Buon giorno a tutti.
Circolare n.9 del 5 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Paragrafo 7: al di là dell'intento di non gravare decinaia di fantastilioni di imprese con le procedure di cui al DM 11 aprile 2011, è qui contenuta un'interpretazione condivisibile di "apparecchio di sollevamento"? In altri termini: il discriminante diventa escludere le forche dagli "organi di presa"?
Grazie a tutti e buona Pasqua.
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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carrello a forche e circolare 9 del 5/3/2013
- igno_ranza
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- Iscritto il: 25 mar 2010 19:44
Oggi faccio un'analisi a 300 gradi: 60 gradi li tengo per me. - Francesco Scoglio
E' sempre stato così, anche quando era in vigore il DPR 547/1955.
La circolare lo ha solo ribadito.
Tutto questo ha una storia che si è persa con il D.Lgs. n. 81/2008, ma non si vede perchè cambiare le cose... All'epoca, con il DPR 547/1955 l'obbligo di verifica periodica riguardava, come oggi, tutti gli apparecchi di sollevamento con portata > 200 kg.
Allora come oggi, veniva un dubbio circa l'assoggettamento di ponti di sollevamento, carrelli elevatori ed altra roba. Ma il motivo dell'esclusione di queste macchine risiedeva nel fatto che, anche se l'articolo (non ricordo più... 176?) imponeva la verifica degli "apparecchi di sollevamento", quest'obbligo era inserito in un capo del DPR 547/1955 che parlava di "Gru, argani, paranchi e simili".
E' chiara quindi la tipologia di "apparecchi di sollevamento" a cui ci si riferiva e ci si riferisce oggi, dato che nè un carrello elevatore, nè un ponte di sollevamento sono "simili" ad una gru, un argano o un paranco.
Diversamente, l'articolo che imponeva le verifiche periodiche trimestrali su funi e catene, si trovava in un punto generale della norma e, in quel caso, facendo riferimento agli "apparecchi di sollevamento" anch'esso, li ricomprendeva tutti quanti.
La circolare lo ha solo ribadito.
Tutto questo ha una storia che si è persa con il D.Lgs. n. 81/2008, ma non si vede perchè cambiare le cose... All'epoca, con il DPR 547/1955 l'obbligo di verifica periodica riguardava, come oggi, tutti gli apparecchi di sollevamento con portata > 200 kg.
Allora come oggi, veniva un dubbio circa l'assoggettamento di ponti di sollevamento, carrelli elevatori ed altra roba. Ma il motivo dell'esclusione di queste macchine risiedeva nel fatto che, anche se l'articolo (non ricordo più... 176?) imponeva la verifica degli "apparecchi di sollevamento", quest'obbligo era inserito in un capo del DPR 547/1955 che parlava di "Gru, argani, paranchi e simili".
E' chiara quindi la tipologia di "apparecchi di sollevamento" a cui ci si riferiva e ci si riferisce oggi, dato che nè un carrello elevatore, nè un ponte di sollevamento sono "simili" ad una gru, un argano o un paranco.
Diversamente, l'articolo che imponeva le verifiche periodiche trimestrali su funi e catene, si trovava in un punto generale della norma e, in quel caso, facendo riferimento agli "apparecchi di sollevamento" anch'esso, li ricomprendeva tutti quanti.
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
No, le forche sono organi di presa (accessori di sollevamento) la discriminante é nella definizione di apparecchio di sollevamento nel periodo precedente della circolare.In altri termini: il discriminante diventa escludere le forche dagli "organi di presa"?
Solo se applicchi un accessorio alle forche dotato di gancio, allora il tutto diventa un'autogru.
Del resto tale interpretazione era già conosciuta con nota ENPI 10-03-1982 n° 9-602
"ENPI
Carrelli a forche con braccio gru.
In riferimento alla nota n. 369 del 9 gennaio 1982 di codesta Sede, relativa alla richiesta di parere su carrello elevatore a forche dotato di braccio gru, si informa che l'apparecchio rientra nella categoria delle "gru" e pertanto nel caso in cui la portata sia superiore ai 200 chilogrammi, la verifica obbligatoria da parte dell'ENPI a norma del combinato disposto dell'art. 194 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e del titolo II - art. 5 - punto f) del D.M. 12 settembre 1959, è disciplinata dalle disposizioni impartite dalla circolare n. 77 del 23 dicembre 1976, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
In particolare per tale attrezzatura occorre richiedere come documentazione tecnica di calcolo:
- verifica di resistenza relativa al: braccio gancio, piastra di sostegno del braccio, guide mobili e fisse, cilindro e catena di sollevamento, cilindri di brandeggio, attacco delle guide al telaio, telaio ed assali portanti;
- verifica di stabilità al ribaltamento relativa all'apparecchio;
- schemi dei circuiti elettrici e fluidodinamici.
In ordine alle considerazioni giuridiche svolte dall'Enel è da osservare che la proposta di normativa CEE richiamata, proprio in quanto proposta, non ha alcun valore normativo se non dopo che divenuta atto legislativo comunitario, sotto forma di regolamento o direttiva, si sarà "tradotta", nell'ambito dello Stato italiano, in norme modificative di quelle esistenti."
tutto il resto come Ursamaior docet

La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita (Forrest Gump)