Vorrei gentilmente sapere se per un'attività 88 soggetta la controllo dei VVF, in particolare officina per la lavorazione di ingranaggi meccanici, sono obbligato ad avere almeno un'uscita di sicurezza con larghezza pari a 1,2 m. oppure posso avere tutte le uscite con larghezza minima 0,8 m come da D.M.10-03-1998 punto 3.5
Ringrazio anticipatamente
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Attività 88 soggetta al controllo dei VV.F
Sei sicuro che sia un’attività 88 (Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq) e che non sia un’attività 8 (Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti) o un’attività 72 (Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti) comprese nell’88? Quanti sono gli addetti?
Edificio soggetto solo all'attività 88 con n.8 operai (officina meccanica per la produzione di ingranaggi meccanici con l'utilizzo di macchine utensili)
I luoghi di lavoro (ambienti) che costituiscono l'attività devono possedere porte, in numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione tali da consentire una rapida uscita delle persone e, in funzione della specifica destinazione d'uso, anche una congrua compartimentazione. In particolare viene stabilito che per numero di persone occupate e per entità del rischio specifico di incendio si debbono assumere i seguenti valori:
a) locali che comportano pericoli di esplosione o specifici rischi d’incendio
• una porta di larghezza minima di 0,80 m fino a 5 lavoratori, apribile in qualsiasi verso;
• una porta di larghezza minima di 1 .20 m oltre i 5 lavoratori
b) tutti gli altri locali non considerati in a)
• una porta di larghezza minima di 0,80 m fino a 25 lavoratori, apribile in qualsiasi verso;
• una porta di larghezza minima di 1 .20 m che si apra nel verso dell’esodo per una presenza normale di lavoratori compresa tra 26 e 50;
• ........... ecc.
Per gli abbonati: http://www.sicurezzaonline.it/priare/li ... pin012.htm. Il contenuto vale - da solo - il costo dell’abbonamento.
a) locali che comportano pericoli di esplosione o specifici rischi d’incendio
• una porta di larghezza minima di 0,80 m fino a 5 lavoratori, apribile in qualsiasi verso;
• una porta di larghezza minima di 1 .20 m oltre i 5 lavoratori
b) tutti gli altri locali non considerati in a)
• una porta di larghezza minima di 0,80 m fino a 25 lavoratori, apribile in qualsiasi verso;
• una porta di larghezza minima di 1 .20 m che si apra nel verso dell’esodo per una presenza normale di lavoratori compresa tra 26 e 50;
• ........... ecc.
Per gli abbonati: http://www.sicurezzaonline.it/priare/li ... pin012.htm. Il contenuto vale - da solo - il costo dell’abbonamento.
- weareblind
- Messaggi: 3267
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Ram ha correttamente riportato le prescrizioni del DPR 547/55 relativamente a porte e portoni (art. 14), ma esse si riferiscono alle NORMALI porte di utilizzo.
Moreno fa riferimento al DM 10 marzo 1998 e quindi alle porte come uscite di sicurezza (anche art. 13 del DPR 547/55).
Le due cose sono distinte; in particolare per attività soggette a CPI.
Art. 3. - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).
Quindi NON si applica il seguente:
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, così come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;
Ergo, occhio collega Moreno perché il punto 3.5 (che fa parte dell'allegato III) NON è applicabile su esplicita richiesta dello stesso DM 10 marzo 1998, in virtù del fatto che il sistema di vie di esodo deve essere concordato con il comando provinciale VV.F. rappresentato dal tuo funzionario incaricato del procedimento.
Moreno fa riferimento al DM 10 marzo 1998 e quindi alle porte come uscite di sicurezza (anche art. 13 del DPR 547/55).
Le due cose sono distinte; in particolare per attività soggette a CPI.
Art. 3. - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).
Quindi NON si applica il seguente:
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, così come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;
Ergo, occhio collega Moreno perché il punto 3.5 (che fa parte dell'allegato III) NON è applicabile su esplicita richiesta dello stesso DM 10 marzo 1998, in virtù del fatto che il sistema di vie di esodo deve essere concordato con il comando provinciale VV.F. rappresentato dal tuo funzionario incaricato del procedimento.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Un ringraziamento a Weareblind come sempre molto preciso;
purtroppo però come saprai al comando VV.F di Milano io posso anche concordare, preventivamente, il sistema di vie d'esodo col funzionario, ma poi quando vado a presentare la pratica allo sportello prevenzione saprò solo in seguito a quale funzionario verrà assegnata, che sicuramente sarà diverso da quello con cui ho visionato ed a volte, quasi sempre, con interpretazioni diverse!!
purtroppo però come saprai al comando VV.F di Milano io posso anche concordare, preventivamente, il sistema di vie d'esodo col funzionario, ma poi quando vado a presentare la pratica allo sportello prevenzione saprò solo in seguito a quale funzionario verrà assegnata, che sicuramente sarà diverso da quello con cui ho visionato ed a volte, quasi sempre, con interpretazioni diverse!!
- weareblind
- Messaggi: 3267
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
concordo si, mi è già capitato.
Per dirla tutta, settimana scorsa son saltati fuori due problemi con attività normate per interpretazioni talebane delle stesse.
Per dirla tutta, settimana scorsa son saltati fuori due problemi con attività normate per interpretazioni talebane delle stesse.
We are blind to the worlds within us waiting to be born