nel dubbio apro un nuovo thread, casomai chiedo al moderatore di "accorparlo" ad uno dei thread esistenti se lo ritiene opportuno.
Mi trovo ad esaminare l'adeguamento di una residenza psichiatrica (=struttura sanitaria in regime residenziale continuativo) da 19 posti letto, con superficie >500 m2.
il vecchio DM 18/09/02 all'art. 4 comma 4 (tuttora vigente) dice che si applicano le prescrizioni di cui al titolo IV.
il titolo IV del suddetto DM rimandava per le strutture con superficie >500 m2 alle prescrizioni vigenti per le aree di tipo C (quindi ad es. strutture REI 60, vani scala protetti, rivelazione incendi, ecc.).
il titolo IV del nuovo DM 19/03/15 dice invece (titolo IV capo I) che alle strutture non soggette ai controlli (quali appunto quella in oggetto, essendo sotto i 25 pl) si applicano le misure generali di cui al DM 10/03/98 (quindi si redige una VDR, che a priori non comporta l'obbligo di realizzare alcuna delle misure indicate in precedenza).
condividete?
la cosa mi risulta un pochettino straniante, perchè sono abituato ad un ambito normato in maniera prescrittiva, ed ora invece mi ritrovo una classe di strutture sanitarie in cui si riporta tutto alla VDR del singolo professionista, in qualche maniera "opinabile" (passatemi questo termine). inoltre sembra strano che in qualche modo si ritenga più rischioso un ambulatorio di superficie >500 m2 (che è normato prescrittivamente) rispetto a un RSA o una casa protetta o altra struttura con 24 pazienti magari non deambulanti (o con gravi problemi mentali come nel caso in oggetto, che non consentono certo loro di agire in modo autonomo in caso di emergenza, magari notturna).
tengo in elevata considerazione le vostre opinioni in merito, grazie.
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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