Buongiorno, forse mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua, ma mi è venuto un dubbio. Come tutti sanno (almeno, qui dalle mie parti tutti la sanno così la storia), per i ponteggi in configurazione "standard", che seguono lo schema del libretto, senza rete, senza parasassi, senza piani di carico ecc. ecc., serve 1 ancoraggio ogni 21,6 mq di facciata, ovvero ogni "due piani ed ogni tre campi" (questa è la dicitura che è scritta ad esempio sull'Autorizzazione Ministeriale Edilponte, ma comunque anche in altre).
Tuttavia, nel D.Lgs. 81/08, all'art. 125, comma 6, si dice che gli ancoraggi debbano essere in misura di almeno 1 ogni due piani ed ogni due montanti. Quindi, se tanto mi da tanto, ogni 14,4 mq (4x3,60 m).
Pertanto, c'è qualcosa che mi sfugge, oppure le varie Autorizzazioni Ministeriali dovrebbero essere aggiornate a questo valore riportato nell'81/08?? Forse in molte già sono state aggiornate e semplicemente io non lo sapevo (quella che dicevo prima, è del 2005...). Cosa vi risulta?
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Ponteggi: quanti ancoraggi??
Ciao Ares78,
Ti sfugge solo una cosa: l'Art. 125 si trova nella Sezione IV: Ponteggi in Legname ed altre opere provvisionali, mentre i ponteggi metallici sono nella Sezione V: Ponteggi fissi.
Buon lavoro :smt023
Ti sfugge solo una cosa: l'Art. 125 si trova nella Sezione IV: Ponteggi in Legname ed altre opere provvisionali, mentre i ponteggi metallici sono nella Sezione V: Ponteggi fissi.
Buon lavoro :smt023
Non è importante il colore del gatto, ma il numero di topi che riesce a catturare. (Mao Tse-Tung)...
Per una risposta esaustiva al tuo quesito si deve effettuare una ricostruzione storica della normativa.
1956: il DPR 164 riporta all'art. 20 (siamo nel Capo IV impalcature in legname) comma 6: Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, mentre non fornisce nessuna indicazione sulla disposizione degli ancoraggi per i ponteggi metallici fissi di cui al Capo V.
All'Art. 38 comma 4 asserisce: Per i ponteggi metallici valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno.
1968: Gli ancoraggi ogni 22 mq verranno successivamente introdotti dal DM 2 settembre 1968 come misura alternativa all'Art. 36 comma 4 del DPR 164/56 (Capo V ponteggi metallici fissi) che dispone: per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.
2008: il D.Lgs. 81/2008 recepisce integralmente il DPR 164/56 ma non la misura alterntiva prevista dall'Art.4 del DM 2 settembre 1968; infatti all'art. 136 comma 3 si legge: Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto, ma non la alternativa dell'ancoraggio ogni 22 mq di ponteggio.
Allego un .pdf con le morme citate, chiedendoti di leggerle e di segnarmi eventuali imprecisioni.
A conclusione di quanto citato, alla data odierna non vi è nessun obbligo di legge che prevede un ancoraggio ogni 22 mq, tantomeno ogni 14 mq, nè per i ponteggi metallici, nè per i ponteggi in legno .
1956: il DPR 164 riporta all'art. 20 (siamo nel Capo IV impalcature in legname) comma 6: Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, mentre non fornisce nessuna indicazione sulla disposizione degli ancoraggi per i ponteggi metallici fissi di cui al Capo V.
All'Art. 38 comma 4 asserisce: Per i ponteggi metallici valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno.
1968: Gli ancoraggi ogni 22 mq verranno successivamente introdotti dal DM 2 settembre 1968 come misura alternativa all'Art. 36 comma 4 del DPR 164/56 (Capo V ponteggi metallici fissi) che dispone: per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.
2008: il D.Lgs. 81/2008 recepisce integralmente il DPR 164/56 ma non la misura alterntiva prevista dall'Art.4 del DM 2 settembre 1968; infatti all'art. 136 comma 3 si legge: Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto, ma non la alternativa dell'ancoraggio ogni 22 mq di ponteggio.
Allego un .pdf con le morme citate, chiedendoti di leggerle e di segnarmi eventuali imprecisioni.
A conclusione di quanto citato, alla data odierna non vi è nessun obbligo di legge che prevede un ancoraggio ogni 22 mq, tantomeno ogni 14 mq, nè per i ponteggi metallici, nè per i ponteggi in legno .
- Allegati
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- NORMATIVA SUI PONTEGGI FISSI-2.pdf
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Non è importante il colore del gatto, ma il numero di topi che riesce a catturare. (Mao Tse-Tung)...