Buongiorno,
scusate, ma leggendo i diversissimi post che sono stati fatti sull'argomento, non sono riuscito a trovarne
uno che potesse rispondere al mio quesito.
La società per la quale lavoro ha recentemente ricevuto la visita della Asl che, oltre ad una miriade di documentazione, ci ha richiesto le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati. Ora, da quel poco che ho capito, le vecchie Sds con le frasi di rischio risultano obsolete, visto che ora l'etichettatura dei prodotti avviene secondo la metodica Reach-Clp. Innanzitutto vorrei sapere in che anno è entrato in vigore l'obbligo da parte dei fornitori di presentare le eSds (2009?). In seconda battuta, noi in azienda abbiamo solamente schede vecchie, con le frasi R e S e le relative indagini ambientali sul rischio chimico sono state fatte sulla base di queste ( e dei relativi TLV). Ora la questione è la seguente: io sono sanzionabile perchè non ho scede aggiornate (che a quanto mi risulta è un obbligo per il fornitore), o sarei sanzionabile se , avendo le eSds, non mi sono adeguato entro 12 mesi? Esiste un tempo limite per aggiornare le schede oltre al quale anche io utilizzatore a valle sono sanzionabile?
Grazie a tutti, e scusate le domande (forse) scontate.
Matteo
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Schede sicurezza Reach-Clp
C'è differenza tra classificazione, etichettatura, imballaggio, prodotti e miscele.
CHiarisci questo punto prima di tutto.
In relazione a quanto aveva riportato qua sopra invii tranquillamente il file e/o link a me
webmaster@sicurezzaonline.it
che, se possibile, lo rendo pubblico a tutti o, in alternativa, lo comunico a yuss.
Grazie per la collaborazione e cordiali saluti
Mod
CHiarisci questo punto prima di tutto.
In relazione a quanto aveva riportato qua sopra invii tranquillamente il file e/o link a me
webmaster@sicurezzaonline.it
che, se possibile, lo rendo pubblico a tutti o, in alternativa, lo comunico a yuss.
Grazie per la collaborazione e cordiali saluti
Mod
Ciao e grazie.
ti riferisci a Dsp e Dpp?
forse le mie idee sono ancora più confuse di quanto ritenevo.
Grazie mille comunque
PS: manda pure al mod
Ricordo, come a sempre, a tutti di seguire in modo molto scrupoloso le regole auree
http://www.sicurezzaonline.it/forum_reg_auree.htm
Per qualsiasi delucidazione potete sempre contattarmi a
Webmaster@sicurezzaonline.it
Cordiali saluti e buona giornata a tutti
Mod
ti riferisci a Dsp e Dpp?
forse le mie idee sono ancora più confuse di quanto ritenevo.
Grazie mille comunque
PS: manda pure al mod
Ricordo, come a sempre, a tutti di seguire in modo molto scrupoloso le regole auree
http://www.sicurezzaonline.it/forum_reg_auree.htm
Per qualsiasi delucidazione potete sempre contattarmi a
Webmaster@sicurezzaonline.it
Cordiali saluti e buona giornata a tutti
Mod
Piccolo riassunto:
1 - Le "norme" che DOBBIAMO conoscere sono almeno:
- Regolamento CE 1907/2006 REACH
- Regolamento CE 1272/2008 CLP
- Regolamento UE 453/2010 Modifica SDS
- D. L.vo 133/2009 Sanzioni REACH
- D. L.vo 186/2011 Sanzioni CLP.
2 - Le SDS (Schede di sicurezza), sia delle sostanze che delle miscele, dovrebbero essere datate almeno 2010 (causa Reg. 453).
3 - Le SOSTANZE debbono essere ETICHETTATE secondo il CLP; CLASSIFICATE sia con il CLP che con le vecchie Direttive.
4 - Le MISCELE debbono essere ETICHETTATE e CLASSIFICATE secondo le vecchie Direttive (possono essere utilizzati anche i criteri CLP).
5 - Quanto sopra vale fino al 1° giugno 2015 (in realtà ci sarebbe una deroga ancora per pochi giorni: scade infatti il 1° dicembre 2012).
6 - Alcune (dipende da svariati fattori) SOSTANZE hanno già (dal 1° dicembre 2010) la eSDS (Scheda di sicurezza estesa comprendente gli Scenari di Esposizione); da quando si riceve la eSDS abbiamo 12 mesi per adeguarci appunto agli SE.
1 - Le "norme" che DOBBIAMO conoscere sono almeno:
- Regolamento CE 1907/2006 REACH
- Regolamento CE 1272/2008 CLP
- Regolamento UE 453/2010 Modifica SDS
- D. L.vo 133/2009 Sanzioni REACH
- D. L.vo 186/2011 Sanzioni CLP.
2 - Le SDS (Schede di sicurezza), sia delle sostanze che delle miscele, dovrebbero essere datate almeno 2010 (causa Reg. 453).
3 - Le SOSTANZE debbono essere ETICHETTATE secondo il CLP; CLASSIFICATE sia con il CLP che con le vecchie Direttive.
4 - Le MISCELE debbono essere ETICHETTATE e CLASSIFICATE secondo le vecchie Direttive (possono essere utilizzati anche i criteri CLP).
5 - Quanto sopra vale fino al 1° giugno 2015 (in realtà ci sarebbe una deroga ancora per pochi giorni: scade infatti il 1° dicembre 2012).
6 - Alcune (dipende da svariati fattori) SOSTANZE hanno già (dal 1° dicembre 2010) la eSDS (Scheda di sicurezza estesa comprendente gli Scenari di Esposizione); da quando si riceve la eSDS abbiamo 12 mesi per adeguarci appunto agli SE.
Dimenticavo: se avete "in casa" (a magazzino o nei laboratori, ...) SOSTANZE ancora coi vecchi simboli (ad esempio: croce di Sant'Andrea nera su fondo arancione rettangolare), avete ancora SOLO UNA SETTIMANA per sostituire le etichette mettendo quelle CLP (ad esempio: punto esclamativo nero su fondo bianco in quadrato rosso). Dal 1° dicembre infatti scade la deroga prevista dall'art. 61.4 del CLP.
Ciao,
innanzitutto grazie per i riferimenti normativi.
Leggendo il Regolamento CE 1272/2008, art. 61.4 da te citato, siamo sicuri che l'obbligo non si riferisca ai produttori, o a coloro che immettono nel mercato la sostanza che verrà poi usata dall'utilizzatore a valle? Cioè se io utilizzo delle sostanze che sono state prodotte ed immesse nel mercato prima del 2010, ho una settimana di tempo ( 1 dicembre 2012) per riorganizzare tutta l'etichettatura e l'imballaggio delle mie sostanze (che ripeto andrò ad utilizzare nel mio processo produttivo, non le reimmetterò nel mercato). A me pare assurdo...
innanzitutto grazie per i riferimenti normativi.
Leggendo il Regolamento CE 1272/2008, art. 61.4 da te citato, siamo sicuri che l'obbligo non si riferisca ai produttori, o a coloro che immettono nel mercato la sostanza che verrà poi usata dall'utilizzatore a valle? Cioè se io utilizzo delle sostanze che sono state prodotte ed immesse nel mercato prima del 2010, ho una settimana di tempo ( 1 dicembre 2012) per riorganizzare tutta l'etichettatura e l'imballaggio delle mie sostanze (che ripeto andrò ad utilizzare nel mio processo produttivo, non le reimmetterò nel mercato). A me pare assurdo...
Cito l'art.4 del regolamento CE 1272/2008:
Poi, partendo invece che dall'articolo 4 dalla definizione di utilizzatore a valle, questi viene identificato in colui che nell'eserizio di [...etc etc] utilizza una sostanza in quanto tale o come componente di una miscela (ed è il caso della mia azienda). In questo caso, a quali obblighi deve sottostare l'utilizzatore a valle? Leggendo le norme, l'unico obbligo che ho individuato è quello di adeguare la valutazione del rischio chimico (e quindi tutte le disposizioni di dpi, mitigazione rischio etc etc) in base ai valori limite delle nuove eSDS entro 12 mesi dal recepimento delle stesse.
Per il resto, l'adeguamento entro 1° dicembre 2012, previsto nell'articolo 61.4 del CE 1272/2008 è riferito solamente a chi immette sul mercato la sostanza, giusto? Non è che se io in magazzino ho 30 fusti di sostanza stoccati, in attesa di utilizzo per il mio ciclo produttivo, entro una settimana a partire da oggi li devo rietichettare tutti....
e, ricordando come viene definito l'utilizzatore a valle, ossia:I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle
classificano le sostanze e le miscele in conformità del titolo II
prima di immetterle sul mercato
A me questa cosa genera non poca confusione. Allora, per capirci, nell'articolo 4 gli utlizzatori a valle sono obbligati alla classificazione/etichettatura di sostanze prima di immetterle nel mercato; dopodichè l'utilizzatore a valle, nella sua definizione, viene chiaramente distinto da fabbricante importatore distributore e consumatore. Quindi, alla luce di ciò, quali sostanze potrà mai immettere sul mercato rimanendo "utilizzatore a valle"?ogni persona fisica o giuridica stabilita
nella Comunità diversa dal fabbricante e dall'importatore
che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto
componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività
industriali o professionali. I distributori e i consumatori
non sono utilizzatori a valle. Un reimportatore a cui si
applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7,
lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 è considerato
un utilizzatore a valle;
Poi, partendo invece che dall'articolo 4 dalla definizione di utilizzatore a valle, questi viene identificato in colui che nell'eserizio di [...etc etc] utilizza una sostanza in quanto tale o come componente di una miscela (ed è il caso della mia azienda). In questo caso, a quali obblighi deve sottostare l'utilizzatore a valle? Leggendo le norme, l'unico obbligo che ho individuato è quello di adeguare la valutazione del rischio chimico (e quindi tutte le disposizioni di dpi, mitigazione rischio etc etc) in base ai valori limite delle nuove eSDS entro 12 mesi dal recepimento delle stesse.
Per il resto, l'adeguamento entro 1° dicembre 2012, previsto nell'articolo 61.4 del CE 1272/2008 è riferito solamente a chi immette sul mercato la sostanza, giusto? Non è che se io in magazzino ho 30 fusti di sostanza stoccati, in attesa di utilizzo per il mio ciclo produttivo, entro una settimana a partire da oggi li devo rietichettare tutti....