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Lavoro notte e riposo: doveri Coordinatore per l'esecuzione

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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Eolo
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Iscritto il: 05 ago 2009 08:28

In un cantiere dove opero come Coordinatore in fase di esecuzione mi è stato segnalato ufficialmente dal RLS dell'appaltatore il mancato rispetto dell'applicazione del contratto di lavoro riguardo al lavoro notturno e al riposo: in sostanza i lavoratori dell'appaltatore non osservano il riposo prescritto da leggi e contratto di lavoro applicato. Ho fatto presente formalmente la circostanza al datore di lavoro e al committente la circostanza e, sorprendendomi, il committente mi ha detto che non è materia di competenza del coordinatore in fase di esecuzione. Premesso che non sono un patito dell'ingerenza nei lavori, la mia sorpresa discende dal fatto che, secondo me, la circostanza può far applicare l'applicazione del punto f), comma 1, art. 92 dell'81/2008:
f)sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Credo sia evidente il rischio corso sia dai lavoratori stessi che non osservano il riposo contrattuale, sia dai lavoratori di altre imprese che interagiscono con loro: ad esempio lavoratori di altri appaltatori o subappaltatori che operano in prosimità di macchine e mezzi condotti dagli inosservanti.
Che ne pensate?
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Geppus
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Iscritto il: 22 ott 2004 15:12

Il referente del RLS per una simile - eventuale - violazione non è il CSE, ma la DTL.
Tu sei assolutamente certo che quello che ti è stato riferito dal RLS sia la effettiva verità?
Come hai potuto tu direttamente riscontrare il pericolo grave e imminente?
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larsim
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Iscritto il: 14 mag 2008 10:08
Località: Casnà

in realtà, potrebbe trovare applicazione anche la lettera d) del succitato art. 92, che chiama in causa gli accordi tra le parti sociali (e mi sembra che il ccnl lo sia) e l'RLS.

è una lettera che in realtà mi ha sempre lasciato un po' confuso
d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra
i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
"When a finger points at the sky, the imbeciles look at the finger"
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catanga
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Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

Il lavoro notturno è regolato dal D. Lgs. n° 532/1999 e dal D. Lgs. n° 66/2003 nonché dai CCNL per i vari settori industriali.

Come CSE sono chiamato ad intervenire in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato.

Grave: vuol dire che se succede, il danno è tale da provocare lesioni gravi tali da mettere a rischio la vita della o delle persone coinvolte.

Imminente: vuol dire che può succedere da un momento all'altro.

Fermo restando che non rientra tra gli obblighi del CSE la verifica del rispetto del CCNL, la domanda da farsi è: il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di lavoro notturno, costituisce un pericolo grave ed imminente?

A mio giudizio, no.

Ci sono però tutti gli estremi per ricadere in quanto previsto dalla lettere e) del comma 1 dell'art. 92 del D. Lgs. n° 81/2008,
Questo perchè se la situazione si trascina nel tempo, si potrebbe verificare quanto detto da Eolo.

Quindi, se fossi il CSE, scriverei formalmente all'impresa  (e p.c. al committente) segnalando quanto comunicato dal RLS chiedendo spiegazioni al riguardo.
Se le spiegazioni dell'impresa non fossero convincenti, passerei alla seconda parte di quanto previsto dalla citata lettera e).

Se il RLS tornasse da me CSE a chiedermi conto della cosa, lo inviterei ad avvalersi di una delle attribuzioni previste dall'art. 50, comma 1, lett. o) del D. Lgs. n° 81/2008 e cioè far ricorso alle autorità competenti (DTL, in particolare).
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Eolo
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Iscritto il: 05 ago 2009 08:28

Geppus ha scritto:Il referente del RLS per una simile - eventuale - violazione non è il CSE, ma la DTL.
Tu sei assolutamente certo che quello che ti è stato riferito dal RLS sia la effettiva verità?
Come hai potuto tu direttamente riscontrare il pericolo grave e imminente?
Cito Geppus per tutti, le considerazioni mi sembrano analoghe.
Il tipo di lavorazioni comporta l'uso di macchine e mezzi che vanno condotti con il dovuto discernimento da personale in condizioni fisiche e psichiche idonee, potendo diversamente risultare pericolose: se non è garantito il riposo queste possono venir meno, e posso garantire che non è un'affermazione di principio ma la realtà.
La segnalazione non è di per sè la verità, è comunque una qualcosa di cui, essendo stato formalizzato, non posso non tener conto, dato che sono cosciente che può essere fonte di pericolo: per essere più chiaro è successo in casi che per fortuna non mi hanno riguardato. Da questo punto di vista il pericolo per me diventa grave e imminente. Per questo ho scritto al datore di lavoro/appaltatore chiedendo conferma dell'applicazione del contratto di lavoro applicato, nonchè copia per successive verifiche e eventuale sospensione dei lavori nel caso di riscontro veritiero. Sto esagerando o travisando? N.B. non è una domanda retorica.
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Geppus
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Iscritto il: 22 ott 2004 15:12

Capitasse a me un caso simile, coinvolgerei tutti: datore di lavoro, committente e RL se c'è, Direttore Lavori. Vorrei sentire l'altra campana e farei capire a committente e DL che non è solo una questione di sicurezza sul lavoro. Ribadirei al RLS che se ritiene sia il caso può interessare l'OdV competente. Non chiederei all'appaltatore il contratto applicato perchè esorbita dai doveri (e dai poteri) del CSE contrallarne l'applicazione puntuale. Sospenderei una lavorazione solo se riscontrassi direttamente, non perchè me lo hanno detto, un pericolo grave ed imminente.

Se voleva fare qualcosa di concreto il RLS ha sbagliato bersaglio, se invece voleva solo infastidire il suo datore di lavoro direi che ci è riuscito.
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catanga
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Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

Se ritenessi che la situazione costituisce un "pericolo grave ed imminente" devi sospendere le singole lavorazioni interessate.

Se, come affermi, hai scritto al committente, allora non hai applicato la lettera f) del comma 1 dell'art. 92 ma la lettera e) e cioè quanto detto nel mio precedente post.

Domanda 1): è un'opera pubblica?
Domanda 2): il Direttore dei lavori per il committente sta a guardare?
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givi
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Iscritto il: 18 giu 2008 23:47

-92 c1 lett f mi sembra improbabile, a meno che pierino non sbanda e a domanda del CSE dice che ha dormito solo 3 ore
-l'altro punto (lett d) è un po più attinente.
Eolo ha scritto:... in sostanza i lavoratori dell'appaltatore non osservano il riposo prescritto da leggi e contratto di lavoro applicato ...
Resta il fatto che ti dovresti spiegare meglio:
1- Quanto durano i turni di lavoro? 9 o 14 ore?
2- Quanto tempo passa da quando il lavoratore "stacca" a quando "riprende" a
  lavorare? 3 o 12 ore?
3- cosa fanno i lavoratori interessati? mettono piastrelle o montano ponteggi?
givi
"... se sbaglio mi corriggerete!"
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Eolo
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Iscritto il: 05 ago 2009 08:28

Rispondo in generale:
- è un'opera pubblica;
- Direttore dei lavori e Coordinatore sono la stessa persona (io);
- si tratta di lavori di una certa entità: grosse macchine operatrici e lavori in elevazione e a terra con attrezzi manuali, operano più imprese. Vanno coordinate ovviamente sia le attività che le imprese;
- le prestazioni orarie del personale sono verificabili. Cioè sii può verificare quanto e quando il Pierino ha riposato, senza aspettare che sbandi e interrogarlo poi;
- il riscontro con il contratto mi servirebbe solo per constatare se l'utilizzazione oraria del personale rispetta almeno il contratto stesso.
Concedetemi per il resto di essere generico. Il tipo di lavoro e le attività specifiche secondo me sono inessenziali rispetto alla questione. Un esempio concreto potrebbe essere questo: durante attività notturne l'operatore di una ruspa per un colpo di sonno perde il controllo del mezzo che va a investire un operaio che sta facendo uno scavo a mano in un'area delimitata e segregata rispetto alla zona di operazione della ruspa. L'operatore della ruspa non ha fatto i riposi contrattuali (che si presume rispondenti alla legge) e tale circostanza era stata notificata, in una maniera qualsiasi, anche al Coordinatore per l'esecuzione.
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catanga
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Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

Visto che fai anche il, direttore dei lavori per il committente, basta che applichi quanto previsto dall'art. 159 comma 1 visto anche l'art. 148, comma 4 lettera a)  del DPR n° 207/2010.
Questo perchè ci sono quattro tipi di violazioni:
- clausole contrattuali relative all'opera da eseguire;
. CCNL edilizia;
- norme per il lavoro notturno;
- norme per la salute e sicurezza sul lavoro.

Non hai bisogno di far riferimento all'art.- 92 del D. Lgs. n° 81/2008.
Come Direttore dei lavori puoi intervenire e sospendere fino alla regolarizzazione.
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