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scadenza documenti valutazione rischi agenti fisici

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massimilianom
Messaggi: 40
Iscritto il: 08 mar 2011 13:28

Buongiorno, ho un dubbio riguardo all'obbligo di aggiornamento periodico DVR agenti fisici: l'art 181 del dlgs 81 prevede aggiornamento ogni 4 anni  per rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche (e questo a differenza degli altri rischi, non credo che ce ne siano altri in cui l'obbligo è previsto a scadenza temporale, forse solo per radiazioni ma dovrei controllare).

Ora, d'accordo per rumore e vibrazioni , ma credo che in molte realtà produttive le valutazioni dei campi elettromagnetici e radiazioni ottiche siano ..come dire..poco applicabili.

Quello che mi chiedo è se dopo aver fatto una prima valutazione di questi due rischi e , misure alla mano si è verificato che sono irrilevanti , sussista comunque l'obbligo di aggiornamento quadriennale anche in assenza di modifiche significative.

Ovvero, una dichiarazione a firma RSPP e DL che attesta che le condizioni non sono cambiate e si considerano valide le precedenti valutazioni dei rischi fatte con misurazioni, è fattibile ed è sufficiente per adempiere all'obbligo di aggiornamento quadriennale??

grazie a chi è arrivato a leggere fin qui, e grazie ancora di piu a chi mi fornirà una sua opinione.
massimiliano
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Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Innanzi tutto, io ripeto, e non mi stancherò mai di ripeterlo, che valutare non sempre implica necessariamente il misurare; valutare significa, preliminarmente, capire se c'è una sorgente di rischio, perché se non c'è la sorgente è naturale, palese, evidente, ovvio che non ci può essere il rischio. Ricordiamo quindi che una volta identificate le eventuali sorgenti di rischio dei vari agenti fisici, nella fattispecie, è lo stesso art. 181 che dopo aver detto in c. 2 che ogni 4 anni di rivaluta, in c. 3 dice anche che la valutazione "può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata".

Quindi, negli aggiornamenti periodici, se lo si ritiene opportuno, si possono includere di nuovo tutti gli agenti fisici previsti da titolo VIII e per uno o per tutti se è il caso, si può dire senza problemi che " la dotazione aziendale non ha subito variazioni", ovvero - faccio esempi - che sono state sostituite alcune lampade ma anche quelle nuove hanno le stesse caratteristiche di non pericolosità come ROA di quelle precedenti, che si sono cambiati i condizionatori e gli split di questi addirittura incidono sulla rumorosità meno di quelli di prima, etc. etc.
Per contro, se invece per ipotesi è stato cambiato un macchinario a me non sembra il caso di attendere il quadriennio per rifare le misure di rumore, o di vibrazioni, ma è il caso di farle subito al collaudo, fosse solo perchè lo prevede l'art. 29 c. 3, ma immagino che questo lo dia per scontato anche tu, così come di certo dai per scontato di rivalutare gli eventuali CEM, se prima avevi solo saldature a elettrodo e dopo hai invece introdotto nel ciclo delle saldatrici MIG o TIG, gli eventuali CEM indotti di certo cambiano ma nulla che non si possa valutare a priori e prevenire con la sufficiente distanza dall'alimentatore di energia dell'arco.

Profitto per dire che ex lege solo per variazioni negli agenti chimici va effettuata la valutazione "preventiva" di variabilità del rischio.
Personalmente, io sono dell'avviso che questa valutazione preliminare andrebbe invece eseguita in ogni caso e per tutti gli agenti, per potere misurare complessivmente il rapporto costo/beneficio della modifica scelta per il proprio ciclo produttivo.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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massimilianom
Messaggi: 40
Iscritto il: 08 mar 2011 13:28

grazie, mi ci ritrovo!.
massimiliano
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