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Registri antincendio

In questo Forum verranno aperte discussioni su questioni eminentemente tecniche relative a impianti, macchine, rumore, vibrazioni, ATEX, prevenzione incendi, ecc...
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Sky20
Messaggi: 12
Iscritto il: 13 gen 2015 11:57
Località: Ancona

Buongiorno a tutto il forum,
vi chiedo un ragguaglio: per la tenuta di un registro antincendio (manutenzioni estintori, evacuatori di fumo, porte rei, etc.) è possibile incaricare (ovvero affidarlo per esigenze organizzative considerato che il datore di lavoro non ha il dono dell'ubiquità) anche a chi non riveste qualifica di addetto all'emergenza formato? A prima vista io direi di si dato che si tratta di un'incombenza che concerne più un'attività da ufficio (ovvero la tenuta in ordine di un documento sulle manutenzioni effettuate) che un'attività per cui debba esserci precisa formazione ai sensi di legge.
Inoltre: è possibile affidare, a chi non è addetto antincendio, un'attività di semplice sorveglianza (non controllo ai fini manutentivi) dei dispositivi antincendio? Penso a cose come:
- se l'estintore c'è o non c'è;
- se c'è il cartellino della manutenzione compilato;
e cose di questo genere.
Grazie in anticipo
Giuseppe
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weareblind
Messaggi: 3196
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Puoi fare totalmente come vuoi. Non c'è nessun obbligo di legge.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
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Terminus
Messaggi: 916
Iscritto il: 28 nov 2007 18:34
Località: Umbria

E' vero, non ci sono indicazioni di legge.
Ma si presuppone che l'incaricato sia in grado di fare la sorveglianza periodica e che sappia verificare se viene fatto correttamente il controllo periodico di legge da parte delle ditte esterne.
Insomma gli si deve dare un minimo di formazione in materia, ed è bene che sia formalizzata per essere opposta a terzi.
Nelle more il DdL potrebbe anche incorrere nella culpa in eligendo.
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nokie
Messaggi: 3
Iscritto il: 07 mar 2013 16:04

Il registro sembra che non sia nemmeno obbligatorio secondo quanto riportato qua sotto
secondo voi?


Il tema del registro antincendio, dei soggetti obbligati ad averlo e  compilarlo ha sempre suscitato da parte dei nostri lettori molto interesse. Ed è per questo motivo che - con riferimento anche alla recente bozza del futuro Testo Unico sulla Prevenzione Incendi, che ha tra i suoi obiettivi anche la semplificazione e riduzione degli oneri di prevenzione incendi - PuntoSicuro ha pubblicato in questi mesi diverse interviste di approfondimento.

La prima a Dario Domenighini, amministratore della CMA Sistemi Antincendio;  e la seconda a Calogero Turturici, Comandante dei Vigili del Fuoco di Asti, che sul tema sul tema del registro dei controlli/registro antincendio è intervenuto più marginalmente. Nel frattempo abbiamo anche posto alcune domande sul registro e sugli obblighi derivanti all’Ing. Claudio Giacalone, Dirigente addetto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano, di cui riportiamo brevemente la risposta.


Secondo la previgente normativa del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 [1], tutte le attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco avevano l’obbligo di tenere il registro dei controlli antincendio.

Il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 [2] ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Pertanto la tenuta del registro dei controlli antincendio, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è oggi regolamentata dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in maniera diversa rispetto a quanto precedentemente stabilito dal D.P.R. 37/08.

Secondo l’art. 6 del D.P.R. 151/11, gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, hanno l'obbligo di annotare in un apposito registro i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e attrezzature antincendio, nonché l'informazione ai lavoratori.

Si evince pertanto che l’obbligo di adottare il registro dei controlli antincendio è solo a carico dei titolari di attività che non rappresentano luoghi di lavoro quali, ad esempio, edifici civili, autorimesse, impianti per la produzione di calore condominiali.

Invece, per i luoghi di lavoro, soggetti all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non è necessario adottare il registro dei controlli, in quanto la disciplina dei controlli è già regolamentata dallo stesso D.Lgs. 81/08.

Si riporta di seguito il testo dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151:

Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151
(...)
Art. 6
Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività
1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
(...)


Ing. Claudio Giacalone
Dirigente addetto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano
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Terminus
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Iscritto il: 28 nov 2007 18:34
Località: Umbria

Io ci andrei cauto a dire una cosa del genere.
E' vero che il comma 2 dell'art.6 fa riferimento al comma 1, il quale riguarda le attività fuori dal TU 81/08 (si tratta dell'ennesimo errore dei nostri fenomenali legislatori ??).
E' vero che esplicitamente il TU 81/08 non cita tale registro, nè lo fa il DM 10/03/98 (l'ho appena riletto ora per sincerarmene).
Il DM 22/12/12 invece al punto 3.3 ne parla esplicitamente (pur rimandando sempre al TU 81/08).
Le norme tecniche vigenti (per esempio UNI 10779, UNI EN 12845, UNI 9795) prevedono un registro per i controlli e manutenzioni sugli impianti.
La bozza 2014 del futuro TU antincendio, parla esplicitamente di tale registro al punto 9.6.2.

Comunque è certo che debba essere svolta la sorveglianza, il controllo periodico e la manutenzione e che tali attività debbano essere fatte in ottemperanza alle norme tecniche relative ai vari impianti.

Il titolare/DdL deve poter dimostrare a terzi il corretto adempimento degli obblighi di legge, dal che discende che debba tenere da qualche parte una bella raccolta di rapporti almeno sui controlli periodici semestrali fatti dalle ditte specializzate, sugli interventi di manutenzione nonchè sui guasti (per la sorveglianza forse si potrebbe soprassedere, ma si ritorna al problema di assicurare in ogni momento l'efficienza dei sistemi e di dimostrare a terzi che si è fatto quanto dovuto in merito).
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SIC1945
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Iscritto il: 21 giu 2009 10:21
Località: Milano

Come già detto altre volte, basta applicare l'art. 71 dell'81 e ... siamo a posto!
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Terminus
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Iscritto il: 28 nov 2007 18:34
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Peccato che gli impianti di protezione attiva non possano essere definiti "attrezzature di lavoro", coma da art.69, dato che non attuano un processo produttivo.
Anzi se non lavorano mai è meglio ..... :smt001
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Sky20
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Iscritto il: 13 gen 2015 11:57
Località: Ancona

Sapevo dell’art. 6 del D.P.R. 151/11 ma credo, in linea con quanto sostiene Terminus, che la questione, uscita dalla porta, rientri dalla finestra considerato che il DdL atteso quanto porta l'art. 71 del dpr 81/2008, deve comunque poter dimostrare a terzi che sia fatta l'idonea manutenzione.
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birdofprey
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Iscritto il: 27 apr 2011 11:18

Il registro deve esserci. Non scherziamo.

La tenuta del registro dei controlli è un obbligo delegabile ed il DL è pertanto libero di delegarlo a chi gli pare a piace.

Ricordo tuttavia che il DL può essere sempre chiamato a dimostrare di aver scelto in modo oculato e mi sembra evidente che tale dimostrazione risulti più facile su un RSPP o su un Addetto AI o su un Preposto rispetto ad un semplice lavoratore il quale può dire davanti al PM "A me nessuno ha mai spiegato come è fatto un estintore e cosa dovevo controllare. Io firmavo e basta..."
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Terminus ha scritto: Le norme tecniche vigenti (per esempio UNI 10779, UNI EN 12845, UNI 9795) prevedono un registro per i controlli e manutenzioni sugli impianti.
Incredibile, ho l'occasione di beccare Terminus sulle questioni della prevenzione incendi :)
Scherzi a parte, la risposta è in quello che hai già detto tu, completata dall'art. 4 del DM 10 marzo 1998
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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