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Etichettatura prodotto chimico

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Umaga
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Iscritto il: 27 nov 2012 09:57

Buonasera a tutti,
un'azienda che seguo utilizza un prodotto (granuli di plastica) classificato sulla scheda di sicurezza come R48/21/22.

I sacchi da 25 kg che contengono il prodotto NON sono etichettati e sulla scheda di sicurezza è riportata la dicitura: "Etichettatura CE: esentato".

E' possibile che non sia necessario etichettare un prodotto classificato R48/21/22?

Grazie per l'aiuto
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Penelope
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Iscritto il: 26 set 2011 11:51

Sì. Regolamento CLP art. 23 e allegato I punto 1.3.4.: deroghe alle disposizioni relative all'etichettatura in casi particolari.
I metalli in forma massiva, le leghe, le miscele contenenti polimeri e quelle contenenti elastomeri, anche se classificati pericolosi secondo i criteri CLP, non richiedono un'etichetta conforme al CLP se non presentano un pericolo né per la salute umana a seguito di inalazione, ingestione o contatto con la pelle né per l'ambiente acquatico nella forma in cui sono immessi sul mercato. Però è obbligatoria la SDS.
Ciao.
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

le Frasi di Rischio sono "morte" del tutto l'anno scorso.

Quindi, atteso proprio il punto citato da penelope, o con il CAS ti vai a cercare il prodotto dentro alle 1355 pagine del Reg CE 1272/08 e le altre diverse centinaia di pagine dei due aggiornamenti, oppure chiedi al produttore una scheda aggiornata: anche se con la funzione "trova" dei pdf scaricsbili dal sito eur lex ci si mette pochissimo, io anche per una pura questione documentale opterei per la seconda scelta.
E sono quasi pronta a scommettere che sulla nuova SdS non troverai alcun Codice di Pericolo per la salute. Nessuna classificazione H3xx, per capirci.
Di tutto il resto, compresi i prodotti derivanti in caso di foto- o termodegradazione, dovrai però tenere conto.
Nofer
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Umaga
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Iscritto il: 27 nov 2012 09:57

Grazie mille Penelope!

Grazie anche a te Nofer, ma perchè sostieni che sulla nuova scheda di sicurezza il prodotto non dovrebbe essere classificato?

La SDS in mio possesso è datata 2010 e al punto 2 riporta solo la classificazione con R48/21/22. Trattandosi di una miscela c'è tempo fino al 2017 per la classificazione CLP (qualora sia immessa sul mercato prima di giugno 2015) se non sbaglio.

Al punto 3 la SDS indica che la miscela a base poliammide contiene una sostanza pericolosa CAS 3622-84-2 in concentrazione del 15%, tale sostanza è classificata H373.

Quindi anche l'intera miscela dovrebbe essere classificata H373 quando sarà aggiornata la classificazione secondo CLP?
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Beh...
la sostanza avente CAS 3622-84-2 in tutto il 1272 originale NON c'è.
E non sta nemmeno in tutto il 790/2009 nè nel 605/2014.
Ne dedurrei pertanto che questo prodotto usato come plastificante non sia classificato come pericoloso secondo il CLP-GHS; essendo chimicamente una sulfonamide è un "sulfamidico" ossia è in pratica un medicinale con capacità antibatteriche, e le molecole(=sostanze) con proprietà farmacologiche non rientrano tra quelle soggette a classificazione nè ora nè dopo il 2017.  
Come vedi, ci si ritrova.  
Mi piacerebbe conoscere come gli hanno ammollato quell'H373, quindi, che sta ad indicare le sostanze con STOT SE per organi bersaglio: un battere non è un "organo", ed in ogni caso la potenziale tossicità (come tutti i medicinali) si ha solo per ingestione ovvero per iniezione parenterale.
Anche l'acqua potabile è letale per inalazione: nessun mammifero può respirare acqua... se lo fa, sta morendo affogato! E se all'epoca quel R48/21/22 è stato ottenuto da test sui batteri... beh, che dire: gente che avrebbe mandato fleming sulla sedia elettrica, anzichè a ritirarsi il nobel per la medicina.

In ogni caso, l'etichettatura delle miscele secondo il GLP-GHS + le vecchie frasi R è cogente dal 1° giugno di quest'anno e con la "doppia classificazione" potranno ancora essere disposte le SdS sino al 1° giugno 2017 e per inciso dal 1° giugno u.s. è entrata in vigore anche la modifica del 1906/2007 apposita.
Mi verrebbe da dirti: c.v.d.  .

Comunque, stavolta la ricerca te l'ho  fatta io: le prossime, farai bene a fartele da te, ovviamente.
Nofer
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Umaga
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Iscritto il: 27 nov 2012 09:57

Grazie Nofer, sei sempre illuminante!

Quindi c'è un errore di fondo nella classificazione, lo faremo notare al fornitore.
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Non sono affatto illuminante io: siete una disperazione assoluta voi che non studiate le norme, porcapumitrozzolamadre!
quel regolamento CE è della fine del 2008, diciamo entrato in vigore il 21 gennaio 2009 giorno più giorno meno, siamo all'autunno del 2015 e ancora non si è nemmeno afferrata la completa differenza concettuale che c'è tra le frasi di rischio delle vecchie direttive UE e decreti nazionali da un lato e  codici di pericolo, classificazione di pericolosità e relative categorie del CLP-GHS dall'altro.
Non mi verrebbe così tanto da imprecare se non sapessi come questo avviene anche sulla pelle di tanta povera gente, che lavora e lo fa onestamente, perchè tanti anzi troppi, persino nelle istituzioni, non si danno per inteso che una Legge nuova va letta, capita ed applicata, e non già appezzottata alla men peggio contando sull'ignoranza ed ignavia altrui o secondo i pettegolezzi di presunti  quanto magniloquenti esperti.
Nofer
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SIC1945
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Località: Milano

Mini precisazione su quanto dice Nofer.

Non è affatto detto che le sostanze pericolose siano SOLO quelle inserite nei vari regolamenti (con relative modifiche/integrazioni). Magari!
Bisogna invece andare a vedere quelle registrate (o pre-registrate, visto che per alcuni tonnellaggi c'è tempo fino al 2018).
Allora, la sostanza in esame c'è, e la si trova qui, con tanto di pittogramma ed indicazioni di pericolo:
http://apps.echa.europa.eu/registered/d ... f045acda78
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Utilissima precisazione, di cui credo possiamo solo ringraziare SIC, che mi/ci può spiegare dove hanno trovato quell'H373: però questa indicazione deve/dovrebbe essere riportata nella SdS di commercializzazione in ambito UE, c'è un punto apposito nelle schede per indicarne la registrazione reach, e umaga non ne ha fatto cenno.
Appunto guardando tutto il link che posta SIC45 si legge che
Affected organs: liver, reproductive organs
Route of exposure: Oral
Ovvero, esattamente gli effetti dei "sovradosaggi" da sulfamidici, per me nulla di strano: in compenso, considerando che sto coso si usa come plastificante mi spiegherei com'è che scassa il fegato  :smt002. Ma lo dice  come effetti "riferiti" (repeated) sulla salute, perchè la ECHA stessa al dato di tossicità orale mi dichiara nettamente
Acute toxicity - oral ....... conclusive but not sufficient for classification

Peraltro, la sostanza in quanto tale dall'ECHA è dichiarata liquida,
GHS
N-butylbenzenesulphoneamide
General Information
Not classified ...................................no
Implementation .............................. EU
State / form of the substance.......... liquid

mentre Umaga ci parla di "granuli", quindi qualcosa allo stato solido: qualcosa decisamente da qualche parte non quadra, non ti sembra SIC ?
Se è una miscela, anche se la mia idea di miscela di un solido con un liquido si chiama "pasta" e non certo "granulo" mi sembra a maggiore ragione che sia almeno imprecisa la dichiarazione di H373 riportata al punto 3 che è riferita ad un qualcosa di liquido che non si sa bene dove sia: dentro ai granulini?
Mi ritrovo quindi più con l'indicazione sul saccottone da 25 kg (a proposito: troppo pesante...) che dice"Etichettatura CE: esentato" .

Quindi, la mia opinione è che, essendo un sulfamidico ed essendo noto dei sulfamidici usati come medicinali il tipo di danno da sovradosaggio, siccome evidentemente ne importiamo una quantità significativa si è fatta questa registrazione. Poi i signori dell'ECHA, che non sono certo dei pellegrini in fatto di rischio chimico, hanno fatto le loro prove e loro stessi in base alle prove fatte non se la sono sentita di confermare quel fu R48/21/22 e nemmeno l'equivalente H373 di transcodifica, ecco quindi la esenzione da etichettatura CE: che alla fine, come vedete, si trova concorde con il non inserimento tout court del CAS 3622-84-2 nel CLP-GHS, che confermo e ribadisco comunque non possa essere applicabile ai principi farmacologicamente attivi. E nemmeno ai cosmetici: non dimenticatelo MAI.
Tutto ciò, sempre IMHO...
Nofer
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Penelope
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Buongiorno a tutti.
Può darsi che non abbia letto abbastanza attentamente quanto è stato scritto e non riesco adesso ad approfondire i documenti riguardanti la sostanza in oggetto, ma vorrei precisare il campo di applicazione del REACH e del CLP relativamente ai medicinali.

Art. 2 par. 5. a) del REACH.
Le disposizioni dei titoli II (registrazione), V (utilizzatori a valle), VI (valutazione) e VII (autorizzazione) non si applicano nella misura in cui una sostanza viene utilizzata in medicinali per uso umano o veterinario che sono già regolamentati da loro normative specifiche. Ma se la sostanza è un principio attivo che viene utilizzato per altri usi, ad es. in un plastificante, deve essere registrata in funzione della fascia di tonnellaggio, quindi se fabbricata/importata in quantitativi > 1 tonnellata/anno (se è una sostanza phase in e non è CMR va registrata entro il 31 maggio 2018).

Il discorso è analogo per il CLP art. 1 par. 5.
Il CLP non si applica alle sostanze e alle miscele nelle forme di medicinali per uso umano o veterinario, prodotti cosmetici, dispositivi medici,alimenti o mangimi (già regolamentati da loro normative specifiche), allo stato finito destinato all'utilizzatore finale.
Significa che fino a che il principio attivo non è incorporato al medicinale allo stato finito, non è esentato dalla classificazione.

Vedi domande e risposte sul sito web dell'ECHA

http://goo.gl/vOI1MO

Un'ultima precisazione: nel data base di ECHA delle sostanze registrate viene riportata la classificazione dei registranti, non quella stabilita dalle autorità europee e spesso sono differenti perché si basano su studi diversi, o la matrice su cui sono effettuati i test è diversa etc. così come sono spesso diverse le classificazioni notificate dai vari notificanti presenti nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature.

Spero di essere stata utile e di non aver aumentato la confusione....
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