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Informazioni riguardo personale che fa abuso di alcol

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Makita

Buongiorno, ho un problema frequente con un dipendete che fa abuso di alcol e avrei bisogno di alcuni chiarimenti.
Premetto che la mia azienda è commercio al dettaglio di carni (macelleria), che con il mio dipendente ci ho già parlato svariate volte e che non ho ancora fatto alcuna sanzione disciplinare. A parole il mio dipendete mi ha detto che nelle ore di pausa cioè dalle 13 alle 16 è libero di fare quello che vuole mentre io sono convinto che debba arrivare a lavoro alle ore 16 completamente sobrio.

Ho letto il CCNL commercio e la normativa sull'ALCOL, nella quale però non riesco a capire se per far partire una sanzione disciplinare io sia obbligato a a far eseguire al MC un alcol test. Al momento per mettermi al riparo da ogni cosa ho assunto un investigatore privato che lo segue nel tragitto casa - lavoro perchè mi è stato consigliato.

Quindi il mio dubbio è sul come poter fare la sanzione disciplinare e poi ovviamente sul come poterlo licenziare per giusta causa. Grazie mille in anticipo.
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

c'è una cospicua confusione in questo post...
allora, far seguire un proprio dipendente da un investigatore privato per controllare abitudini individuali del lavoratore, quello sì che è contro legge!
la cosa si può giustificare, ma anche a fatica, se  e solo se si hanno fondati motivi di infedeltà aziendale (es: si dà ammalato da me ma poi va a sfasciare i quarti da un concorrente) o di sottrazione fraudolenta di beni aziendali: ma così farlo seguire per... ? per cosa? per vedere se va al bar?
Poi, la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo (che è nella fattispecie la figura giuridica giusta) sarebbero rappresentati da... da che? alle 16 -quando rientra- è alticcio/ubriaco?
la mansione di macellaio (ma addirittura nemmeno quella di addetto proprio alla macellazione) non rientra tra quelle per cui c'è il divieto di assunzione di alcol, e quindi su questo aspettto si applica la possibilità di assunzione di "modiche quantità" ai pasti, che è esattamente quella opposta dal suo dipendente.
Se lei ritiene che lo stato di alterazione occasionale da alcol (che non è sempre nè necessariamente una alcoldipendenza) sia rischiosa per il lavoratore stesso (es: si può sfettare una mano, ma dovrebbe avee comunque il guanto metallico antitaglio sulla mano di appoggio/mantenimento del trancio) o per altri, quando lo vede appunto alterato in maniera significativa l'unica è rivolgersi al 118 in questi termini.
Nofer
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sunray
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Iscritto il: 11 lug 2012 11:23

Facciamo un po' di chiarezza:
il DDL afferma che il dipendente abusa di alcol: lui è in stato di ebbrezza quando sta lavorando? E' visibilmente ubriaco?
Ricordiamoci sempre l'art. 15 del D.Lgs 81/08, misure generali di tutela e l'art. 18 comma 1 lett. c.
Quindi il DDL ha l'obbligo di tutelare se stesso, l'azienda e il lavoratore: lo deve rimandare a casa, a prescindere dalla mansione.
Passiamo alla mansione: il soggetto rientra nell'elenco di cui alla CU 16 marzo 2006? Se si, allora fai intervenire il medico competente ai sensi dell'art. 41 e dell'art. 15 Legge 125/2001 ( nota bene che non fa distinzione fra bevitore occasionale e alcolista cronico) o lo SPISAL;
attenzione invece a tutti i casi che non rientrano in quegli elenchi dell'elenco della CU suddetta, perché si rischiano guai se sottoponiamo a controlli lavoratori non soggetti all'obbligo, quindi spero che il MC, consulente globale, possa consigliare in maniera corretta il DDL e non si presti a visite vietate per legge.

:smt039
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Sunray permettimi di essere una volta tanto in disaccordo da te, sia pur disaccordo parziale e limitato a questo specifico post.
tu ne fai infatti un riepilogo "generale" a livello normativo, ma è evidente anche a te che in un'attività di commercio al dettaglio di carni ad uso alimentare - come quella esercita dal DdL che mi ci interroga al proposito-  non ci può essere nessuna delle mansioni previste nell'elenco della Conferenza Stato Regioni del 2006 per il divieto di assunzione di alcolici (o somministrazione da parte del DdL) in costanza di attività lavorativa, ma soprattutto non metti nella necessaria luce che per l'art. 41 c.4 del decreto 81/08 prevede in maniera assolutamente esplicita che in tema di alcol il MC eventualmente nominato deva attenersi alla verifica di "assenza di condizioni di alcol dipendenza", mentre per le sostanze psicotrope è tenuto a verificare anche la sola assenza di "assunzione": tant'è che sono ormai 9 anni che stigmatizzo come un chirurgo non possa entrare ubriaco in sala operatoria nè un professore entrarci in classe o in aula (giustamente) , ma schizzati di cocaina o inzarlanuti di oppiacei invece sì.
Il che è allucinante, ma è esattamente così che la Legge prevede si deva/possa fare.

Siccome io non conosco la realtà operativa del nostro richiedente e quindi non so nemmeno se ha provveduto alla nomina di MC in base ai rischi valutati, il mio parere è che se risulta in servizio per lo meno alticcio lo si rimanda sì a casa, ma se la cosa è ripetuta (come pare sia) a me pare lecito che si allerti il servizio pubblico di primo soccorso: anche perchè se lo rimanda a casa e il dipendente ubriaco ci va con la macchina per cui lungo il tragitto succede qualcosa di grave, il DdL che lo ha solo allontanato dal lavoro magari una qualche rogna la passa a sua volta.
Non dimentichiamo che per la ns. Legge penale non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. (cfr. CP, art. 40 c. 2).
Nofer
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sunray.

Sono rimasto "sul vago" proprio perché non posso entrare nel merito, non conosco il DVR (qualcuno avrebbe già sanzionato  :smt067 );
va bene alcol dipendenza, ma la 125 ti dice assunzione (anche sporadica evidentemente);
quindi d'accordo, datore di lavoro buon padre di famiglia bla bla bla...tu poi ti poni il problema del tragitto lavoro-casa e omessa segnalazione al PS: attenzione, bere non è ancora un reato, drogarsi si... :smt033
Io forse mi spingerei oltre e proporrei al DDL una visita ex art. 5 Legge 300, intanto vediamo cosa succede in termini di idoneità generica.
Anche io sono preoccupato che uno che maneggia con coltellacci, ebbro o meno, possa avere un banale diverbio con un collega...
:smt039
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

sunray. ha scritto:... attenzione, bere non è ancora un reato, drogarsi si... :smt033

...

Bere no, ma guidare ciucchi sì, sia pur contravvenzionale (art. 187 codice della strada, se non succede nient'altro... )
Se lo beccano con più di 0,50 g/L-ma meno di 0,80- di alcolemia è però solo un illecito amministrativo.
Ma come fa un DdL a stimare un tasso alcolemico ???


Anche se c'è sempre da considerare che soprattutto nei piccoli centri, quelli che io chiamo di provincia ma solo perchè vivo in una metropoli, se in un Osp. ti trovano in stato di alcolemia > 0,80 g/L ti si scatena addosso una sequela infinita di rogne: sulla cui opportunità dissuasivo-terapeutica nutro dei profondi dubbi, sinceramente.

Nofer
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makita

Nofer ha scritto:c'è una cospicua confusione in questo post...
allora, far seguire un proprio dipendente da un investigatore privato per controllare abitudini individuali del lavoratore, quello sì che è contro legge!
la cosa si può giustificare, ma anche a fatica, se  e solo se si hanno fondati motivi di infedeltà aziendale (es: si dà ammalato da me ma poi va a sfasciare i quarti da un concorrente) o di sottrazione fraudolenta di beni aziendali: ma così farlo seguire per... ? per cosa? per vedere se va al bar?
Poi, la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo (che è nella fattispecie la figura giuridica giusta) sarebbero rappresentati da... da che? alle 16 -quando rientra- è alticcio/ubriaco?
la mansione di macellaio (ma addirittura nemmeno quella di addetto proprio alla macellazione) non rientra tra quelle per cui c'è il divieto di assunzione di alcol, e quindi su questo aspettto si applica la possibilità di assunzione di "modiche quantità" ai pasti, che è esattamente quella opposta dal suo dipendente.
Se lei ritiene che lo stato di alterazione occasionale da alcol (che non è sempre nè necessariamente una alcoldipendenza) sia rischiosa per il lavoratore stesso (es: si può sfettare una mano, ma dovrebbe avee comunque il guanto metallico antitaglio sulla mano di appoggio/mantenimento del trancio) o per altri, quando lo vede appunto alterato in maniera significativa l'unica è rivolgersi al 118 in questi termini.

Buongiorno e inanzi tutto grazie e mille per la risposta, prima di decidere se farlo o meno seguire da un investigatore privato ho avuto una discussione con il mio avvocato e con chi mi fa le paghe, il ragionamento è lo stesso sia per il bere al di fuori degli orari sia per ciò che concerne il comportamento fraudolento. La Legge dice che alla terza lettera di richiamo perchè arrivato a lavorare visibilmente ubriaco io lo possa lasciare a casa con giustificato motivo, non entro troppo nel tecnico perchè ovviamente faccio il macellaio e non il consulente del lavoro però questo è quello che mi è stato detto. So perfettamente che non c'è il divieto assoluto di bere alcolici, ma il ccnl prevede che nel caso in cui il mio dipendente sia a lavoro con segni di ubriachezza io lo possa spedire a casa e fargli arrivare tramite raccomandata una lettera di contestazione. I dispositivi di protezione sono presenti e sono stati forniti a tutti i dipendenti, ma come voi ben sapete non ci può essere un controllo continuo e continuativo per una giornata intera, quindi può capitare che venga a lavorare e non indossi i dispositivi.
Ospite

Nofer ha scritto:Sunray permettimi di essere una volta tanto in disaccordo da te, sia pur disaccordo parziale e limitato a questo specifico post.
tu ne fai infatti un riepilogo "generale" a livello normativo, ma è evidente anche a te che in un'attività di commercio al dettaglio di carni ad uso alimentare - come quella esercita dal DdL che mi ci interroga al proposito-  non ci può essere nessuna delle mansioni previste nell'elenco della Conferenza Stato Regioni del 2006 per il divieto di assunzione di alcolici (o somministrazione da parte del DdL) in costanza di attività lavorativa, ma soprattutto non metti nella necessaria luce che per l'art. 41 c.4 del decreto 81/08 prevede in maniera assolutamente esplicita che in tema di alcol il MC eventualmente nominato deva attenersi alla verifica di "assenza di condizioni di alcol dipendenza", mentre per le sostanze psicotrope è tenuto a verificare anche la sola assenza di "assunzione": tant'è che sono ormai 9 anni che stigmatizzo come un chirurgo non possa entrare ubriaco in sala operatoria nè un professore entrarci in classe o in aula (giustamente) , ma schizzati di cocaina o inzarlanuti di oppiacei invece sì.
Il che è allucinante, ma è esattamente così che la Legge prevede si deva/possa fare.

Siccome io non conosco la realtà operativa del nostro richiedente e quindi non so nemmeno se ha provveduto alla nomina di MC in base ai rischi valutati, il mio parere è che se risulta in servizio per lo meno alticcio lo si rimanda sì a casa, ma se la cosa è ripetuta (come pare sia) a me pare lecito che si allerti il servizio pubblico di primo soccorso: anche perchè se lo rimanda a casa e il dipendente ubriaco ci va con la macchina per cui lungo il tragitto succede qualcosa di grave, il DdL che lo ha solo allontanato dal lavoro magari una qualche rogna la passa a sua volta.
Non dimentichiamo che per la ns. Legge penale non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. (cfr. CP, art. 40 c. 2).
Il MC è ovviamente nominato ed effettuiamo le visite mediche specifiche con un check up a livello di patologie talmente ampio che comprende anche il CDT che altri non è che un Marker dell'alcol, al momento le sue analisi del CDT sono entrambe negative in quanto ha valori nella norma, certo che sapendo di doversi sottoporre a tale test per tempo si fa in modo e maniera di rimanere astemi per 20 giorni. Il DVR lo ho ovviamente come ogni azienda e in quello vi è scritto che i dipendenti devono presentarsi a lavorare totalmente sobri. Oltretutto essendo un negozio in un centro abitato di 70mila abitanti e in pieno centro, farsi vedere al bar quotidianamente e completamente sbronzi mette in gioco anche la reputazione del negozio stesso. Voi andreste a comprare da un ubriacone? Io no!
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sunray
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Iscritto il: 11 lug 2012 11:23

Non ho capito chi stia rispondendo, Makita?
Attenzione alla CDT: in primo luogo trattasi di test di secondo livello, quindi starei attento a eseguirlo come screening nei lavoratori soggetti all'obbligo;
ma sopratutto, se la mansione specifica non è inserita nell'elenco della CU non si può fare quel test a quel lavoratore!!! Ma avete idea di come si possa maneggiare quel test, positivo, in un lavoratore che non è soggetto a quel controllo? Secondo me non avete compreso le conseguenze, è come fare un test HIV, oppure un test di gravidanza alle dipendenti.
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