d.l.VO 251/2004

Archivio Cantieri temporanei o mobili/Cave/Edilizia.
Non sempre le procedure sono chiare e semplici. Per questo lo Staff di Sicurezzaonline ha attivato questa sezione per raccogliere tutte le problematiche relative alla sicurezza nei Cantiere Edili, nelle Cave e alla normativa tecnica in Edilizia (Riservato agli abbonati)
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Giuliano
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Messaggi: 1480
Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

Non ho capito quando entra in vigore il comma 2 dell'articolo 20: sospensione dell'efficacia del titolo  abilitativo in assenza della certificazione della regolarità contributiva (vio del DURC)

http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leg ... 006251.htm

Che ne pensa Linoemilio?
Ciao
Ospite

Cosa vuoi che pensi.
Di per se è cosa buona ma come sempre in Italia (a proposito che fine ha fatto l'ing. Onesto?) l'applicazione diventa contorta per l'inefficenza degli Enti preposti al rilascio del documento.
A questa inefficienza si è aggiunto il comma 2 dell'art. 20 che ha affondato il coltello nella piaga.
Comunque in merito avevo risposto ad un collega forumiano in questa pagina:
http://www.forumsicurezza.com/forum/viewtopic.php?t=164
se non è sufficiente riscrivi
ciao
Ospite

Scusa forse ho capito male la domanda.
prima pensavo chiedessi l' entrava in vigore del comma 2.... in cantiere (e cioè automatico)
adesso penso tu volevi sapere quando entra in vigore il D,Lgs. al cui interno c'è il comma 2 dell'art. 20.
Ti rispondo anche a questo così son sicuro.
15 gg dopo la pubblicazione del D.Lgs. 251 del 6-10-04 sulla G.U. n° 239 dell' 11-10-2004.
Quindi se non sbaglio i conti 15 gg dopo l'11 risulta il 26-10
ciao
sandro

dalla rete ulteriori approfondimenti sulla questione (vecchi e nuovi)
ciao
sandro  :smt028


Modifica alla disciplina della DIA (Denuncia di Inizio Attività) e permesso di costruire  
In vigore dal 26 ottobre 2004 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
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19/10/2004 - A seguito della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 251/2004 è stato ulteriormente modificato l'art. 3 comma 8 del d.lgs. 494/1996 relativo alla sicurezza sui cantieri. Tali modifiche inducono alla presentazione di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) unitamente alla DIA affinchè non decada il titolo abilitativo ad eseguire i lavori.
In particolare è stato sostituito completamente la lettera b-ter dell'art. 3 del d.lgs. 494/1996 sopra indicato, nella maniera che segue riportata in neretto;

"Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
Articolo 3.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai princìpi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo."

Rispetto alla originaria versione della lettera b-ter oltre ad essere stato sostituito sostituito il termine "permesso di costruire" con il termine "concessione edilizia" è stata anche indicata la sanzione da applicare al responsabile dei lavori nel caso in cui prima dell'inizio dei lavori non presenti il certificato di regolarità contributiva dell'impresa che esegue i lavori o in sostituzione il DURC.
Nel caso in cui tale certificato non dovesse essere presentato dal committente/responsabile dei lavori, viene sospeso il titolo abilitativo.

In definitiva i documenti che devono essere presentati dal committente sono;

1)l'indicazione di chi esegue i lavori;

2) una dichiarazione rilasciata da chi esegue i lavori (la impresa o le imprese)dell’organico medio annuo, distinto per qualifica;

3) una dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

4) il certificato di regolarità contributiva

Vedi di seguito i provvedimenti;


Documento unico di regolarità contributiva (DURC)  
Vietata l'autocertificazione
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31/08/2004 - Il ministero del lavoro con una recente lettera circolare (848 del 14 luglio 2004) ha comunicato che le imprese edili non possono avvalersi della autocertificazione per dimostrare la loro regolarità contributiva. Infatti se si rendessero così facilmente sostituibili questi certificati si vanificherebbe lo scopo della normativa volta a combattere il fenomeno del lavoro sommerso.
Il DURC infatti deve essere richiesto e rilasciato dall'Inps, Inail e Casse edili. La richiesta deve essere effettuata dalla impresa esecutrice dei lavori e va consegnata al committente il quale a sua volta la trasmette all'amministrazione concedente prima che i lavori inizino o comunque all'atto di presentazione della denuncia di inizio attività.
Il Durc non è necessario quando si eseguono lavori svolti in economia realizzati direttamente dai privati.


Sicurezza in edilizia: al via il DURC  
Inail, Inps e Casse Edili firmatari del documento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
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03/05/2004 – Più sicurezza nell’edilizia pubblica e privata. Inail, Inps e Casse Edili firmano il DURC, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, finalizzato al monitoraggio del lavoro nel settore edile.
Si tratta di uno strumento attraverso il quale provvedere non solo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche più in generale al corretto funzionamento di ogni procedura. Evitare, cioè, la concorrenza sleale, l’evasione contributiva, e tutelare i diritti dei lavoratori.
Le imprese edili possono richiedere il DURC alla Cassa Edile di competenza del territorio.


Il documento unico di regolarità contributiva diventa operativo  
Obbligatorio per appalti e lavori privati
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21/04/2004 - Diventa operativo il DURC ossia il documento unico di regolarità contributiva che serve a dimostrare appunto la regolarità contributiva delle imprese che partecipano ad appalti e lavori privati. Risulta evidente che lo scopo della obbligatorietà della presentazione di tale certificato debba essere ricercato nella necessità di combattere il lavoro nero e le evasioni contributive.
Tale documento può essere richiesto dalle imprese edili alla Cassa edile, all'Inps o all'Inail. Nel caso la richiesta sia effettuata nei confronti di questi due ultimi enti pubblici, loro dovranno trasmettere tale richiesta alla Cassa edile dato che solo quest'ultima potrà emettere il certificato.
Tale trasmissione deve essere effettuata alla Cassa edile nel termine di trenta giorni.
Per quanto concerne le imprese, queste si considerano regolari quando hanno versato i contributi e gli accantonamenti dovuti e se per ciascun operaio hanno documentato un numero di ore non inferiore a quello stabilito dal contratto,.
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