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Responsabile Impianto

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Walkiria77
Messaggi: 2
Iscritto il: 20 dic 2012 13:28

In base alla norma CEI 11-27 e CEI EN 50110-1 per manutenzionare impianti elettrici è necessario che venga nominato un RI (responsabile impianto) ed eventualmente anche un PL (preposto lavori).
Nel caso di un azienda ospedaliera che ha subappaltato le manutenzioni agli impianti, tali figure devono comunque essere composte da dipendenti ULSS?

Ringrazio anticipatamente chiunque riesca a dare convincenti risposte al quesito.
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Gigio
Messaggi: 9
Iscritto il: 15 set 2010 10:50

In caso di contratti di manutenzione esteran il ruolo di RI spesso è coperto dal manutentore stesso; questo consente di evitare anche in caso di lavori elettrici su impianti complessi tutta la parte "burocratica" (piano di interventi e piano di lavoro) che dovrebbero scambiarsi RI e PL in queste occasioni.
Il PL viene nominato solo nel momento in cui devono essere eseguiti lavori elettrici.....il RI è invece sempre consigliabile sia nominato, in caso di assenza della nomina tale responsabilità ricade sul datore di lavoro
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ursamaior
Messaggi: 4942
Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Condivido a pieno quanto detto da Gigio.
In un'importante azienda di cui sono RSPP ho fatto predisporre un contratto in cui un dipendente tecnico del manutentore viene di volta in volta investito del ruolo di RI quando vengono effettuati lavori (occhio che perchè la nomina sia efficace, durante l'esecuzione dei lavori con un RI esterno, il proprietario dell'impianto perde ogni disponibilità dello stesso)
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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Walkiria77
Messaggi: 2
Iscritto il: 20 dic 2012 13:28

In reteho trovato queste indicazioni, in base alle quali l'RI rimane sempre il detentore dell'impianto anche in caso di subappalto.

La definizione di per sé non dice molto. Occorre, quindi commentarla globalmente con i compiti assegnati a
tale figura (p. 6.1, Cap.6: “Ruoli operativi del RI e del PL” ) e con le deleghe che RI può conferire per
l’ espletamento del proprio ruolo (p. 11.3, Cap.11: “ Il processo” ). Ogni soggetto, a qualsiasi titolo detentore
di un impianto elettrico che espone dei lavoratori, in regime di lavoro dipendente, ai rischi derivanti
dall’ esercizio dello stesso, assume il ruolo di Datore di Lavoro. Conseguentemente, deve
nominare,all’ interno dei documento di valutazione dei rischi aziendali, di cui all’Art.4 del D.Lgs 626/94
(Piano della sicurezza), un Responsabile della conduzione dell’ impianto (RI). In presenza di impianti di
grandi dimensioni e potenza, la conduzione dell’ impianto è affidata ad una vera e propria organizzazione di
uomini, mezzi e tecnologie (reparto interno dell’ azienda). In altri casi, le risorse possono essere esterne
all’ azienda (outsourcing – affidamento in appalto di servizi a ditta specializzata delle attività di conduzione e
manutenzione ovvero della sola manutenzione). Il capo di queste unità operative è il RI. Poiché il RI non può
normalmente svolgere in prima persona tutti i compiti che la Norma gli assegna (conduzione/esercizio, lavori
e manutenzione), è prevista la possibilità di delegare, di volta in volta, una parte degli stessi. Nel primo caso
e pure nel secondo, se è stata esternalizzata anche la conduzione, sulla scorta delle disposizioni contenute nel
Piano della sicurezza, il RI conferisce deleghe a persone a lui subordinate
, ad esempio:
_ trasferimento della conduzione della parte d’ impianto oggetto dei lavori: ossia autorizzazione a porlo
fuori servizio per un determinato tempo (durante io lavori, il nome della persona indicato nel Pino di
lavoro – PdL, vedi p. 3.28 – come RI diventa Responsabile dell’ impianto limitatamente alla parte
oggetto dei lavori)
_ individuazione delle persone autorizzate ad elaborare i PdL
_ individuazione delle persone abilitate ad attuare i PdL (esecuzione delle manovre, consegna
dell’ impianto, individuazione e delimitazione della zona di lavoro).
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