Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

Cambio ditta esecutrice

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
Avatar utente
Benxa
Messaggi: 9
Iscritto il: 29 apr 2014 17:58

Sto seguendo un cantiere da progettista e DL. Ha eseguito parte dei lavori un'unica impresa, che però ad un certo punto ha rinunciato a proseguire. Nel caso in cui alla prima ditta esecutrice ne subentri un'altra (sostituendola), devo pensare di redarre il PSC? Ovvero: le ditte sono due e quindi va redatto il PSC oppure il fatto che la prima rinunci all'incarico, mi permette di non redarre il PSC?
Avatar utente
Bohr
Messaggi: 2904
Iscritto il: 25 giu 2007 08:48
Località: VI - BG

Rinuncia quindi non c'è.
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
Avatar utente
El Sander
Messaggi: 1473
Iscritto il: 11 ago 2010 15:25
Località: Solaro - MI

Non sono molto esperto in materia, ma non si intendono almeno due imprese durante tutto l'arco di apertura del cantiere ?
:smt006
Avatar utente
Benxa
Messaggi: 9
Iscritto il: 29 apr 2014 17:58

E' lo stesso dilemma a cui non riesco a dare risposta:
a) le imprese nell'arco dello stesso cantiere sono effettivamente due, per cui, da 81/2008 è necessario redarre un PSC
b) se l'unica impresa che lavora in cantiere rinuncia a proseguire ai lavori (lasciando quindi il cantiere "vacante") e subentra una seconda "unica" impresa, mi viene da pensare che di fatto non ci siano gli estremi per redarre il PSC
Il punto è che non riesco a trovare alcun riferimento a riguardo...
Avatar utente
givi
Messaggi: 1913
Iscritto il: 18 giu 2008 23:47

So che non vi piace ma 81 allal mano art. 90 c 3, 4 e 5 rispondono chiaramente.
givi
"... se sbaglio mi corriggerete!"
Avatar utente
larsim
Messaggi: 2045
Iscritto il: 14 mag 2008 10:08
Località: Casnà

a prescindere che il verbo è redigere e non redarre

il TU ha espressamente previsto che per la nomina del CSE sia sufficiente la presenza anche non contemporanea di almeno due imprese esecutrici.
pertanto.. non vedo possibili incertezze.

in questo caso, chiaramente, niente CSP.

:smt006
"When a finger points at the sky, the imbeciles look at the finger"
Avatar utente
Giuliano
Messaggi: 1480
Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

Alla lettera forse ci vuole il CSE, ma nella sostanza,secondo me non c'è niente da coordinare. Un unica impresa si coordina da sola, e qui è sicuramente  impresa  unica perchè la seconda impresa sostituisce completamente la prima.
Avatar utente
manitou
Messaggi: 8
Iscritto il: 27 ott 2014 15:33

la seconda sostituisce la prima ma la prima ha già svolto lavori quindi "presenza di due imprese non contemporaneamente"  
io la interpreto in questo modo
PSC e CSE da farsi
Avatar utente
arkriki
Messaggi: 14
Iscritto il: 04 lug 2014 10:12

Mi pare assurdo, tuttavia, che si debba nominare un CSE in caso di nomina di una seconda impresa ANCHE non contemporanea.
Mi spiego: poniamo il caso che io affidi i lavori edili ad una impresa X che fa tutto ad esclusione della posa dei pavimenti in parquet.
L'impresa X finisce il suo lavoro, se ne va senza dover tornare più.
Nomino l'impresa per i parquet e mi scatta l'obbligo: ma per coordinare cosa?! C'è sempre e solo una impresa in cantiere.......
Avatar utente
manitou
Messaggi: 8
Iscritto il: 27 ott 2014 15:33

assurdo o non assurdo l' 81/08 parla chiaro   "piu' imprese anche se non contemporaneamente"
Rispondi

Torna a “Cantieri temporanei o mobili - Edilizia”