Salve a tutti, ho da porre una serie di questioni che riguardano un mio cliente e dal punto di vista antincendio, materia che mastico ma di cui non mi dichiaro esperto dal punto di vista delle pratiche c/o VVF.
Ad ogni modo, riporto schematicamente quanto segue:
- Committente che ha sotto la propria disponibilità giuridica una rimessa costituita da un piano terra chiuso da solaio e 2 pareti ma aperto su gli altri due lati, il primo lato dà sullo spazio che congiunge con rampa di ingresso e l'altro lato su spazio aperto molto grande. Lo spazio del piano terra chiuso su 2 lati è usato a posteggio mezzi così come il lato aperto esterno. Sempre all'interno di questo spazio al piano terra, c'è un locale officina chiuso su 4 lati. Il tutto si completa con rampa esterna che conduce a piano superiore chiuso su 4 lati con 9 stalli per posteggio (come da vecchia norma), delimitati da new jersey essendo spazio molto più grande che il committente ha "diciamo" inibito in questo modo per evitare rogne.
- Il mio cliente A ha contratto di appalto per manutenzioni varie a mezzi del committente, usa l'officina e provvede al posteggio delle vetture.
Il Committente non ha mai chiesto il CPI, in quanto, almeno fino alla precedente normativa, lo spazio al primo piano è per 9 veicoli e al piano terra non si applicherebbe l'obbligo di richiesta ai VVF ricadendo unicamente nel D.M. 1 feb 86, quindi questa è la sua interpretazione.
Quesiti e dubbi:
- E' ovvio che il CPI, se obbligatorio, spetta al committente, essendo A un affidatario con contratto e applicazione art.26 ecc., senza fitti o cose simili o attribuzioni in contratto, e credo che su questo non ci sia nulla da aggiungere.
- Se gli spazi complessivi al piano superiore, comprensivi degli stalli + spazi di manovra, superano i 300mq, come io credo che si superino abbondantemente, ciò implica senza scusanti che in ogni caso vada obbligatoriamente regolarizzata la questione con pratica VVF, ma a queste superfici devo sommare quelle al piano inferiore e gli spazi esterni dello stesso piano inferiore adibiti a parcheggio o per le caratteristiche che hanno non rientrano?
- Lo spazio chiuso con new jersey "andrebbe" calcolato atteso che di fatto lo spazio è molto ma molto più grande di quello utilizzato dal mio cliente? La questione non è semplice, esiste un verbale del committente che ci dice di usare solo lo spazio interno ai new jersey, se ricordo bene anche nel duvri, ma non c'è una vera compartimentazione e spesso anche i loro autisti (e quindi non quelli del mio cliente) invadono tale ulteriore spazio per fare manovra molto allegramente
- sulle aliquote di rimessa "mista", ove credo ci troviamo in tale caso, con spazi completamente chiusi (primo livello) + spazi semichiusi (piano terra con 2 lati aperti) + spazi completamente aperti, in che limite si applica il punto 75 e il DM 1 feb 86?
- Ammesso che per gli spazi non completamente chiusi (piano terra con 2 lati aperti) e per quelli completamente aperti, ma adibiti a posteggio, non ricadano nei casi previsti dal punto 75, le distanze di sicurezza per l'uscita su strada pubblica come vanno computati? Mi riferisco specificatamente all'area completamente aperta che dal punto più vicino ha almeno 200m prima di giungere alla rampa di ingresso.
Grazie a chi vorrà aiutarmi
Saluti
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Autorimessa, CPI e situazione complessa
Senza un disegno della situazione fatico un pò a capire tutto, ma proviamo a rispondere.
Piano primo: è senza dubbio un'autorimessa e se >300mq soggetta a controllo; attenzione che se non hai delle vere e proprie compartimentazioni, tutto il piano contribuisce a tale superficie (altrimenti dovresti appunto avere delle tramezzature EI a dividere l'autorimessa da ciò che non lo è).
Piano terra: secondo me non è applicabile la deroga concessa dal dm 01/02/86 sulle tettoie aperte su due lati, in quanto il fabbricato che descrivi non è certo una tettoia, sia per dimensioni che per costruzione: la tettoia non ha un piano soprastante, ha dimensioni limitate e tali da non creare alcun problema per l'esodo e che non comporta la necessità di intervento da parte dei soccorritori (quindi nessura richiesta di resistenza al fuoco delle strutture).
Quindi anche il piano terra, per tutta la parte coperta è classificabile come autorimessa.
L'area esterna su spazio scoperto non è computabile come autorimessa.
Piano primo: è senza dubbio un'autorimessa e se >300mq soggetta a controllo; attenzione che se non hai delle vere e proprie compartimentazioni, tutto il piano contribuisce a tale superficie (altrimenti dovresti appunto avere delle tramezzature EI a dividere l'autorimessa da ciò che non lo è).
Piano terra: secondo me non è applicabile la deroga concessa dal dm 01/02/86 sulle tettoie aperte su due lati, in quanto il fabbricato che descrivi non è certo una tettoia, sia per dimensioni che per costruzione: la tettoia non ha un piano soprastante, ha dimensioni limitate e tali da non creare alcun problema per l'esodo e che non comporta la necessità di intervento da parte dei soccorritori (quindi nessura richiesta di resistenza al fuoco delle strutture).
Quindi anche il piano terra, per tutta la parte coperta è classificabile come autorimessa.
L'area esterna su spazio scoperto non è computabile come autorimessa.
Grazie Terminus.
Inizio col dire che hai perfettamente ragione sulla complessità, ma per motivi di sensibilità e privacy non posso pubblicare alcuno stralcio planimetrico.
Ma direi che ci hai azzeccato, nel senso che, dimenticavo di dire, il piano terra coperto da solaio è completamente strutturale, anche se aperto su due lati, ed il piano superiore che descrivevo coi 9 stalli è in pratica il solaio del piano terra e di pari dimensioni (credo intorno ai 1000mq), quindi non parliamo assolutamente di tettoia.
E' interessante quello che dici e mi interessa moltissimo la questione "compartimentazione" del piano superiore. Nel senso che di questi 1000mq il committente ne ha assegnati solo una piccola parte marginale prospiciente alla rampa di accesso (a mio avviso da sola già superiore a 300mq complessivi di spazi di manovra, stiamo verificando), dividendolo solo con dei classici new jersey per impedire, diciamo, l'accesso volontario nello spazio complessivo disponibile (eludibilissimo). In pratica i 1000mq di sopra sono completamente senza compartimentazioni e solo con pilastri, per cui vorrei sapere se normativamente c'è anche un solo motivo per cui, a prescindere dagli accordi e le intese tra cliente e committente, nei fatti l'interezza non si computerebbe ma solo l'area assegnata. Se lo vogliamo dire in altre parole, mi interesserebbe molto conoscere il punto di norma o chessò una circolare esplicativa che a prescindere da tutto mi "costringe" a dover considerare tutta l'area come partecipante alla superficie, quindi che non sarebbe valevole alcun documento/verbale che sulla carta obbliga una disposizione diversa. Questo è importante nel caso in cui il mio cliente volesse agire contro il committente, in quanto in tal caso, se ricordo bene le date in cui doveva adeguarsi, sarebbe già da un po' fuori legge.
Grazie!
Inizio col dire che hai perfettamente ragione sulla complessità, ma per motivi di sensibilità e privacy non posso pubblicare alcuno stralcio planimetrico.
Ma direi che ci hai azzeccato, nel senso che, dimenticavo di dire, il piano terra coperto da solaio è completamente strutturale, anche se aperto su due lati, ed il piano superiore che descrivevo coi 9 stalli è in pratica il solaio del piano terra e di pari dimensioni (credo intorno ai 1000mq), quindi non parliamo assolutamente di tettoia.
E' interessante quello che dici e mi interessa moltissimo la questione "compartimentazione" del piano superiore. Nel senso che di questi 1000mq il committente ne ha assegnati solo una piccola parte marginale prospiciente alla rampa di accesso (a mio avviso da sola già superiore a 300mq complessivi di spazi di manovra, stiamo verificando), dividendolo solo con dei classici new jersey per impedire, diciamo, l'accesso volontario nello spazio complessivo disponibile (eludibilissimo). In pratica i 1000mq di sopra sono completamente senza compartimentazioni e solo con pilastri, per cui vorrei sapere se normativamente c'è anche un solo motivo per cui, a prescindere dagli accordi e le intese tra cliente e committente, nei fatti l'interezza non si computerebbe ma solo l'area assegnata. Se lo vogliamo dire in altre parole, mi interesserebbe molto conoscere il punto di norma o chessò una circolare esplicativa che a prescindere da tutto mi "costringe" a dover considerare tutta l'area come partecipante alla superficie, quindi che non sarebbe valevole alcun documento/verbale che sulla carta obbliga una disposizione diversa. Questo è importante nel caso in cui il mio cliente volesse agire contro il committente, in quanto in tal caso, se ricordo bene le date in cui doveva adeguarsi, sarebbe già da un po' fuori legge.
Grazie!
"detto così è semplice e infatti lo è detto così" B.P.
Puoi leggere attentamente il punto 3.4.1 ed il punto 3.5.2 del DM 01/02/86, i quali riportano che:
3.4.1
I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture non separanti non combustibili di tipo R 90. Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio devono essere di tipo non inferiore a REI 90 e per gli autosili non inferiore a REI 180.
3.5.2
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali di attività ad altra destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile abitazione e di altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo di aperture con porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno di autochiusura.
Quindi lo spazio non destinato ad autorimessa deve essere da questa separato con strutture qualificate, altrimenti è tutta autorimessa.
3.4.1
I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture non separanti non combustibili di tipo R 90. Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio devono essere di tipo non inferiore a REI 90 e per gli autosili non inferiore a REI 180.
3.5.2
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali di attività ad altra destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile abitazione e di altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo di aperture con porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno di autochiusura.
Quindi lo spazio non destinato ad autorimessa deve essere da questa separato con strutture qualificate, altrimenti è tutta autorimessa.
Scusami Terminus, intanto grazissime, nelle more di quanto mi scrivi, considerando che andrei quindi a considerare i mq totali in luogo del numero di stalli, in ogni caso il committente avrebbe tempo fino al prossimo ottobre per adeguarsi? Se non erro c'è stata ulteriore proroga con il decreto del fare...
![saluto :smt039](./images/smilies/039.gif)
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"detto così è semplice e infatti lo è detto così" B.P.
Si, ma questa proroga vale solo per quelle attività preesistenti al DPR 151/11 e che non erano prima soggette a controllo (quindi non rientravano nell'elenco del DM 16/02/82).
Se l'attività è successiva al DPR 151/11 oppure se era comunque ricompresa nel DM 16/02/82, è già "fuori legge".
Se l'attività è successiva al DPR 151/11 oppure se era comunque ricompresa nel DM 16/02/82, è già "fuori legge".