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obbligo visite mediche

Archivio Medicina del Lavoro/Registro infortuni/Strutture sanitarie.
In questa sezione vengono riportate tutte le problematiche inerenti la medicina del lavoro, gli infortuni e le strutture sanitarie (Riservato agli abbonati)
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michela

Gentilissimi, sono per porVi un quesito che mi lascia perlessa.
In una azienda produttrice di detergenti non pericolosi (lavapiatti e similari) è regolarmente istituita sorveglianza sanitaria, ma un consulente afferma che :
essendo il rumore inferiore alla soglia che impone le audiometrie,
essendo il rischio chimico considerato moderato;
essendo irrilevante la movimentazione manuale dei carichi
le addette ai reparti di confezionamento potrebbero essere esonerate dalle visite mediche
Parliamo di circa 60 addette !!!!
Un notevole risparmio per l'Azienda......
Che ne dite, ovviamente se la giro al medico competente, mi direbbe...... niente da fare.....
MA la norma è così confusa??

Grazie e distinti saluti a tutti.
Michela
Renato

Cara Michela,
la sorveglianza sanitaria va attivata solo nei casi previsti dalla 626, e cioè quando vengono superati determinati livelli di rischio.
Quindi se il tuo consulente ha eseguito correttamente il documento di valutazione dei rischi e tu Datore di Lavoro hai collaborato con lui e controllato bene il suo operato, il medico compente non è indispensabile.
Certo che sul rischio chimico moderato sono un po' dubbioso, pero' tutto è possibile, dipende da tanti fattori (sistema di contenimento, distanza, possibilità di contatto, frase di rischio, ecc...)
ciao
Renato
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Cara Michela, innanzi tutto benvenuta tra noi.
Che è detto un po' per buone consuetudini sociali, e un po' per preaddolcire la sequela di infervori che seguirà tra breve.
Da quanto esponi, il consulente sostiene che non vi è rumore, non vi è movimentazione di carichi e che il rischio chimico è moderato. Dunque, a suo avviso si può saltare la sorveglianza sanitaria. Se ho capito bene, per quanto riguarda le sole addette al reparto confezionamento.
Posso in linea di massima poter comprendere un'esposizione a rumore inferiore a 80 dB.A, per quanto è ragionevole che ci siano dei macchinari che caricano i contenitori commerciali, e che questi macchinari aprano e chiudano valvole, e 'sta cosa non è sempre al di sotto di 80, e che i contenitori passino su banchi a rulli, e anche questi non è sempre detto che si stia al di sotto di 80. Il rischio chimico suppongo sia stato stimato come moderato, atteso che i prodotti finali siano stati definiti non pericolosi. E già su questo io qualcosa avrei da ridire: per i prodotti in polvere, siamo certissimi che non ci sia dispersione di polveri? e per i prodotti liquidi, siamo certissimi che nessuno di questi formi aerosol?
Per quanto riguarda poi la movimentazione carichi, se il confezionamento è fatto e distribuito negli scatoli tutto automaticamente, e gli scatoli vengono ancora automaticamente posizionati sui pallets e così via, queste 60 signore che fanno? guardano? e ci vogliono 60 persone per guardare?
Esiste una cosa che si chiama indice di Sollevamento Composito, che si calcola secondo una formula nota come "equazione NIOSH revisione 1994", che tiene conto del numero di volte che si fa una movimentazione, e che la movimentazione non significa mica solo sollevare o abbassare, ma anche spostare da destra a sinistra e torna indietro.
ma persino se non spostano niente, ma solo fanno numerosi movimenti nel turno di lavoro, già ci può essere un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
La norma non è confusa, non più di altre per lo meno: è la conoscenza della norma che risulta diffusa a macchia di leopardo maculato con residui di tigna recidivante.
I rischi per la salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro non si possono liquidare con rumore, rischio chimico e movimentazione carichi.
Però, siccome non conosco fabbrica, non posso essere più esauriente.
Nofer
P.S. Ma - giusto per sapere - ce l'avete un RLS?
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
MICHELA

Grazie innanzittutto per le esaustive risposte.
Io sono una delle RLS aziendali, so che :
è stata fatta valutazione per la movimentazione carichi sia con il metodo niosh che ocra (credo sia la ripetitività....)
il rumore è inferiore ad 85 dB
Pur avendo fatto un corso 626 non sono in grado di valutare se le documentazioni sono idonee ed esaustive, mi spiace chieder consulto qui nel Vs. prezioso Forum, ma se avanzo obiezioni in ditta diventa un problema perchè sarei quella che "rompe le scatole".
Se mi permettete chiedo a Nofer:ma sotto gli 85 dB vi è obbligo di visite?

Grazie ancora e scusate per l'ignoranza, ma il tempo che per legge dovrebbe essere garantito agli RLS viene ovviamente a mancare.....
Buona giornata.
Michela
michela

Ho verificato che nel Dl 277 nella soglia 80/85 decibel non vi è obbligo di visite, ma solo la facoltà se il lavoratore ne fa richiesta.
C'è un altra norma a cui Nofer (gentilissima) fa riferimento??

Grazie
Michela
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Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Velocissima, Michela!
No, non ci sono altre norme oltre il 277 per quanto riguarda il rumore, e mi ha fatto davvero piacere che (si vede!) sei andata a riguardartelo. Allora, riassunto di art. 44: sopra 85 di esposizione, sorveglianza (con audiometria) e non si discute, sopra 80 ma sotto 85 a richiesta del lavoratore SE il medico lo ritiene opportuno/congruo anche per il monitoraggio degli effetti extrauditivi. E qua entriamo in un'altro disposto normativo, che si chiama D.Lgs. 187/05, che pare non si parli di altro da un mese almeno, e riguarda le vibrazioni, trasmesse al sistema mano-braccio e/o al corpo intero.
Lungi da me pretendere che comunque si esegua sorveglianza sanitaria, se non ce n'è bisogno l'azienda corre addirittura il rischio di beccarsi una bella rogna per violazione dell'art. 5 dello statuto dei lavoratori (se non c'è rischio specifico, che te frega a te di sapere come sto io?), ma ho visto ignorare troppi rischi per fidarmi ad occhi chiusi. Ci sono i problemi posturali, quando ci sono tante femminucce c'è la verifica di compatibilità delle mansioni con eventuali stati di gravidanza... o vogliamo difendere la vita solo quando ne decide legittimamente la madre?
... quando penso a tutto questo, a quello che mio malgrado vedo e dove -spesso- posso intervenire solo dicendo che me ne vado, mi chiedo perchè mai non ho fatto storia e filosofia, all'università. Mica ti cambiano le date, lì!
Nofer
Nofer
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Michela

Carissima, sono davvero contenta di aver incontrato una persona così preparata e soprattutto interessata ai veri problemi che riguardano la salute e la sicurezza dei lavoratori.... credimi non tutti i consulenti si muovono in tale modo.
Grazie e buona serata.
Miky
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P.luigi
Messaggi: 18
Iscritto il: 02 feb 2006 12:37

Egregia Sig.ra Michela,

a parere dello scrivente, fermo restando il fatto che per formulare una risposta più puntuale occorrebbe conoscere bene i rischi valutati per la sua attività,  e tenuto conto di quanto hanno già detto dai miei predecessori,  per la movimentazione manuale dei carichi (mmc) l’eventuale esclusione della sorveglianza sanitaria deve essere fatta seguendo il percorso logico previsto al titolo V del Dlgs 626/94 che prevede in sintesi:

1) tenuto  conto della definizione di mmc riportata nell’art 47 (fase in cui si identificano le attività di mmc) e passando poi ad analizzare l’art 48,  il datore di lavoro (ddl) deve  evitare la mmc tramite le necessarie misure organizzative o ricorrendo a  mezzi appropriati (per esempio: meccanizzazione delle operazioni di movimentazione in modo da eliminarle)

2) se non è possibile adottare le misure di cui al punto precedente il ddl, per evitare la mmc deve ausilizzare tali operazioni

3) se non è possibile ausilizzare le attività di mmc,  il ddl sistema le postazioni di lavoro rendendole sicure e sane tenendo anche conto dei fattori di rischi elencati nell’allegato VI    

Quindi , qualora non sia stato possibile ausilizzare le mmc il ddl (art 48 comma 4 lettera c) sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori addetti alla mmc. Questo è il passo cruciale da tenere presente: il legislatore qualifica la mmc  come attività “pericolosa”, come si evince dall’esame del primo comma dell’art 48 che stabilisce l’obbligo, sanzionato anche penalmente, di evitare la mmc (richiama indirettamente i principi generali di tutela stabiliti all’art 3 del D.lgs 626/94). Pertanto se dopo aver meccanizzato o ausilizzato le operazioni di mmc non possono essere evitate si deve sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori.

Si noti che l’identificazione dei fattori di rischio deve essere fatta tenendo conto primariamente dell’allegato VI e in poi in relazione a particolari modalità di movimentazione dei carichi  con il metodo NIOSH o Snook e Ciriello o altre tecniche di valutazioni.  

Questo è il percorso previsto dal titolo V; ragionevolmente si può supporre (si badi è solo un esempio e che comunque va verificato caso per caso) che anche  la movimentazione di un carico di 10 Kg  in determinate circostanze potrebbe comportare la necessità di effettuare la sorveglianza sanitaria qualora siano presenti uno o più fattori di rischio di cui all’allegato VI (sforzo fisico richiesto, esigenze connesse all’attività, ecc).  

Nella speranza di essere stato chiaro nel mio intervento,  resto a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito o per ulteriori confronti con i frequentatori del forum.  

Saluti
P.Luigi
michela

Grazie per la risposta, in effetti in azienda sono state fatte due valutazioni inerenti la movimentazioni, sulle copertine dei fascicoli valutativi richiamano il metodo Ocra in uno e Niosh nell'altro.

Se comunque la sorveglianza sanitaria risulta un'adempienza a cui l'azienda può esserne esonerata, pazienza, noi lavoratrici ne prenderemo atto e niente di più......
Saluti

Michela
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