Se la richiesta de ilmugnaio e' relativa al mio intervento del 3.11 non ci sono problemi ... anzi.
In merito a quello di oggi 4.11 faccio presente che, come anzidetto, l'ho prelevato dalla rete e che quindi non ho il copyright sullo stesso.
Cordialita'
Onesto :smt022
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Novità testo unico! (parte I)
Ok io credo se ai fini di un miglioramento è bene sia conosciuto il testo ,anche se non conosco la fonte .
Avrei voluto inviarti la webpages dell'Europarlamentare Sacconi ma ometto per non fare pubblicità politica ( ben lontana da me )
per il Mod :
il testo in procinto di essere inviato porterà questa intestazione :
Commento al T.U intervento nel Forum sicurezzaonline.it
Posso procedere?
Avrei voluto inviarti la webpages dell'Europarlamentare Sacconi ma ometto per non fare pubblicità politica ( ben lontana da me )
per il Mod :
il testo in procinto di essere inviato porterà questa intestazione :
Commento al T.U intervento nel Forum sicurezzaonline.it
Posso procedere?
Va bene procediamo.
Penso che far giungere a fonti parlamentari (governative o no che siano) la voce di esperti del settore non possa far altro che bene per le riflessioni del caso.
Ne approfitto per dirle che concordo con lei sulla non opportunita' di pubblicita' politiche di qualsiasi fatta siano e sotto qualsiai forma esse vengano manifestate all'interno della community.
Stavo giustappunto intervendo per farvi un primo richiamo in tal senso ... ma vedo che state rientrando da voi nell'alveo dell'agnosticita' che ha sempre caratterizzato il ns. Forum.
Cordiali saluti a tutti e grazie per le vs. sempre interessanti e animate discussioni.
Mod :smt039
Penso che far giungere a fonti parlamentari (governative o no che siano) la voce di esperti del settore non possa far altro che bene per le riflessioni del caso.
Ne approfitto per dirle che concordo con lei sulla non opportunita' di pubblicita' politiche di qualsiasi fatta siano e sotto qualsiai forma esse vengano manifestate all'interno della community.
Stavo giustappunto intervendo per farvi un primo richiamo in tal senso ... ma vedo che state rientrando da voi nell'alveo dell'agnosticita' che ha sempre caratterizzato il ns. Forum.
Cordiali saluti a tutti e grazie per le vs. sempre interessanti e animate discussioni.
Mod :smt039
Mi pare evidente che se riuscissimo a coinvolgere nel dibattito alcuni politici che stanno trattando il T.U. sarebbe ottima cosa.
Magari parlandone un po' capirebbero un po' meglio cosa stanno combinando, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, che è l'unica molla che spinge i D.d.l ad ascoltare consulenti ed RSPP per mettere a norma gli ambienti di lavoro....il rischio di dover mettere mano al portafoglio e spendere di più!!
Se aspettiamo la buona prassi, credo che in Italia per molti D.d.l "buona prassi" si traduca " risparmiare".
Se l'On. Sacconi sapesse che la prima domanda di ogni Datore di lavoro è "quanto è la sanzione se non lo faccio?" e dopodichè decide se intervenire o meno...
Luca
Magari parlandone un po' capirebbero un po' meglio cosa stanno combinando, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, che è l'unica molla che spinge i D.d.l ad ascoltare consulenti ed RSPP per mettere a norma gli ambienti di lavoro....il rischio di dover mettere mano al portafoglio e spendere di più!!
Se aspettiamo la buona prassi, credo che in Italia per molti D.d.l "buona prassi" si traduca " risparmiare".
Se l'On. Sacconi sapesse che la prima domanda di ogni Datore di lavoro è "quanto è la sanzione se non lo faccio?" e dopodichè decide se intervenire o meno...
Luca
Io continuo a condire il piatto ... ditemi voi quando mi devo fermare :smt048
Cordialita' a tutti
Onesto
Sempre dalla rete (sindacato stavolta)
La bozza del testo unico presentata alle parti sociali dal Ministero del Welfare mercoledì 27 ottobre 2004 contiene una singolare filosofia sul significato di bilateralità.
La bilateralità ha origini contrattuali negli anni ‘70, quando, a valle di alcuni rinnovi dei Contratti Nazionali di Lavoro, conseguiti dai lavoratori dopo confronti anche duri con la controparte, sindacato e associazioni datoriali, convenivano di approfondire in un secondo momento, alcuni aspetti normativi su cui già c’era una convergenza e un’intesa di massima. Cominciano a costituirsi così le prime Commissioni paritetiche legate a precise tematiche ed obiettivi e costituite ai vari livelli, dalla base al vertice: commissioni ambiente, commissioni per le pari opportunità , commissioni per le qualifiche, commissioni per dirimere i contenziosi, ecc.
Si delinea quel sistema di relazioni sociali che, nelle more dei rinnovi contrattuali, e nell’interesse di entrambe le parti, ha inteso, nel corso di questi anni e limitatamente a tematiche convergenti, evitare l’inasprimento dei rapporti nelle imprese tra lavoratori e datori di lavoro e diminuire la conflittualità sociale riconducendo il tutto all’interno di un confronto dialettico tra le parti.
Questo meccanismo nel tempo si è ampliato, ha coinvolti tutti i livelli del sindacato e delle parti datoriali e si sono via via costituiti numerosi enti bilaterali con carattere di stabilità aventi per oggetto temi anche di carattere confederale, di tutela di interessi generali.
Particolare significato hanno avuto, in tale ottica di concertazione, gli Enti bilaterali dell’artigianato, con compiti di fornire assistenza ai lavoratori e agli imprenditori artigiani.
La Direttiva quadro 391/89 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è ispirata al concetto di partecipazione e di bilateralità, facendo rientrare in questo contesto il coinvolgimento dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza che partecipano al processo di prevenzione in azienda.
Il Decreto Legislativo 626/94, di recepimento della Direttiva, affida al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un ruolo partecipativo assolutamente centrale all’interno dell’azienda, garantendo la sua attività con determinati diritti e attribuzioni, e inoltre stabilisce la costituzione di organismi paritetici territoriali con funzioni di orientamento per la formazione sulla prevenzione e di prima istanza in merito a eventuali controversie che dovessero sorgere in azienda tra datore di lavoro e RLS.
Quindi il Decreto nelle sue articolazioni chiarisce che la partecipazione e la bilateralità si realizzano innanzitutto a livello aziendale e poi man mano risalgono verso stanze di compensazione a livello categoriale e confederale.
Il primo punto di riferimento è quindi l’azienda.
Il criterio ispiratore la bozza del nuovo testo unico, invece, capovolge questa impostazione con un’operazione verticistica: si diminuiscono i poteri del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (in maniera confusa e contraddittoria gli si nega la consultazione del Documento di valutazione di rischi), e, contemporaneamente, si affidano ad imprecisati enti bilaterali (che non sarebbero gli organismi paritetici del D.Lgs.626/94) delicatissimi compiti quale quelli di dichiarare la conformità di un’azienda ai sistemi di prevenzione.
Non si nomina, in questa ipotetica operazione, il ruolo centrale dei RLS e dei RLST.
Ma che bilateralità sarebbe questa che ignora il primo gradino della bilateralità che è il ruolo partecipativo dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza nel processo preventivo aziendale.
Avverrebbe questo assurdo: organismi esterni all’azienda, magari senza nessuna competenza in materia di sicurezza, andrebbero a dare garanzie alla stessa, bypassando o mortificando la figura del rappresentante per la sicurezza.
E i rappresentanti territoriali? In questo disegno forse sarebbero cancellati.
Non è di adesso il tentativo delle parti datoriali di spostare sempre più in alto il livello della bilateralità, allontanando il sindacato dai posti di lavoro e scegliendo una sede di confronto più adatta ai propri obiettivi.
Tutto il lavoro preparatori del testo unico sulla sicurezza è costruito intorno a questa logica congeniale agli interessi delle parti datoriali.
Se così non fosse e l’obiettivo riguardasse un’effettiva valorizzazione della bilateralità, il Ministero in questione, accogliendo le correzioni proposte dal sindacato, dimostrerebbe di non subire pesanti condizionamenti e di volere unificare tutta la normativa sulla sicurezza, nel rispetto dei principi enunciati dalla Direttiva quadro europea.
Cordialita' a tutti
Onesto
Sempre dalla rete (sindacato stavolta)
La bozza del testo unico presentata alle parti sociali dal Ministero del Welfare mercoledì 27 ottobre 2004 contiene una singolare filosofia sul significato di bilateralità.
La bilateralità ha origini contrattuali negli anni ‘70, quando, a valle di alcuni rinnovi dei Contratti Nazionali di Lavoro, conseguiti dai lavoratori dopo confronti anche duri con la controparte, sindacato e associazioni datoriali, convenivano di approfondire in un secondo momento, alcuni aspetti normativi su cui già c’era una convergenza e un’intesa di massima. Cominciano a costituirsi così le prime Commissioni paritetiche legate a precise tematiche ed obiettivi e costituite ai vari livelli, dalla base al vertice: commissioni ambiente, commissioni per le pari opportunità , commissioni per le qualifiche, commissioni per dirimere i contenziosi, ecc.
Si delinea quel sistema di relazioni sociali che, nelle more dei rinnovi contrattuali, e nell’interesse di entrambe le parti, ha inteso, nel corso di questi anni e limitatamente a tematiche convergenti, evitare l’inasprimento dei rapporti nelle imprese tra lavoratori e datori di lavoro e diminuire la conflittualità sociale riconducendo il tutto all’interno di un confronto dialettico tra le parti.
Questo meccanismo nel tempo si è ampliato, ha coinvolti tutti i livelli del sindacato e delle parti datoriali e si sono via via costituiti numerosi enti bilaterali con carattere di stabilità aventi per oggetto temi anche di carattere confederale, di tutela di interessi generali.
Particolare significato hanno avuto, in tale ottica di concertazione, gli Enti bilaterali dell’artigianato, con compiti di fornire assistenza ai lavoratori e agli imprenditori artigiani.
La Direttiva quadro 391/89 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è ispirata al concetto di partecipazione e di bilateralità, facendo rientrare in questo contesto il coinvolgimento dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza che partecipano al processo di prevenzione in azienda.
Il Decreto Legislativo 626/94, di recepimento della Direttiva, affida al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un ruolo partecipativo assolutamente centrale all’interno dell’azienda, garantendo la sua attività con determinati diritti e attribuzioni, e inoltre stabilisce la costituzione di organismi paritetici territoriali con funzioni di orientamento per la formazione sulla prevenzione e di prima istanza in merito a eventuali controversie che dovessero sorgere in azienda tra datore di lavoro e RLS.
Quindi il Decreto nelle sue articolazioni chiarisce che la partecipazione e la bilateralità si realizzano innanzitutto a livello aziendale e poi man mano risalgono verso stanze di compensazione a livello categoriale e confederale.
Il primo punto di riferimento è quindi l’azienda.
Il criterio ispiratore la bozza del nuovo testo unico, invece, capovolge questa impostazione con un’operazione verticistica: si diminuiscono i poteri del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (in maniera confusa e contraddittoria gli si nega la consultazione del Documento di valutazione di rischi), e, contemporaneamente, si affidano ad imprecisati enti bilaterali (che non sarebbero gli organismi paritetici del D.Lgs.626/94) delicatissimi compiti quale quelli di dichiarare la conformità di un’azienda ai sistemi di prevenzione.
Non si nomina, in questa ipotetica operazione, il ruolo centrale dei RLS e dei RLST.
Ma che bilateralità sarebbe questa che ignora il primo gradino della bilateralità che è il ruolo partecipativo dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza nel processo preventivo aziendale.
Avverrebbe questo assurdo: organismi esterni all’azienda, magari senza nessuna competenza in materia di sicurezza, andrebbero a dare garanzie alla stessa, bypassando o mortificando la figura del rappresentante per la sicurezza.
E i rappresentanti territoriali? In questo disegno forse sarebbero cancellati.
Non è di adesso il tentativo delle parti datoriali di spostare sempre più in alto il livello della bilateralità, allontanando il sindacato dai posti di lavoro e scegliendo una sede di confronto più adatta ai propri obiettivi.
Tutto il lavoro preparatori del testo unico sulla sicurezza è costruito intorno a questa logica congeniale agli interessi delle parti datoriali.
Se così non fosse e l’obiettivo riguardasse un’effettiva valorizzazione della bilateralità, il Ministero in questione, accogliendo le correzioni proposte dal sindacato, dimostrerebbe di non subire pesanti condizionamenti e di volere unificare tutta la normativa sulla sicurezza, nel rispetto dei principi enunciati dalla Direttiva quadro europea.
sul sito www.camera.it (istituzionale, ovviamente) vi e' la possibilità di scrivere al proprio deputato (deputato eletto nella propria circoscrizione, anche se ritenete che non vi rappresenti).
Immagino che chi si interessa di leggere la posta in tali caselle di posta non siano nemmeno il portaborse dei portaborse, ma se ci dessimo tanto da fare da inviare loro tutti i commenti personali e ritrovati in rete o sulla stampa o con ogni altro mezzo, potrebbe essere che un minimo pensiero qualcuno lo faccia. E se cosi' non e', non me lo dite, lasciatemi sognare. Se invece qualcuno pensa che sia cosa utile, organizziamoci.
Buon lavoro
Mauro
Immagino che chi si interessa di leggere la posta in tali caselle di posta non siano nemmeno il portaborse dei portaborse, ma se ci dessimo tanto da fare da inviare loro tutti i commenti personali e ritrovati in rete o sulla stampa o con ogni altro mezzo, potrebbe essere che un minimo pensiero qualcuno lo faccia. E se cosi' non e', non me lo dite, lasciatemi sognare. Se invece qualcuno pensa che sia cosa utile, organizziamoci.
Buon lavoro
Mauro
Buona l'idea di Mauro. Sarebbe però opportuno concordare un testo in modo che agli 'onorevoli' giunga il medesimo messaggio. Un testo, intendo dire, non infervorato (scusa Onesto, anche se condivido), breve, lapidario e convincente.
Ma come si fa? E i senatori?
Saluti
Stilo
Ma come si fa? E i senatori?
Saluti
Stilo
Ut sementem feceris, ita metes.
in generale la posta elettronica di .....@camera.it non viene letta o quantomeno letta da ....il ragazzo di pulitura .
Occorre inviarla allla sezione del partito dove è stato eletto ....
comunque l'Eurodeputato Sacconi ha la corrispondenza inviata ....se saranno rose fioriranno altrimenti "spine"
Cordialmente
Occorre inviarla allla sezione del partito dove è stato eletto ....
comunque l'Eurodeputato Sacconi ha la corrispondenza inviata ....se saranno rose fioriranno altrimenti "spine"
Cordialmente
Leggo e copio da un Ng.
Va segnalato, tuttavia, che si è reputato opportuno inserire tra i soggetti
organizzatori dei corsi di formazione di cui al comma 2 dell'articolo 15 la
Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, in virtù delle competenze
in possesso di tale Ordine."
A tale ordine possono essere iscritti coloro che hanno un attestato di
istituto professionale:
per tecnico della gestione aziendale; dei servizi turistici; per tecnico
dei servizi della ristorazione; per tecnico dei servizi sociali; per
tecnico delle attività alberghiere; per analista contabile; per operatore
commerciale; per operatore commerciale dei prodotti alimentari; per
operatore turistico; per segretario di amministratore.
Il solo fatto che abbiano creato una FONDAZIONE STUDI sulla Sicurezza
Aziendale non mi pare accresca molto la competenza dei sopraelencati
Ma che bello ci sarà da divertirsi ...
Va segnalato, tuttavia, che si è reputato opportuno inserire tra i soggetti
organizzatori dei corsi di formazione di cui al comma 2 dell'articolo 15 la
Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, in virtù delle competenze
in possesso di tale Ordine."
A tale ordine possono essere iscritti coloro che hanno un attestato di
istituto professionale:
per tecnico della gestione aziendale; dei servizi turistici; per tecnico
dei servizi della ristorazione; per tecnico dei servizi sociali; per
tecnico delle attività alberghiere; per analista contabile; per operatore
commerciale; per operatore commerciale dei prodotti alimentari; per
operatore turistico; per segretario di amministratore.
Il solo fatto che abbiano creato una FONDAZIONE STUDI sulla Sicurezza
Aziendale non mi pare accresca molto la competenza dei sopraelencati
Ma che bello ci sarà da divertirsi ...
Nella speranza di dare un piccolo contributo anch'io alla discussione copio e incollo quanto trovato prima in rete sull'argomento.
A proposito complimenti per il nuovo forum (son tornato dopo tanto tempo ed ho trovato tutto cambiato! in meglio naturalmente).
Ciao a tutti :smt006
Luca
T.U. Salute e Sicurezza Lavoro: emendamenti
T.U. Salute e Sicurezza Lavoro: proposte di emendamenti
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I Finalità, campo di applicazione, definizioni
Art. 1 Finalità
(...)
2. La riconduzione dei principi fondamentali e della normativa vigente in materia in un «Testo Unico» ha come finalità primaria l’innalzamento della qualità e della sicurezza del lavoro per tutti i lavoratori, anche valorizzando il dialogo sociale e la bilateralità cui collegare la semplificazione di adempimenti e controlli nonché lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese
*** Si propone di emendare il comma 2 con il seguente testo, che introduce la finalità essenziale della direttiva 89/391/CEE, di cui tanto il Testo Unico, quanto il vigente D. Lgs. n. 626/94, sono recepimento:
2. La riconduzione dei principi fondamentali e della normativa vigente in materia in un «Testo Unico» ha come finalità primaria promuovere il miglioramento della qualità, della sicurezza e della salute di tutti i lavoratori durante il lavoro, anche valorizzando il dialogo sociale e la bilateralità cui collegare la semplificazione di adempimenti e controlli nonché lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese
Art. 4 Computo dei lavoratori
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non devono essere computati:
a) il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea retta e in linea collaterale;
b) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;
*** Si propone di abrogare integralmente il comma 1 lett. b, mantenendo l'impostazione già prevista dal D. Lgs. n. 626/94, vigente.
Art. 5 Definizioni
Comma 1 lett. l) «norma di buona tecnica»: specifica tecnica emanata dai seguenti organismi europei, internazionali e nazionali: CEN (Comitato Europeo di normalizzazione), CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica), ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione), IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica), UNI (Ente Nazionale di Unificazione), CEI (Comitato Elettronico Italiano). Sono considerate altresì norme di buona tecnica le disposizioni legislative relative ad elementi di natura tecnica o costruttiva contenute nel DPR 27 aprile 1955 n°547, DPR 7 gennaio 1956 n°164, DPR 19 marzo 1956 n°302, DPR 19 marzo 1956 n°303, DPR 20 marzo 1956 n°320, DPR 20 marzo 1956 n°321, DPR 20 marzo 1956 n°322, DPR 20 marzo 1956 n°323;
*** Si propone di eliminare il secondo periodo, in corsivo, poichè si tratta di indicazione vaga e incongruente, e perchè una efficace prevenzione non può prescindere dagli obblighi penalmente sanzionati contenuti in tali disposizioni.
Capo II Principi generali di prevenzione
Art. 6 Misure generali di tutela
2. I principi generali di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e sicurezza;
b) eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate
*** Si propone di abrogare "in quanto generalmente utilizzate", perchè può favorire il ristagno del progresso tecnico-organizzativo e procedurale in funzione della tutela dell'integrità del lavoratore. In tal modo l'art. 2087 del codice civile, e tutta l'amplissima e concorde giurisprudenza che si è sviluppata nei decenni passati, sulla scorta di tale norma codicistica, manterrebbe la propria validità.
comma 1 lett. l) programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi.
*** si propone di ampliare la definizione da "livelli di sicurezza" con la nuova dizione "livelli di sicurezza e salute" conformemente alla direttiva 89/391.
Art. 7 Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti
Comma 1
*** Si propone di modificare il punto 1) come segue:
1) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. . La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione, ispirandosi a criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.;
*** E si propone di introdurre il punto 3)
3) Deve essere predisposto un programma delle misure ritenute opportune per garantire nel tempo il miglioramento tempo dei livelli di sicurezza e salute.
*** Comma 2 si propone di introdurre la nuova lettera p)
p) richiede al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti dal presente Testo Unico, informandolo sui processi e sui rischi connesi all'attività produttiva.
Art. 26 Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Comma 1.
*** Si propone di modificare la lettera e) come segue:
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, e, con richiesta scritta, il documento di cui all’articolo 7, comma 1, lett. b), nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
Si propone di introdurre la seguente lettera e-bis)
e-bis) solo in via eccezionale, qualora obiettive esigenze di segretezza aziendale legata a ragioni di sicurezza o particolari oneri di riproduzione non rendano praticabile la consegna del documento di cui all’articolo 7, comma 1, lett. b), il datore di lavoro potrà assicurare altrimenti il diritto di accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza mediante forme e modalità che consentano comunque la messa a disposizione del documento di valutazione del rischio;
TITOLO XIV Disposizioni finali
Art. 186 Abrogazioni
*** Si propone di sostituire il testo del comma 1 con il seguente:
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l’art. 4 della L. 19 gennaio 1955 n.25
b) i titoli I, VII, VIII, XII del Idecreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547.
c) il capo l del decreto del Presidente della repubblica 7 gennaio 1956, n.164;
d) il titolo I del decreto del Presidente della repubblica 19 marzo 1956, n.302;
e) il titolo I del decreto del Presidente della repubblica 19 marzo 1956, n.303;
f) il capo I del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 1956, n.320;
g) il capo I del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 1956, n.321;
h) il capo I del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 1956, n.322;
i) Il decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 1956, n.323;
j) Il decreto ministeriale 12 settembre 1958 (G.U. 244 del 9 ottobre 1958)
k) Il decreto ministeriale 22 dicembre 1958 (G.U. n. 23 del 29 gennaio 1959
l) Il Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 a decorrere dal 15 febbraio 2006
m) Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 a decorrere dal 15 aprile 2006
n) Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni o) Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni
p) Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono altresì abrogate le norme incompatibili con le disposizioni in esso contenute.
A proposito complimenti per il nuovo forum (son tornato dopo tanto tempo ed ho trovato tutto cambiato! in meglio naturalmente).
Ciao a tutti :smt006
Luca
T.U. Salute e Sicurezza Lavoro: emendamenti
T.U. Salute e Sicurezza Lavoro: proposte di emendamenti
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I Finalità, campo di applicazione, definizioni
Art. 1 Finalità
(...)
2. La riconduzione dei principi fondamentali e della normativa vigente in materia in un «Testo Unico» ha come finalità primaria l’innalzamento della qualità e della sicurezza del lavoro per tutti i lavoratori, anche valorizzando il dialogo sociale e la bilateralità cui collegare la semplificazione di adempimenti e controlli nonché lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese
*** Si propone di emendare il comma 2 con il seguente testo, che introduce la finalità essenziale della direttiva 89/391/CEE, di cui tanto il Testo Unico, quanto il vigente D. Lgs. n. 626/94, sono recepimento:
2. La riconduzione dei principi fondamentali e della normativa vigente in materia in un «Testo Unico» ha come finalità primaria promuovere il miglioramento della qualità, della sicurezza e della salute di tutti i lavoratori durante il lavoro, anche valorizzando il dialogo sociale e la bilateralità cui collegare la semplificazione di adempimenti e controlli nonché lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese
Art. 4 Computo dei lavoratori
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non devono essere computati:
a) il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea retta e in linea collaterale;
b) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;
*** Si propone di abrogare integralmente il comma 1 lett. b, mantenendo l'impostazione già prevista dal D. Lgs. n. 626/94, vigente.
Art. 5 Definizioni
Comma 1 lett. l) «norma di buona tecnica»: specifica tecnica emanata dai seguenti organismi europei, internazionali e nazionali: CEN (Comitato Europeo di normalizzazione), CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica), ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione), IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica), UNI (Ente Nazionale di Unificazione), CEI (Comitato Elettronico Italiano). Sono considerate altresì norme di buona tecnica le disposizioni legislative relative ad elementi di natura tecnica o costruttiva contenute nel DPR 27 aprile 1955 n°547, DPR 7 gennaio 1956 n°164, DPR 19 marzo 1956 n°302, DPR 19 marzo 1956 n°303, DPR 20 marzo 1956 n°320, DPR 20 marzo 1956 n°321, DPR 20 marzo 1956 n°322, DPR 20 marzo 1956 n°323;
*** Si propone di eliminare il secondo periodo, in corsivo, poichè si tratta di indicazione vaga e incongruente, e perchè una efficace prevenzione non può prescindere dagli obblighi penalmente sanzionati contenuti in tali disposizioni.
Capo II Principi generali di prevenzione
Art. 6 Misure generali di tutela
2. I principi generali di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e sicurezza;
b) eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate
*** Si propone di abrogare "in quanto generalmente utilizzate", perchè può favorire il ristagno del progresso tecnico-organizzativo e procedurale in funzione della tutela dell'integrità del lavoratore. In tal modo l'art. 2087 del codice civile, e tutta l'amplissima e concorde giurisprudenza che si è sviluppata nei decenni passati, sulla scorta di tale norma codicistica, manterrebbe la propria validità.
comma 1 lett. l) programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi.
*** si propone di ampliare la definizione da "livelli di sicurezza" con la nuova dizione "livelli di sicurezza e salute" conformemente alla direttiva 89/391.
Art. 7 Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti
Comma 1
*** Si propone di modificare il punto 1) come segue:
1) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. . La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione, ispirandosi a criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.;
*** E si propone di introdurre il punto 3)
3) Deve essere predisposto un programma delle misure ritenute opportune per garantire nel tempo il miglioramento tempo dei livelli di sicurezza e salute.
*** Comma 2 si propone di introdurre la nuova lettera p)
p) richiede al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti dal presente Testo Unico, informandolo sui processi e sui rischi connesi all'attività produttiva.
Art. 26 Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Comma 1.
*** Si propone di modificare la lettera e) come segue:
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, e, con richiesta scritta, il documento di cui all’articolo 7, comma 1, lett. b), nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
Si propone di introdurre la seguente lettera e-bis)
e-bis) solo in via eccezionale, qualora obiettive esigenze di segretezza aziendale legata a ragioni di sicurezza o particolari oneri di riproduzione non rendano praticabile la consegna del documento di cui all’articolo 7, comma 1, lett. b), il datore di lavoro potrà assicurare altrimenti il diritto di accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza mediante forme e modalità che consentano comunque la messa a disposizione del documento di valutazione del rischio;
TITOLO XIV Disposizioni finali
Art. 186 Abrogazioni
*** Si propone di sostituire il testo del comma 1 con il seguente:
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l’art. 4 della L. 19 gennaio 1955 n.25
b) i titoli I, VII, VIII, XII del Idecreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547.
c) il capo l del decreto del Presidente della repubblica 7 gennaio 1956, n.164;
d) il titolo I del decreto del Presidente della repubblica 19 marzo 1956, n.302;
e) il titolo I del decreto del Presidente della repubblica 19 marzo 1956, n.303;
f) il capo I del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 1956, n.320;
g) il capo I del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 1956, n.321;
h) il capo I del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 1956, n.322;
i) Il decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 1956, n.323;
j) Il decreto ministeriale 12 settembre 1958 (G.U. 244 del 9 ottobre 1958)
k) Il decreto ministeriale 22 dicembre 1958 (G.U. n. 23 del 29 gennaio 1959
l) Il Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 a decorrere dal 15 febbraio 2006
m) Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 a decorrere dal 15 aprile 2006
n) Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni o) Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni
p) Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono altresì abrogate le norme incompatibili con le disposizioni in esso contenute.