La valutazione del rischio chimico va fatta per sostanza o prodotto?? qualora il prodotto non sia cancerogeno perchè contiene meno dello 0,1 % dell'agente cancerogeno come bisogna procedere? si deve applicare comunque il Capo II del Decreto 81?
Grazie
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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La valutazione del rischio chimico va fatta per sostanza ??
grazie perchè un ispettore dell'asl ha contestato il DVR dicendo che la valutazione per prodotto può essere ammessa solo se non si può risalire ai componenti presenti nello stesso. Il Decreto 81 parla di agenti chimici che comprende anche i miscugli..o sbaglio?
allora ho effettuato la valutazione del rischio chimico considerando le frasi di rischio o indicazioni di pericolo presenti nelle sds del prodotto. L'ispettore dell'asl ha contestato questo metodo dicendo che la valutazione va fatta per singola sostanza e non per prodotto commerciale.
leggendo questa discusione mi è venuto un dubbio per quanto riguarda la valutazione del rischio chimico, durante un corso sulla nuova classificazione degli agenti chimici il docente ha affermato che la valutazione va fatta nel caso delle miscele temendo conto dei componenti.
Quindi se ho una miscela che non è classificata con frasi R/H in ogni caso devo tener conto se sono presenti dei component che invece lo sono.
la cosa mi interessa perchè sono un portatore sano di movarisch e quindi ho fatto un prova con un prodotto (miscela) che con la vecchia classificazione risultava R36, ed il rischio risulta irrilevante per la salute.
Con CLP il prodotto non è classificato ed inserendo i componenti del prodotto risulta rischio non irrilevante per la salute.
Ringrazio anticipatamente per pazienza e disponibilità
Quindi se ho una miscela che non è classificata con frasi R/H in ogni caso devo tener conto se sono presenti dei component che invece lo sono.
la cosa mi interessa perchè sono un portatore sano di movarisch e quindi ho fatto un prova con un prodotto (miscela) che con la vecchia classificazione risultava R36, ed il rischio risulta irrilevante per la salute.
Con CLP il prodotto non è classificato ed inserendo i componenti del prodotto risulta rischio non irrilevante per la salute.
Ringrazio anticipatamente per pazienza e disponibilità
adesso tento di fare un esempio il più conciso e veloce possibile per interpretare, sia pure a modo mio, quello che suppongo intendesse il signor ASL contestatore e, dedurrei, abbia inteso sic.
Ipotizziamo che presso la ditta A si usino 6 tipi di prodotti vernicianti, in quantità di 250 gr/die ciascuno, e 3 prodotti diluenti in quantità pari a 500 gr/die ciascuno tra diluizione della vernice e pulizia dei sistemi applicativi.
Se io nell'algoritmo ci metto questi valori come "singoli utilizzi" ed hanno una frase di rischio diciamo "tranquillizzante"- e quindi sempre per ipotesi diciamo classificati soltanto "nocivo per inalazione"- potrei avere per ciascuno di essi un risultato di "irrilevanza" espositiva.
Ma se questi prodotti vernicianti sono miscele contenenti gli stessi solventi presenti in tutto o in parte nei prodotti diluenti, cosa più che verosimile, non è il signor ASL a dirmi che li devo valutare cumulativamente bensì è l'art. 223 comma 3 del coso 81.
insomma, come avrebbe detto Totò, "è la somma che fa il totale", concetto espresso in maniera decisamente più tecnica anche dalla norma UNI EN 689 che al punto 5.4 dice:
Nel caso di valutazione algoritmica, dipende un po' dagli schemi di ciascun sistema, ma ipotizzando la presenza delle sostanze X, Y e Z in tutte o in parte delle miscele-vernici e delle miscele-diluenti, la quantità giornaliera da considerare è la somma dei tenori di X, Y e Z.
spero di essere riuscita nel mio intento.
peraltro, più semplice di così non sono capace non solo di dirlo, ma nemmeno di pensarlo.
Ipotizziamo che presso la ditta A si usino 6 tipi di prodotti vernicianti, in quantità di 250 gr/die ciascuno, e 3 prodotti diluenti in quantità pari a 500 gr/die ciascuno tra diluizione della vernice e pulizia dei sistemi applicativi.
Se io nell'algoritmo ci metto questi valori come "singoli utilizzi" ed hanno una frase di rischio diciamo "tranquillizzante"- e quindi sempre per ipotesi diciamo classificati soltanto "nocivo per inalazione"- potrei avere per ciascuno di essi un risultato di "irrilevanza" espositiva.
Ma se questi prodotti vernicianti sono miscele contenenti gli stessi solventi presenti in tutto o in parte nei prodotti diluenti, cosa più che verosimile, non è il signor ASL a dirmi che li devo valutare cumulativamente bensì è l'art. 223 comma 3 del coso 81.
insomma, come avrebbe detto Totò, "è la somma che fa il totale", concetto espresso in maniera decisamente più tecnica anche dalla norma UNI EN 689 che al punto 5.4 dice:
e al merito l'ACGIH da tempo ha formulato la ipotesi del "TLV-Miscela" ottenuto sommando le concentrazioni di ciascuna sostanza (quindi, dei vari singoli componenti dei prodotti che sono miscele) divisi ciascuno per il proprio valore limite: C1/VL1 + C2/VL2+ C3/VL3 +.... Cn/VLn, somma che se supera l'unità sta ad indicare il superamento della soglia di rischio, al di sotto dell'unità sta ad indicare che si è entro la soglia teorica di sicurezza, ma per arrivare all'irrilevanza del rischio occorrerà utilizzare o un valore frazionario convenzionale (di solito, sommatoria < 0,1 - 0,01) oppure ove noti i DNEL usare quelli al denominatore delle frazioni sopra riportate al posto dei VL.5.4 Esposizione a miscele
Se gli addetti sono esposti contemporaneamente o in tempi successivi a più di un agente, è necessario tenerne conto.
Nel caso di valutazione algoritmica, dipende un po' dagli schemi di ciascun sistema, ma ipotizzando la presenza delle sostanze X, Y e Z in tutte o in parte delle miscele-vernici e delle miscele-diluenti, la quantità giornaliera da considerare è la somma dei tenori di X, Y e Z.
spero di essere riuscita nel mio intento.
peraltro, più semplice di così non sono capace non solo di dirlo, ma nemmeno di pensarlo.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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