.M. 1° aprile 1998 nr. 148 che recita: Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Al punto C-2 dell'allegato a tale DM trovi: Descrizione tecnica mod. B Intermediari e commerciati non detentori.
Punto C-1 per detentori; del rifiuto di capisce.
Concludo informandoti che attualmente il regime sanzionatorio relativo all'omessa o incompleta o inesatta tenuta dei registri prevede solo sanzioni amministrative.
comunque. questo aspetto è al vaglio della corte costituzionale in virtù di eccezzioni sollevate da alcuni Magistrati che vedrebbero più giusta una linearità della sanzione anche con gli altri reati previsto dal "Ronchi" ovvero sanzione penale se trattasi di rifiuti pericolosi.
A disposizione e ciao da Mika