Buongiorno a tutti,
ho appena effettuato un sopralluogo in una piccolissima azienda che ha deciso di riesumare una vecchia ricetta di un liquore e rimettersi
in una piccolissima nicchia di mercato locale.
Trattasi di sas con tre soci, uno accomandatario e gli altri due accomandanti, tutti e tre lavoratori e tutti fanno tutto (ovviamente).
Lasciando da parte la simultaneità di DdL e Lavoratore dell'accomandatario (sulla quale abbiamo discusso ampiamente), non vi è dubbio che per la presenza di accomandanti lavoratori è applicabile il TU.
Detto ciò scatta la questione adeguamento macchine, che sono decisamente ante 1996.
In sostanza le attrezzature che ho trovato sono state le seguenti:
- due filtri a cartone, non annoverabili tra le "macchine" così come da D.Lgs.17/2010, in quanto di fatto filtrano un liquido spinto da una pompa (non rientrano a mio avviso nella definizione di macchina e manco in quella di quasi macchina).
- un agitatore, praticamente un fusto cilindrico con un motore in testa sul quale è calettato un albero con delle pale che agitano il liquido (macchina).
- una imbottigliatrice ( di fatto costituita da una pompa che riempie contemporaneamente 5 bottiglie con i sensori di max livello (anche questa non rientra a mio avviso nella definizione di macchina).
- una tappatrice (molto vecchia) a vite, costituita da una tramoggia vibrante contenente i tappi, le sedi rotanti delle bottiglie e l'avvitatore vero e proprio (macchina)
- una tappatrice a pressione (per intenderci quella che mette i tappi che permettono lo svuotamento della bottiglia ma non il riempimento).
Ora, l'ASL per partire mi dicono gli abbia chiesto HACCP, e su questo non v'è dubbio, poi il DVR.
Ora, premesso che non so se esistono agenti chimici pericolosi (immagino che stocchino quantità di alcol non trascurabili) al massimo potrebbero aver chiesto un DVR preliminare solo per il chimico (peraltro ritengo volto a pericoli legati alla sola sicurezza), visto che per il DVR complessivo la normativa concede 90 giorni da inizio attività (ancora da visura la sas se pur costituita risulta essere inattiva).
Dopo questa lunghetta premessa vengo quindi al punto.
Vorrei capire se per le macchine presenti, quindi mi riferisco all'agitatore e alle due tappatrici, esistono delle normative tecniche di riferimento (vedi ad esempio torni, frese e via dicendo), se esistono qualcuno sa darmi i riferimenti?
Se come ritengo possibile, la normativa tecnica di riferimento (specialmente per le tappatrici) non esista, io ritengo sia difficoltoso rendere conforme la macchina, anche perché banalmente ... renderla conforme a cosa?
Nel caso in cui non esistesse una normativa tecnica di riferimento, io intenderei inserire nel DVR (che sarà realizzato secondo le procedure std) una parte specifica (magari come documento allegato) dedicata alle attrezzature utilizzate (quelle menzionate in elenco).
Dal documento specifico si evinceranno i pericoli derivanti dall'utilizzo delle macchine, i rischi ed eventualmente le misure di prevenzione e protezione (con particolare riferimento alle istruzioni operative di sicurezza per l'utilizzo della singola macchina).
Secondo voi può bastare ?
Grazie a tutti.
Gibbosky
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Adeguamento macchine
Quanto meno ai requisiti minimi di sicurezza. Come dire, se c'è un organo in movimento che può arrecare danno, come minimo va impedito il contatto involontario.gibbo39 ha scritto:Se come ritengo possibile, la normativa tecnica di riferimento (specialmente per le tappatrici) non esista, io ritengo sia difficoltoso rendere conforme la macchina, anche perché banalmente ... renderla conforme a cosa?
![:smt023](./images/smilies/023.gif)
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
... non vorrei farla più complicata di quello che è, ma il testo dell'articolo 70, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 indica una deroga per le macchine "messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari ... ", per le quali è sufficiente adeguarle ai requisiti generali di sicurezza indicati nell'Allegato V.
Io temo che non puoi riprendere vecchie attrezzature non utilizzate per anni e farle funzionare oggi utilizzando questa deroga, perché di fatto le metteresti ora a disposizione dei lavoratori, e non "antecedentemente" all'entrata in vigore del Decreto Presidente Repubblica n. 459 del 27.04.1996.
Correggimi se sbaglio.
Ciao
Marco
Io temo che non puoi riprendere vecchie attrezzature non utilizzate per anni e farle funzionare oggi utilizzando questa deroga, perché di fatto le metteresti ora a disposizione dei lavoratori, e non "antecedentemente" all'entrata in vigore del Decreto Presidente Repubblica n. 459 del 27.04.1996.
Correggimi se sbaglio.
Ciao
Marco
Ciao Marco,
Come mi ha infatti tempestivamente fatto notare Bohr, che cito:
A questa valutazione, come di consueto, seguiranno delle misure di prevenzione e protezione delle quali saranno parte integrante le misure di adeguamento all'allegato V del TU.
Credo che in pratica coincidiamo nel pensiero... ed anche con quello di Bohr.
Ciao e grazie
Gibbosky
Non sbagli affatto !... non vorrei farla più complicata di quello che è, ma il testo dell'articolo 70, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 indica una deroga per le macchine "messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari ... ", per le quali è sufficiente adeguarle ai requisiti generali di sicurezza indicati nell'Allegato V.
Io temo che non puoi riprendere vecchie attrezzature non utilizzate per anni e farle funzionare oggi utilizzando questa deroga, perché di fatto le metteresti ora a disposizione dei lavoratori, e non "antecedentemente" all'entrata in vigore del Decreto Presidente Repubblica n. 459 del 27.04.1996.
![:smt002](./images/smilies/002.gif)
Come mi ha infatti tempestivamente fatto notare Bohr, che cito:
E' mia intenzione procedere secondo una valutazione dei rischi classica, della quale farà parte anche la valutazione dei rischi associati ai pericoli presentati dalle macchine che faranno parte della linea produttiva.Quanto meno ai requisiti minimi di sicurezza. Come dire, se c'è un organo in movimento che può arrecare danno, come minimo va impedito il contatto involontario.
A questa valutazione, come di consueto, seguiranno delle misure di prevenzione e protezione delle quali saranno parte integrante le misure di adeguamento all'allegato V del TU.
Credo che in pratica coincidiamo nel pensiero... ed anche con quello di Bohr.
Ciao e grazie
Gibbosky
Ciao Marco,
mi potresti spiegare meglio in cosa diverge
ciò che diciamo?
Ritengo che tu possa riferirti ad una vera e propria
perizia sul l'adeguamento delle macchine?
Se è questo che intendi non sono del parere
che sia necessaria... O quantomeno ritengo
che inserendolo nel DVR non si commetta nulla di errato.
Grazie
mi potresti spiegare meglio in cosa diverge
ciò che diciamo?
Ritengo che tu possa riferirti ad una vera e propria
perizia sul l'adeguamento delle macchine?
Se è questo che intendi non sono del parere
che sia necessaria... O quantomeno ritengo
che inserendolo nel DVR non si commetta nulla di errato.
Grazie
Se non puoi utilizzare la deroga indicata nell'articolo 70, comma 2 del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008, allora devi portare le "macchine" a rispettare pienamente i requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'Allegato I al Decreto Legislativo n. 17 del 27.01.2010 (articolo 70, comma 1) ammesso e non concesso che la Direttiva Macchine sia l'unica direttiva comunitaria di prodotto applicabile.
Ciao Marco,
io ritengo che si possa essere in deroga secondo il 70 comma 2, visto che le macchine sono state costruite molto... ma molto antecedentemente alla DM e non credo che all'epoca nella quale sono state costruite (io credo... ma devo indagare) negli anni '50.
Per cui rimane il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, riportati nell'allegato V del TU.
Quindi credo che se si applica la 12100 di pari passo per identificare i pericoli insiti nella macchina, i rischi ad essi correlati e le misure di prevenzione e protezione per eliminarli/controllarli, il tutto confezionando un DVR (procedure std) con un allegato specifico per le tre macchine, dovremmo esserci.
Tu non sei d'accordo?
Ciao e grazie.
Gibbosky
io ritengo che si possa essere in deroga secondo il 70 comma 2, visto che le macchine sono state costruite molto... ma molto antecedentemente alla DM e non credo che all'epoca nella quale sono state costruite (io credo... ma devo indagare) negli anni '50.
Per cui rimane il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, riportati nell'allegato V del TU.
Quindi credo che se si applica la 12100 di pari passo per identificare i pericoli insiti nella macchina, i rischi ad essi correlati e le misure di prevenzione e protezione per eliminarli/controllarli, il tutto confezionando un DVR (procedure std) con un allegato specifico per le tre macchine, dovremmo esserci.
Tu non sei d'accordo?
Ciao e grazie.
Gibbosky