ciao a tutti,
una ditta ha presentato richiesta di sopralluogo contestuale all'inizio attività ormai nel lontano 2010.. :smt017
Ora cosa si fa: teniamo come scadenza quella di 6 anni come dm 1982 o 5 come dpr 151/11?
Monica
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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inizio attività antecedente al dpr 151/11
Non sono un tecnico di prevenzione incendi, ma per un caso analogo ho chiesto a due tecnici diversi che mi hanno dato una risposta diversa da quella di Terminus, tra l'altro suffragata dalla FAQ presa da http://www.vigilfuoco.it/aspx/FAQ_PIRic.aspx e che riporto:
F.A.Q.
Procedimenti di Prevenzione Incendi Regime transitorio
Domanda:
Qualora sia stata inoltrata istanza per il rilascio del CPI, ai sensi dell'ex articolo 3 del d.P.R. 37/98, e contestualmente la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/98 ma, alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, il Comando non abbia concluso il procedimento dovranno essere effettuati altri adempimenti?
Risposta:
La presentazione della DIA ex comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/1998 assolve l'obbligo della presentazione della SCIA. Il Comando provvederà, sulla base degli elementi in possesso, alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C. Se l'attività dovesse ricadere in categoria C, il Comando effettuerà il sopralluogo di controllo ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11. In questo caso la data a cui far riferimento, anche ai fini del rinnovo, sarà quella dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.
Pubblicato il 19/12/2011
F.A.Q.
Procedimenti di Prevenzione Incendi Regime transitorio
Domanda:
Qualora sia stata inoltrata istanza per il rilascio del CPI, ai sensi dell'ex articolo 3 del d.P.R. 37/98, e contestualmente la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/98 ma, alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, il Comando non abbia concluso il procedimento dovranno essere effettuati altri adempimenti?
Risposta:
La presentazione della DIA ex comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/1998 assolve l'obbligo della presentazione della SCIA. Il Comando provvederà, sulla base degli elementi in possesso, alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C. Se l'attività dovesse ricadere in categoria C, il Comando effettuerà il sopralluogo di controllo ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11. In questo caso la data a cui far riferimento, anche ai fini del rinnovo, sarà quella dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.
Pubblicato il 19/12/2011
E' esattamente quello che ho detto sopra.
Più che una FAQ è quanto riportato nella Circ.13061 del 06/10/2011.
Forse il fraintendimento deriva dal fatto che i VVF per le attività di categoria C, comunque devono fare il sopralluogo: ma attenzione che a questo sopralluogo segue il rilascio del verbale di conclusione dell'istruttoria (che ancora viene chiamato "certificato di prevenzione incendi" art.4 comma 3), ma non è assolutamente il CPI di cui al DPR 37/98, che era un vero e proprio atto autorizzativo finale (tra l'altro è oggi privo della marca da bollo, prevista per gli atti autorizzativi delle PP.AA.).
Con il DPR 151/11 i VVF non autorizzano più nulla: l'autorizzazione all'esercizio avviene sempre e comunque con la consegna della SCIA e degli allegati previsti.
Più che una FAQ è quanto riportato nella Circ.13061 del 06/10/2011.
Forse il fraintendimento deriva dal fatto che i VVF per le attività di categoria C, comunque devono fare il sopralluogo: ma attenzione che a questo sopralluogo segue il rilascio del verbale di conclusione dell'istruttoria (che ancora viene chiamato "certificato di prevenzione incendi" art.4 comma 3), ma non è assolutamente il CPI di cui al DPR 37/98, che era un vero e proprio atto autorizzativo finale (tra l'altro è oggi privo della marca da bollo, prevista per gli atti autorizzativi delle PP.AA.).
Con il DPR 151/11 i VVF non autorizzano più nulla: l'autorizzazione all'esercizio avviene sempre e comunque con la consegna della SCIA e degli allegati previsti.