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Sanzioni - Allegato V, prima parte, D.Lgs. 81 del 09.04.2008

In questo Forum verranno aperte discussioni su questioni eminentemente tecniche relative a impianti, macchine, rumore, vibrazioni, ATEX, prevenzione incendi, ecc...
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Marco
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Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

Ciao a tutti

Prendo in parola Ursamaior che mi ha scritto "... Le sanzioni nel TU le ho messe io e so di cosa parlo" per cercare di comprendere qual è il modo di agire più equilibrato.

Il fatto: Un DdL mette a disposizione dei suoi lavoratori un'attrezzatura di lavoro acquistata e messa in servizio nel 1994, quindi prima del recepimento della prima Direttiva Macchine. L'attrezzatura ha diverse carenze dovute alla mancata protezione di alcuni elementi mobili (Allegato V, parte I, punti 6.1, 6.2 e 6.3, del D.Lgs. 81 del 09.04.2008). Tutto ciò è pacificamente riconducibile alla violazione dell'articolo 70, comma 2, del medesimo Decreto legislativo.

L'incertezza: Se il DdL avesse commesso una contravvenzione riconducibile Allegato V, parte II, a seconda del fatto in se, sarebbe stata applicabile l'ammenda, l'arresto o direttamente la sanzione amministrativa. Ma una violazione ai contenuti dell'Allegato V, parte I, non è stata associata ad una precisa sanzione.

Qual è il modo più aderente alla Legge che un Tecnico della Prevenzione che esercita vigilanza deve tenere in una simile circostanza?

Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.

Marco
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igno_ranza
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A spanne direi violazione dell'art.71, c.4 lett.a, num.2 (che poi è sanzionato tutto il c.4).
Oggi faccio un'analisi a 300 gradi: 60 gradi li tengo per me. - Francesco Scoglio
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Nofer
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Beh, anche se ci sono delle specifiche puntuali nei punti dell'all. V che citi, tutto sommato nulla che sia pur in maniera più generica e complessiva non fosse già previsto dal DPR 547, negli artt. dal 68 al 72.

Detto questo, anche se acquistata prima del 1994 la macchina se era conforme ai requisiti di commercializzazione lo è anche ora. Se non era conforme, possibile mai che ci se ne accorga 20 anni dopo? E che hanno fatto gli OdV o i consulenti del Ddl in tutto questo tempo, specie fino al coso 81, mai caduto lo sguardo? Mai venuto un sospetto ?
Dal che, i fatti sono 2: o l'esempio non è calzante per il motivo appena esposto, oppure a mio avviso la violazione è di art. 70 c.1 e art. 72 c.1, base per entrambi.

Il che tradotto a sanzione significa da 3+3 mesi a 6+6 mesi oppure da 2500 + 2500 a 6400 + 6400 €.

P.S.: io sono accanita sostenitrice dell'evidenza che la nss. legislazione di prevenzione infortuni di quasi 60 anni fa è ancora perfetta.
Nofer
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ursamaior
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Ciao Marco,
non mettere a disposizione attrezzature conformi alle indicazioni dell'articolo 70, precedenti o successive alla direttiva macchine, è punito con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2500 a 6400 Euro (+ il 9,6% se contestata dopo il 1° luglio).
Il riferimento è l'art. 87, comma 2, lett. c) che sanziona la violazione dell'art. 71, comma 1 che, a sua volta, impone di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi all'articolo 70, in blocco.

Fatta eccezione per la violazione di alcune disposizioni contenute nell'allegato V, parte II, ove espressamente citate, quella suddetta è la sanzione per tutte le violazioni concernenti il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza delle attrezzature
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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Nofer
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Nofer ha scritto:
Dal che, i fatti sono 2: o l'esempio non è calzante per il motivo appena esposto, oppure a mio avviso la violazione è di art. 70 c.1 e art. 71 c.1, base per entrambi.

Vedo che sull'art. 70 concorda anche ursinodolce. A proposito, anche io intendevo ovviamente  il 71 v.1, e non il 72 che è altra roba, sopra infatti mi quoto correggendomi. Vedo che anche ursino la vede come me: e però, io ci sono arrivata da me, mentre lui l'ha pensata da prima, non vale!  :smt003
Nofer
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Marco
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Ciao a tutti

Ringrazio Igno_ranza, Nofer e Ursamaior per le risposte.

L'esempio è reale, come dimostra l'elaborazione che allego ove si intravede un cilindro oleodinamico non protetto. Trattandosi di impresa che opera generalmente in un cantiere temporaneo, l'attrezzatura di lavoro viene trasportata ed assemblata in giro per il paese dal Datore di Lavoro; quindi non è nemmeno detto che, nell'utilizzo precedente in altra Regione, le protezioni fossero già mancanti.

L'applicazione della sanzione prevista per la violazione dell'articolo 71, comma 1, Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 è quella normalmente utilizzata, concordo con voi, però vorrei evidenziare queste "anomalie":

    - se è vero che "Fatta eccezione per la violazione di alcune disposizioni contenute nell'allegato V, parte II, ove espressamente citate, quella suddetta è la sanzione per tutte le violazioni concernenti il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza delle attrezzature", non si capisce perché sono state espressamente indicate le violazioni contenute nell'articolo 87, comma 2, lettera b), visto che la pena è esattamente la stessa;

    - così si crea una incoerenza di fondo ove, due violazioni di un precetto di legge in sostanza paragonabili, possono essere ricondotte ad una sanzione amministrativa pecuniaria (esempio: tutti i punti contenuti nell'Allegato V, parte II, non espressamente sanzionati penalmente) oppure ad una significativa sanzione penale (esempio: Allegato V, parte I, punti 6.1, 6.2 e 6.3, del D.Lgs. 81 del 09.04.2008).

A mio modo di vedere probabilmente c'è stata una dimenticanza mai corretta; dimenticanza che offre il fianco ad un possibile ricorso del Contravventore quantomeno perché la Legge non è assolutamente chiara.

Che ne pensate?

Ciao

Marco
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ursamaior
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Località: L'isola che non c'è

Marco, non c'è nessuna possibilità di ricorso (o meglio del suo accoglimento).
La norma è scritta chiaramente e quindi c'è certezza della sanzione da irrogare.
Non capisco nemmeno quale siano i dubbi...

L'art. 70 è un articolo che non aveva corrispondenze con le norme previgenti e infatti è stato scritto male, come ben sai, ma quello era il testo sul quale applicare le sanzioni.

Anche l'Allegato V, parte I è un corpo male assortito stilisticamente di disposizioni che prima erano sparse tra il DPR 547/1955, 303/1956 e il DLgs 626/1994.
Tuttavia, essendo divenuto la parte più generale dell'allegato che contiene i RGS riferibili a tutte le attrezzature vecchie (a differenza della parte II che è riferita a specifiche attrezzature), si è voluto inserire la sanzione più elevata riferibile ad un DdL (fatta eccezione per il solo arresto), anche perchè l'imposizione dell'art. 70, comma 2 è molto importante, perchè, a differenza del passato in cui venivano tenute buone attrezzature conformi a norme previgenti, adesso era chiaro che si dovesse adeguare il parco macchine anche per attrezzature pre 21 settembre 1996.

Inoltre, per quanto riguarda la tua critica sulla proporzionalità delle sanzioni, la modulazione dell'importo delle sanzioni dell'allegato V, parte II è avvenuto in continuità con quanto era già previsto nel D.P.R. 547/1955.
Non mi pare di aver cambiato nulla (non ne sono sicuro, ma così mi pare), nel senso che i punti dell'allegato V, parte II puniti con l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 2500 a 6400 euro corrispondono agli articoli del DPR 547/1955 per i quali era previsto l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni (cioè la sanzione più elevata), e così anche per gli altri con minore importo.

L'art. 71, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 corrisponde all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 626/1994 che era punito con quella che, allora, era la sanzione più elevata, cioè l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 Euro a 4.131 Euro. E lo è tutt'oggi...

L'art. 71, comma 2  del D.Lgs. n. 81/2008 (quello che impone di tener conto nella scelta di un'attrezzatura di tutta una serie di aspetti) corrisponde all'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 626/1994 che all'epoca non era punito, mentre oggi è sanzionato con la pena più elevata, proprio per evidenziare la responsabilità del datore di lavoro fin dalla fase di scelta.

E così via...

L'unico "passo indietro" è stata l'introduzione della sanzione amministrativa (invece della contravvenzione penale che c'era nel DPR 547/1955) per quelle sanzioni dell'allegato V, parte II non espressamente citate.
Ma questa è un'altra storia (che non sarebbe dovuta nemmeno chiudersi qui) e che piaccia o no, è anche quella chiara.


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Già che ci siamo, approfitto per darti un'interpretazione "autentica".
L'articolo 80, comma 3-bis non risulta essere sanzionato.
Ciò a causa del fatto che uno degli ultimi giorni prima dell'approvazione di consiglio dei ministri, qualche genio ha cambiato la numerazione del comma che da 4, è diventato 3-bis.
Premesso che non si capisce perchè fare un 3-bis se non esiste un 3-ter o un 4, ma, a parte l'assenza di eleganza, la cosa non mi è stata evidenziata e così l'art. 87, comma 3, lett. d) riporta una sanzione ad un inesistente art. 80, comma 4 (che è quella in realtà riferibile al 3-bis)
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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Marco
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Grazie Ursamaior, ora conosco la genesi del testo emanato.
Mi prendo qualche giorno per preparare con precisione uno scritto in cui evidenzio perché, secondo me, l'articolo 70 del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 andrebbe modificato nel comune interesse.

Ciao

Marco
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fuxas
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ursamaior ha scritto:Già che ci siamo, approfitto per darti un'interpretazione "autentica".
L'articolo 80, comma 3-bis non risulta essere sanzionato.
Ciò a causa del fatto che uno degli ultimi giorni prima dell'approvazione di consiglio dei ministri, qualche genio ha cambiato la numerazione del comma che da 4, è diventato 3-bis.
Premesso che non si capisce perchè fare un 3-bis se non esiste un 3-ter o un 4, ma, a parte l'assenza di eleganza, la cosa non mi è stata evidenziata e così l'art. 87, comma 3, lett. d) riporta una sanzione ad un inesistente art. 80, comma 4 (che è quella in realtà riferibile al 3-bis)
e quindi anche qua, per sanzionare il comma 3-bis si incrocia con il comma 3. certo che il titolo III è stato sempre scalognato per le sanzioni.
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Fuxas
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