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Direzione Regionale del lavoro e ricorsi

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proserpino
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Iscritto il: 01 feb 2008 16:20

Buona sera.

La Direzione Regionale ha fatto visita ad un cliente (parrucchiere) e, successivamente, ha emesso il suo verbale con annessa prescrizione per carenze del DVR. Cita l'art. 15 del 124/04 e gli artt. 19-25 del 758.

Sul verbale non è riportata alcuna modalità di ricorso né riferimenti inerenti.

Mi chiedo: esistono prescrizioni "tassative"?


p.s.: cercando DRL e ricorsi si trovano sempre rif. ai ricorsi presso la DRL ma per prescrizioni da parte della DPL.   :smt017
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securitas
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Iscritto il: 10 feb 2009 22:19
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non trovi riferimenti al ricorso perchè sono sanzioni di natura PENALE e non amministrativa, quindi non esite il ricorso
Mario Mazzaferri
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proserpino
Messaggi: 82
Iscritto il: 01 feb 2008 16:20

Grazie.

Capisco, ma se il verbale cita un articolo per un altro, cosa dovrei fare?

Pagare e basta o, peggio, andare per forza per avvocati?

Quanto meno avere la possibilità (considerato oltretutto che d'accordo, sarà un reato, ma non mi pare poi così grave (magari poi approfondiamo il discorso)) di proporre che so, uno scritto difensivo, una memoria ecc.
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securitas
Messaggi: 41
Iscritto il: 10 feb 2009 22:19
Località: CANNARA

scusa ma è una prescrizione?
quali articoli dell'81/08 sono stati violati? questi riferimenti ci devono essere...
Mario Mazzaferri
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proserpino
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Iscritto il: 01 feb 2008 16:20

Allora:
intanto è una prescrizione.

L'art. violato è: dunque... vediamo...

Ti cito il verbale così capisci i miei dubbi:

ha violato l'art. 29 comma 1: 1. Il DL effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in
collaborazione con il RSPP e il MC, nei casi di cui all’articolo 41.
poichè: non ha valutato i rischi per gli apprendisti!


Sinceramente sono perplesso per più ragioni.
Nella prima pagina, prima della prescrizione, viene citato l'art. 28 comma 1

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

poi dice che ad un primo esame del DVR i rischi per gli appr. non sono stati trovati e che ad un esame più approfondito in ufficio, confermano che non ci sono.

La seconda pagina parte col titolo Prescrizione e prosegue come detto sopra.

Seguono un po' di cose come nei classici verbali della DPL, denuncia penale, ottemperanza, depenalizzazione, tempistica, ammissione al pagamento in misura ridotta, ecc. (come ho detto, niente scritti difensivi, audizioni o ricorsi... ma ora so perchè).

Osservo che:
l'art. 28.1, dove sono citate le tipologie contrattuali, parla della valutazione e non del documento di valutazione e non è sanzionato.

l'art. 28.2 parla dei contenuti del DVR, e riporta vari punti, singolamente sanzionabili (se proprio vogliamo credere alla mancanza dei suddetti rischi, suppongo che il punto di riferimento sarebbe il 28.2a).
In ogni caso, se il documento è incompleto per uno dei punti del 28.2, che non sono bazzecole (es. ometto le misure di prev e prot), la relativa sanzione è comunque più bassa di quella del 29.1.

Inoltre, laddove ho sentito parlare di tipologia contrattuale, le criticità erano riservate principalmente a contratti che portano il lavoratore a essere "spaesato" (isolamento da parte dei colleghi, precarietà, scarsa conoscenza dei luoghi) come interinali, a chiamata, occasionali.

Di più, l'apprendista parrucchiera fa le stesse identiche cose che fanno le sue colleghe, tranne che alcuni lavori più complessi che deve imparare e che quindi osserverà ERGO meno rischi.

Di più, per orientare l'apprendista c'è comunque un Tutor!

Ancora di più: le procedure STD non saranno esaustive, ma sicuramente riportano i rischi e le situazioni più comuni e se non è comune la presenza di apprendisti! Eppure non mi pare che la problematica sia presa in considerazione.

Concludo lo sfogo e chiedo venia: le mie valutazioni non sono sicuramente perfette ma dal 2009 (anno del 106 che ha inserito la frase incriminata), le hanno viste ASL, DPL e RLST centinaia di volte e questa è la prima volta che sollevano questo problema.


Invecchio: un tempo ero più sintetico :smt037
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new man
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proserpino ha scritto:ha violato l'art. 29 comma 1: 1. Il DL effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in
collaborazione con il RSPP e il MC, nei casi di cui all’articolo 41.
poichè: non ha valutato i rischi per gli apprendisti!
Ho già sentito altre volte di sanzioni per questo motivo. Poi ricordo la sentenza della Corte di Cassazione n. 5241 del 02/04/2012: se la valutazione dei rischi dei lavoratori a tempo determinato (questo era il tema di quella sentenza) non è stata fatta, l'azienda non poteva assumere a tempo determinato. Quindi i contratti in essere si trasformano in contratti a tempo indeterminato.
proserpino ha scritto:Ancora di più: le procedure STD non saranno esaustive, ma sicuramente riportano i rischi e le situazioni più comuni e se non è comune la presenza di apprendisti! Eppure non mi pare che la problematica sia presa in considerazione.
Nelle procedure standard c'è sempre la possibilità di aggiungere ulteriori rischi. Non sono segnati neanche i rischi di interferenza, ma anche questa valutazione deve comparire nel dvr.

E comunque, concludo, se un ispettore esce dall'ufficio deve portare a casa qualcosa. Se anche il dvr fosse stato completo avrebbe trovato qualcos'altro
:smt010
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