Ieri sera sono stato in assemblea condominiale, e ad un certo punto è venuto fuori che un condominio, avendo un lavoratore (il portiere), deve fare la valutazione del rischio sul posto di lavoro :smt017 e nominare il RSPP e poi come RSL sarebbe il portiere stesso .
Io penso che le cose non stiano esattamente così.
Mi sbaglio?
Potete illuminarmi in merito?
G R A Z I E
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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626 per condominio
Il comma dell'art.1 del decreto 626 esclude l'applicazione del medesimo nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato. Ad eccezione di alcuni adempimenti espressamente previsti. In sostanza, la formazione e l'informazione. Ma niente rspp, valutazione dei rischi ecc.
Saluti
Stilo
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Stilo
Ut sementem feceris, ita metes.
Grazie per la risposta e per la velocità, :smt038
andrò subito a legge l'art. 1 della 626 :smt024
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- weareblind
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La valutazione del rischio dovrà essere fatta lo stesso (ad hoc) x soddisfare l'art. 7 del D.Lgs 626/1994; nel condominio spesso infatti vi sono ditte esterne (idraulici, potatori, spurghi, elettricisti, ecc.).
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- weareblind
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Riesumo questo post per rimediare ad una c....ta mia, riconosciuta tale dalla cassazione.
Corte di Cassazione sez. quarta pen. n. 43364 del 12 novembre 2003.
Pierguido Soprani precisa che "peraltro l'equiparazione amministratore di condominio-datore di lavoro presuppone che questi abbia alle sue dipendenze lavoratori subordinati : e tali sono non soltanto quelli strictu sensu intesi, secondo la definizione che ne da l'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 626/94, ma anche, e ordinariamente, alla luce dell'esperienza concreta - i lavoratori con rapporto contrattuale di portierato privato"
In mancanza di un dipendente di questo genere, non siamo in presenza di un luogo di lavoro e non vi sono ne lavoratori ne datore di lavoro, quindi NON è applicabile il D. Lgs. n. 626/94 in nessuna sua parte, incluso l'art. 7 del D.Lgs.
Dunque, se non ci sono lavoratori, non c'è nemmeno datore di lavoro, e non si ricade nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 626/94.
Corte di Cassazione sez. quarta pen. n. 43364 del 12 novembre 2003.
Pierguido Soprani precisa che "peraltro l'equiparazione amministratore di condominio-datore di lavoro presuppone che questi abbia alle sue dipendenze lavoratori subordinati : e tali sono non soltanto quelli strictu sensu intesi, secondo la definizione che ne da l'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 626/94, ma anche, e ordinariamente, alla luce dell'esperienza concreta - i lavoratori con rapporto contrattuale di portierato privato"
In mancanza di un dipendente di questo genere, non siamo in presenza di un luogo di lavoro e non vi sono ne lavoratori ne datore di lavoro, quindi NON è applicabile il D. Lgs. n. 626/94 in nessuna sua parte, incluso l'art. 7 del D.Lgs.
Dunque, se non ci sono lavoratori, non c'è nemmeno datore di lavoro, e non si ricade nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 626/94.
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Mio malgrado sono costretto a darti torto weareblind (nella parte in cui sostieni che il DLgs 626/94 non si applica in toto) e a dare ragione a stilo (a quest'ultimo non mio malgrado).
Confermo l'obbligo di formazione e informazione per il portiere:
MINISTERO LAVORO circolare 5 marzo 1998, n. 30
Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 494/1996 e del decreto legislativo n. 626/1994.
Art. 1, comma 3 - Lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato
Con la locuzione "lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato", oltre che ai portieri, si deve far
riferimento anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell'ambito di un condominio, con
mansioni affini a quelle dei portieri. Da questi vanno esclusi, ovviamente, quanti prestino la loro attività con
contratto di lavoro autonomo.
Per quanto concerne, poi, l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 21 e 22 si precisa che l'informazione e la
formazione possono essere svolte anche senza adempiere l'obbligo di valutazione dei rischi documentata per
iscritto di cui all'art. 4, obbligo che non trova applicazione per i datori di lavoro in questione (amministratori di
condominio).
Pertanto, in tal caso, la formazione e l'informazione avranno ad oggetto i criteri comportamentali di sicurezza,
relativi alle attività svolte, individuati al di fuori di una valutazione dei rischi documentata per iscritto.
Non se ne voglia il moderatore se ho riportato direttamente il breve contenuto della circolare
Nessun problema ursamaior se si riportano brevi estratti di leggi/circolari ... i problemi ci sono (eccome) solo se si riportano leggi di decine di pagine presenti in Sicurezzaonline.it!
Ovvio che se il disposto legislativo non c'e' in Sicurezzaonline.it si potrebbe sempre fare una deroga ma sarebbe comunque meglio postarlo come allegato (e se ci sono problemi di spazio a disposizione per gli 'attachments' ci sono sempre qua io, ovviamente).
Cordiali saluti e grazie per la sua importante partecipazione ai lavori della ns. community.
Mod :smt039
Confermo l'obbligo di formazione e informazione per il portiere:
MINISTERO LAVORO circolare 5 marzo 1998, n. 30
Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 494/1996 e del decreto legislativo n. 626/1994.
Art. 1, comma 3 - Lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato
Con la locuzione "lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato", oltre che ai portieri, si deve far
riferimento anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell'ambito di un condominio, con
mansioni affini a quelle dei portieri. Da questi vanno esclusi, ovviamente, quanti prestino la loro attività con
contratto di lavoro autonomo.
Per quanto concerne, poi, l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 21 e 22 si precisa che l'informazione e la
formazione possono essere svolte anche senza adempiere l'obbligo di valutazione dei rischi documentata per
iscritto di cui all'art. 4, obbligo che non trova applicazione per i datori di lavoro in questione (amministratori di
condominio).
Pertanto, in tal caso, la formazione e l'informazione avranno ad oggetto i criteri comportamentali di sicurezza,
relativi alle attività svolte, individuati al di fuori di una valutazione dei rischi documentata per iscritto.
Non se ne voglia il moderatore se ho riportato direttamente il breve contenuto della circolare
Nessun problema ursamaior se si riportano brevi estratti di leggi/circolari ... i problemi ci sono (eccome) solo se si riportano leggi di decine di pagine presenti in Sicurezzaonline.it!
Ovvio che se il disposto legislativo non c'e' in Sicurezzaonline.it si potrebbe sempre fare una deroga ma sarebbe comunque meglio postarlo come allegato (e se ci sono problemi di spazio a disposizione per gli 'attachments' ci sono sempre qua io, ovviamente).
Cordiali saluti e grazie per la sua importante partecipazione ai lavori della ns. community.
Mod :smt039
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
Se non è presente il lavoratore con rapporto contrattuale privato di portierato si è fuori dal campo di applicazione del D.Lgs. 626/94, e mi pare che sia stilo che weareblind lo ribadiscono.
Il problema della sicurezza nei condomini a mio avviso però non si esaurisce con il D.Lgs. 626/94. L'amministratore può essere committente ai sensi del D.Lgs. 494/96, deve promuovere la collaborazione tra aziende presenti nello stesso condominio ai fini dell'emergenza (allegato VII DM 10/03/98) e deve presidiare la sicurezza di tutti gli impianti e le attività presenti nelle parti comuni (ascensore, centrali termiche, autorimesse) sia dal punto di vista antincendio che di manutenzione impiantistica. Non mi pare poco poco...
Ciao
Marzio
Il problema della sicurezza nei condomini a mio avviso però non si esaurisce con il D.Lgs. 626/94. L'amministratore può essere committente ai sensi del D.Lgs. 494/96, deve promuovere la collaborazione tra aziende presenti nello stesso condominio ai fini dell'emergenza (allegato VII DM 10/03/98) e deve presidiare la sicurezza di tutti gli impianti e le attività presenti nelle parti comuni (ascensore, centrali termiche, autorimesse) sia dal punto di vista antincendio che di manutenzione impiantistica. Non mi pare poco poco...
Ciao
Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
- weareblind
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- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Confermo quanto detto da marzio, senza dubbio gli obblighi rispetto al portiere ci sono.
Lo scenario in esame è infatti un altro. Non ho né dipendenti né portiere.
In questo caso tenevo ancora in piedi l'art.7 valutando l'amministratore come DdL che appalta lavori a (per es.) impresa di pulizie. E quindi, dovendo coordinare con il DdL della società di pulizia, ritenevo necessario comunque un'analisi dei rischi, fosse solo per passarla (ex art.7) alla società di pulizia.
Invece no, questo dice la sentenza.
Lo scenario in esame è infatti un altro. Non ho né dipendenti né portiere.
In questo caso tenevo ancora in piedi l'art.7 valutando l'amministratore come DdL che appalta lavori a (per es.) impresa di pulizie. E quindi, dovendo coordinare con il DdL della società di pulizia, ritenevo necessario comunque un'analisi dei rischi, fosse solo per passarla (ex art.7) alla società di pulizia.
Invece no, questo dice la sentenza.
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Devo essere un pò duro di comprendonio. Con riferimento ai portieri, state sostenendo che non si debba attuare l'obbligo di formazione e informazione?
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