All'imputato, quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è stato contestato di avere omesso di verificare l'applicazione, da parte della ditta esecutrice dei lavori, delle disposizioni pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento in violazione dei doveri su di lui incombenti, come fissati dall'art. 92, lett. a), del d.l.vo n. 81/08; nel caso di specie, aveva omesso di controllare l'efficienza del gancio della gru, con la conseguenza che l'operaio A.S., impegnato nei lavori del cantiere edile, veniva colpito a morte dallo sganciamento tra due catene di numerosi cavalletti che costituivano il carico della gru, da lui manovrata in quanto il relativo gancio risultava difettoso e/o mal funzionate al suo imbocco.
Il GUP si è determinato ad emettere la sentenza di non luogo a procedere con la formula "per non aver commesso il fatto" (...)
Nella fattispecie in esame, argomenta il GUP, il piano di sicurezza prevedeva genericamente un imbocco di chiusura per il gancio del tipo di quello qui in questione che infatti vi era; solamente che era rotto, non era ben funzionante e questo ha provocato lo sganciamento dei cavalletti e quindi, l'infortunio. Ma l'obbligo di verificare il buon funzionamento di tale dispositivo non rientra nei doveri di prudenza e di controllo del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ma di chi materialmente procede nei lavori e non nel coordinamento di sicurezza. Questi non è un superdirettore operativo dei lavori e non è un addetto ai guasti; (...)
Le ricorrenti parti civili denunciano vizio di motivazione. In via preliminare si osserva che la premessa da cui parte il GUP é contraddetta dallo stesso Piano di Sicurezza dove si precisa testualmente a pag. 2 punto n. l, che "i ganci utilizzati devono essere dotati di dispositivo di chiusura funzionante". Quindi il Piano di Sicurezza prescriveva specificamente che sui ganci fossero presenti i dispositivi di chiusura e che quest'ultimi fossero funzionanti.
La corte di Cassazione per fortuna ha rigettato i ricorsi.
Cassazione Penale, Sezione IV, 16 luglio 2015, n. 31015.
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Che cosa (non) scrivere nel PSC
La cosa assurda è che un PSC debba servire, o a qualcuno sembra che debba servire per scrivere prescrizioni di questo tipo...
perchè ovviamente se nel PSC non è specificata una tale indicazione è ovvio che i ganci possono essere usati anche con dispositivo di chiusura non funzionante !!!
Ecco, sono anche questi i motivi per cui il lavoro del CSE ancora non è stato capito.
perchè ovviamente se nel PSC non è specificata una tale indicazione è ovvio che i ganci possono essere usati anche con dispositivo di chiusura non funzionante !!!
Ecco, sono anche questi i motivi per cui il lavoro del CSE ancora non è stato capito.
E' solo una questione di soldi (risarcimento)......
Questi si sono attaccati ad una minchiata che non ha alcuna rilevanza con l'evento in quanto il CSE non ha l'obbligo di vigilare sull'operato della singola impresa..
Il "diritto" e il buon senso non c'entrano una beata mazza!
Dovrebbe esserci l'assicurazione dell'impresa ..... ma evidentemente non basta...... e da qui ' sto teatrino.
Sarei curioso di sapere se c'è anche l'INAIL tra i ricorrenti.
Poi desidererei conoscere il genio della ASL o della DTL o anche il CT del PM che hanno fatto partire tutta 'sta sceneggiata.
Capisco che è morta una persona .... ma da qui a prendersela con il CSE ..... ce ne vuole.
Sia la Cassazione che una crescente giurisprudenza penale di riferimento continuano a ribadire l'estraneità del CSE nella genesi di questi accadimenti.
Qui c'è un'altra sentenza d'assoluzione del CSE:
Tribunale di Bergamo - Sezione Penale - Sentenza n° 878/2015 del 19 marzo 2015
Questi si sono attaccati ad una minchiata che non ha alcuna rilevanza con l'evento in quanto il CSE non ha l'obbligo di vigilare sull'operato della singola impresa..
Il "diritto" e il buon senso non c'entrano una beata mazza!
Dovrebbe esserci l'assicurazione dell'impresa ..... ma evidentemente non basta...... e da qui ' sto teatrino.
Sarei curioso di sapere se c'è anche l'INAIL tra i ricorrenti.
Poi desidererei conoscere il genio della ASL o della DTL o anche il CT del PM che hanno fatto partire tutta 'sta sceneggiata.
Capisco che è morta una persona .... ma da qui a prendersela con il CSE ..... ce ne vuole.
Sia la Cassazione che una crescente giurisprudenza penale di riferimento continuano a ribadire l'estraneità del CSE nella genesi di questi accadimenti.
Qui c'è un'altra sentenza d'assoluzione del CSE:
Tribunale di Bergamo - Sezione Penale - Sentenza n° 878/2015 del 19 marzo 2015
Ringrazio Geppus per l'occasione che mi offre.
Purtroppo almeno a Roma l'approccio è proprio quello dell'articolo.
Riassumo l'approccio: sul PSC ci devono essere scritti tutti i rischi del cantiere e il coordinatore deve andare ogni giorno sul posto per controllare le prescrizioni del PSC.
Sembra una colossale stupidaggine ma la situazione è questa.
Esempio: opere in conglomerato cementizio armato.
La caduta dall'alto è un rischio specifico dell'impresa che materialmente costruisce il palazzo. La risposta ovvia è siiiiiiiii, eppure no, non lo è :(
A me piacerebbe scrivere sul PSC che è presente il rischio caduta dall'alto e che, per i solai, l'impresa esecutrice può scegliere tra reti, sistemi di posizionamento, montaggio dal basso e quant'altro. Io mi limiterei a evitare le contemporanietà Ma...sul PSC devo specificare i costi per la sicurezza e quindi devo specificare nel dettaglio le operazioni e quantificare il tutto.
Ora c'è l'inganno: siccome ormai ho scritto nel PSC che si devono usare le reti e come si utilizzano, sono obbligato a verificarlo in cantiere.
è un rischio specifico dell'impresa esecutrice ma sono IO che devo verificarlo in cantiere.
Voglio dire che non siamo nel caso di verifica delle generiche condizioni di sicurezza in cantiere durante un sopralluogo periodico, invece devo organizzarmi per fare la verifica specifica.
Io ho sempre pensato di occuparmi dei rischi del coordinamento e pensavo che impedendo la contemporaneità spaziale e temporale delle lavorazioni del cemento armato con altre attività, sarei stato tranquillo. Invece no, secondo l'ispettore devo controllare ogni settimana in cantiere per verificare se le reti sono state messe e passarci una giornata per verificare come sono state messe. Sono diventato un altro datore di lavoro.
Se si estende questo ragionamento a tutte le lavorazioni di cantiere, si conclude che io non debba fare altro. Se ci pensate , con questo approccio dei costi della sicurezza da scrivere nel PSC (ci sono per tutte le lavorazioni) e con l'obbligo di verificare sul posto quello che si scrive nel PSC, siamo incastrati.
Alla fine della pappardella si capisce che si arriva a scrivere tutti i rischi sul PSC e a controllare tutto. Questo spiega la frase paradossale iniziale.
Vorrei sbagliare ma ormai a Roma ragionano così.
Purtroppo almeno a Roma l'approccio è proprio quello dell'articolo.
Riassumo l'approccio: sul PSC ci devono essere scritti tutti i rischi del cantiere e il coordinatore deve andare ogni giorno sul posto per controllare le prescrizioni del PSC.
Sembra una colossale stupidaggine ma la situazione è questa.
Esempio: opere in conglomerato cementizio armato.
La caduta dall'alto è un rischio specifico dell'impresa che materialmente costruisce il palazzo. La risposta ovvia è siiiiiiiii, eppure no, non lo è :(
A me piacerebbe scrivere sul PSC che è presente il rischio caduta dall'alto e che, per i solai, l'impresa esecutrice può scegliere tra reti, sistemi di posizionamento, montaggio dal basso e quant'altro. Io mi limiterei a evitare le contemporanietà Ma...sul PSC devo specificare i costi per la sicurezza e quindi devo specificare nel dettaglio le operazioni e quantificare il tutto.
Ora c'è l'inganno: siccome ormai ho scritto nel PSC che si devono usare le reti e come si utilizzano, sono obbligato a verificarlo in cantiere.
è un rischio specifico dell'impresa esecutrice ma sono IO che devo verificarlo in cantiere.
Voglio dire che non siamo nel caso di verifica delle generiche condizioni di sicurezza in cantiere durante un sopralluogo periodico, invece devo organizzarmi per fare la verifica specifica.
Io ho sempre pensato di occuparmi dei rischi del coordinamento e pensavo che impedendo la contemporaneità spaziale e temporale delle lavorazioni del cemento armato con altre attività, sarei stato tranquillo. Invece no, secondo l'ispettore devo controllare ogni settimana in cantiere per verificare se le reti sono state messe e passarci una giornata per verificare come sono state messe. Sono diventato un altro datore di lavoro.
Se si estende questo ragionamento a tutte le lavorazioni di cantiere, si conclude che io non debba fare altro. Se ci pensate , con questo approccio dei costi della sicurezza da scrivere nel PSC (ci sono per tutte le lavorazioni) e con l'obbligo di verificare sul posto quello che si scrive nel PSC, siamo incastrati.
Alla fine della pappardella si capisce che si arriva a scrivere tutti i rischi sul PSC e a controllare tutto. Questo spiega la frase paradossale iniziale.
Vorrei sbagliare ma ormai a Roma ragionano così.
Veramente non lo diciamo solo noi che tale comportamento è errato ma anche la Cassazione Penale con una serie di pronunce che, al di là di tutto (ricorso accettato o rigettato) ha ben chiarito quale debba essere la condotta penalmente esigibile da parte del CSE.
- Cassazione Penale Sez. IV, n° 1490 del 14 gennaio 2010
- Cassazione Penale Sez. IV, n° 18149 del 13 maggio 2010
- Cassazione Penale Sez. IV, n° 12703 del 29 marzo 2011
- Cassazione Penale Sez. IV, n° 14654 del 12 aprile 2011
- Cassazione Penale Sez. IV, n° 25663 del 27 giugno 2011
- Cassazione Penale Sez. IV, n° 46839 del 19 dicembre 2011
- Cassazione Penale Sez. IV, n° 6379 del 16 febbraio 2012
- Cassazione Penale, Sez. IV, n° 37738 del 12 settembre 2013
- Cassazione Penale, Sez. IV, n° 47283 del 17 novembre 2014
- Cassazione Penale, Sez. IV, n° 7960 del 23 febbraio 2015
dove viene ribadito che le funzioni del CSE sono di "alta vigilanza" e non vanno confuse con la vigilanza operativa che è demandata al datore di lavoro ed alle figure che da lui dipendono come, ad esempio, il preposto.
Sempre secondo le sentenze della Suprema Corte, il CSE, deve esercitare "un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)."
Accanto a queste sentenze della Suprema Corte, si sta consolidando una significativa giurisprudenza di merito che conferma l’orientamento della Cassazione riguarda il ruolo del CSE (non è il “vigilante” del cantiere) portando alla conseguente sua assoluzione:
- Tribunale di Avellino, Sez. Pen., 03 ottobre 2011, n. 151;
- Tribunale di Como, Sez. Erba, 30 luglio 2013, n. 129;
- Tribunale di Como, Sez. Pen., 26 febbraio 2014, n. 270;
- Tribunale di Sondrio, Sez. Pen., 18 marzo 2014, n. 102;
- Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Pen., 20 maggio 2014, n. 1089;
- Tribunale di Milano, Sez. Pen. 6, 24 settembre 2014, n. 7017;
- Tribunale di Bergamo, Sez. Pen., 19 marzo 2015, n. 878
Poi ne ho ancora altre due di assoluzione ma sto aspettando le motivazioni.
Quindi, se le cose stanno come dice Chiros e la situazione a Roma è generalizzata (anche se, come Giuliano, ne dubito), allora mi sa che il personale della ASL di Roma ha un forte bisogno di formazione.
I testi delle sentenze che ho citato le trovate sul sito istituzionale dell'Università di Urbino (Olympus Urbino).
- Cassazione Penale Sez. IV, n° 1490 del 14 gennaio 2010
- Cassazione Penale Sez. IV, n° 18149 del 13 maggio 2010
- Cassazione Penale Sez. IV, n° 12703 del 29 marzo 2011
- Cassazione Penale Sez. IV, n° 14654 del 12 aprile 2011
- Cassazione Penale Sez. IV, n° 25663 del 27 giugno 2011
- Cassazione Penale Sez. IV, n° 46839 del 19 dicembre 2011
- Cassazione Penale Sez. IV, n° 6379 del 16 febbraio 2012
- Cassazione Penale, Sez. IV, n° 37738 del 12 settembre 2013
- Cassazione Penale, Sez. IV, n° 47283 del 17 novembre 2014
- Cassazione Penale, Sez. IV, n° 7960 del 23 febbraio 2015
dove viene ribadito che le funzioni del CSE sono di "alta vigilanza" e non vanno confuse con la vigilanza operativa che è demandata al datore di lavoro ed alle figure che da lui dipendono come, ad esempio, il preposto.
Sempre secondo le sentenze della Suprema Corte, il CSE, deve esercitare "un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)."
Accanto a queste sentenze della Suprema Corte, si sta consolidando una significativa giurisprudenza di merito che conferma l’orientamento della Cassazione riguarda il ruolo del CSE (non è il “vigilante” del cantiere) portando alla conseguente sua assoluzione:
- Tribunale di Avellino, Sez. Pen., 03 ottobre 2011, n. 151;
- Tribunale di Como, Sez. Erba, 30 luglio 2013, n. 129;
- Tribunale di Como, Sez. Pen., 26 febbraio 2014, n. 270;
- Tribunale di Sondrio, Sez. Pen., 18 marzo 2014, n. 102;
- Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Pen., 20 maggio 2014, n. 1089;
- Tribunale di Milano, Sez. Pen. 6, 24 settembre 2014, n. 7017;
- Tribunale di Bergamo, Sez. Pen., 19 marzo 2015, n. 878
Poi ne ho ancora altre due di assoluzione ma sto aspettando le motivazioni.
Quindi, se le cose stanno come dice Chiros e la situazione a Roma è generalizzata (anche se, come Giuliano, ne dubito), allora mi sa che il personale della ASL di Roma ha un forte bisogno di formazione.
I testi delle sentenze che ho citato le trovate sul sito istituzionale dell'Università di Urbino (Olympus Urbino).
Per Giuliano.
Non so esattamente dove operi. Noi costruiamo in zone centralissime. Gli ispettori quando vengono se le inventano tutte. Ho pure pensato che volessero mettermi in cattiva luce con il committente per qualche motivo.
Per dirne un'altra, uno è arrivato a dire che quello che scrivo nei verbali è falso perchè lui passava settimanalmente in cantiere e vedeva di persona le lavorazioni. Quindi io coordinatore ero colpevole di non aver corretto l'andazzo generale del cantiere. Ovviamente avrei voluto dirgli che sarebbe spettato anche a lui correggere l'andazzo...
Atrettando ovvio che io non l'abbia mai incontrato e in cantiere ci andavo tutte le settimane.
Ultimamente ho preso una sanzione per un bagno chimico non presente in cantiere. Avevo i verbali in cui richiedevo il bagno, regolarmente inviati al committente.
Non potevo chiudere il cantiere perchè la situazione non era tale da costituire un rischio grave. Faccio presente che era operante solo un escavatorista, non c'erano altre ditte.
Eppure mi ha sanzionato perchè avrei dovuto proporre al committente anche la sospensione o la risoluzione del contratto con l'impresa degli scavi.
Tutto questo solo con l'obiettivo di sanzionarmi. 1800 eurozzi. Alla fine su consiglio, indovinate da chi, mi hanno fatte avere i soldi indietro. La storia è andata avanti ma mi fermo qui per non sentirmi male.
Francamente non ho più voglia di fare il coordinatore (tra l'altro per pochi spicci).
Sarò jellato io boh
Per Catanga.
Grazie per il repertorio, ovviamente sono del tuo avviso.
Non so esattamente dove operi. Noi costruiamo in zone centralissime. Gli ispettori quando vengono se le inventano tutte. Ho pure pensato che volessero mettermi in cattiva luce con il committente per qualche motivo.
Per dirne un'altra, uno è arrivato a dire che quello che scrivo nei verbali è falso perchè lui passava settimanalmente in cantiere e vedeva di persona le lavorazioni. Quindi io coordinatore ero colpevole di non aver corretto l'andazzo generale del cantiere. Ovviamente avrei voluto dirgli che sarebbe spettato anche a lui correggere l'andazzo...
Atrettando ovvio che io non l'abbia mai incontrato e in cantiere ci andavo tutte le settimane.
Ultimamente ho preso una sanzione per un bagno chimico non presente in cantiere. Avevo i verbali in cui richiedevo il bagno, regolarmente inviati al committente.
Non potevo chiudere il cantiere perchè la situazione non era tale da costituire un rischio grave. Faccio presente che era operante solo un escavatorista, non c'erano altre ditte.
Eppure mi ha sanzionato perchè avrei dovuto proporre al committente anche la sospensione o la risoluzione del contratto con l'impresa degli scavi.
Tutto questo solo con l'obiettivo di sanzionarmi. 1800 eurozzi. Alla fine su consiglio, indovinate da chi, mi hanno fatte avere i soldi indietro. La storia è andata avanti ma mi fermo qui per non sentirmi male.
Francamente non ho più voglia di fare il coordinatore (tra l'altro per pochi spicci).
Sarò jellato io boh
Per Catanga.
Grazie per il repertorio, ovviamente sono del tuo avviso.
E' sempre lo stesso soggetto?
Su Roma ci sono stati "cattivi maestri" per questi soggetti.
Molti, però, ragionano con la loro testa e, nonostante i cattivi maestri, hanno sviluppato quell'empatia che li aiuta per comprendere l'intero processo costruttivo con i ruoli delle varie figure.
Altri, e sono la minoranza, continuano imperterriti a riproporre con la loro attività la validità della macchietta di Totò (siamo uomini o caporali) o, quella più recente, di Carlo Verdone (chi m'ha dato questa? questo! - pistola e porto d'armi).
L'azione che manca per evitare questi assurdi comportamenti, è quella della Procura (evidentemente non dà indirizzi applicativi chiari) e la direzione del servizio.
Poi se volessimo pensare male ...... c'è sempre l'ipotesi di voler fare cassa con chi ha minore "peso" rispetto a chi può fare pressione con la propria associazione datoriale.
Su Roma ci sono stati "cattivi maestri" per questi soggetti.
Molti, però, ragionano con la loro testa e, nonostante i cattivi maestri, hanno sviluppato quell'empatia che li aiuta per comprendere l'intero processo costruttivo con i ruoli delle varie figure.
Altri, e sono la minoranza, continuano imperterriti a riproporre con la loro attività la validità della macchietta di Totò (siamo uomini o caporali) o, quella più recente, di Carlo Verdone (chi m'ha dato questa? questo! - pistola e porto d'armi).
L'azione che manca per evitare questi assurdi comportamenti, è quella della Procura (evidentemente non dà indirizzi applicativi chiari) e la direzione del servizio.
Poi se volessimo pensare male ...... c'è sempre l'ipotesi di voler fare cassa con chi ha minore "peso" rispetto a chi può fare pressione con la propria associazione datoriale.
Chiros ha scritto: Alla fine su consiglio, indovinate da chi, mi hanno fatte avere i soldi indietro. La storia è andata avanti ma mi fermo qui per non sentirmi male.
scusa ma non capisco.. :smt017
"When a finger points at the sky, the imbeciles look at the finger"