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Decaduta mansione con rischio cancerogeno

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gibbo39
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Iscritto il: 29 apr 2008 17:37

Buongiorno a tutti,
un'azienda che vede la cessazione di un contratto di appalto, che prevedeva l'esposizione di alcuni
suoi Lavoratori a rischio cancerogeno, adeguatamente valutato e rispetto al quale è stata prevista la adeguata SS ed istituito il registro
degli esposti, si deve comportare in modo analogo a quanto specificato nel comma seguente?

5. In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le
cartelle sanitarie e di rischio all’ISPESL.


Mi sorge il dubbio perché questo comma parla di "cessazione di attività" dell'azienda, ma in realtà nel mio caso l'azienda,
malgrado il drammatico periodo di crisi, non cessa l'attività, cessa solo un contratto nel quale erano previste attività di manutenzione
che esponevano i propri lavoratori a rischio cancerogeno.

Ritengo per buon senso, che ci si debba comportare ugualmente secondo quanto riportato in questo comma.

Non mi è mai capitato prima.

In soldoni, intenderei fare nell'ordine quanto segue:

1) revisione del DVR, dove al capitolo rischio cancerogeno espongo che nel ciclo lavorativo (degli appalti ad oggi) non esistono più mansioni che espongono i lavoratori a cancerogeni, ergo cessato il pericolo e quindi assenza di rischio.

2) contatto il MC che si occuperà della parte di consegna relativa al registro e cartelle sanitarie di rischio all'INAIL.

Mi manca qualche pezzo?

Grazie a tutti.

Gibbosky
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SIC1945
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Iscritto il: 21 giu 2009 10:21
Località: Milano

Vado a memoria.
Mi sembra ci sia un modulo per comunicare le variazioni. Utilizzerei quel modulo portando a zero sia la sostanza, sia il numero dei lavoratori esposti.
Allegherei i moduli dei singoli lavoratori con le stesse indicazioni.

Può darsi che in un futuro si debba riaprire il registro.
E certamente andranno aggiornate le cartelle sanitarie.

Comunque il "malloppo" non lo manda il MC, ma il DDL.

Se ti serve ci pensiamo sopra un po' meglio.
Ciao
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gibbo39
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Iscritto il: 29 apr 2008 17:37

Ciao Sic,
grazie mille... ma sono moduli "istituzionalizzati" ?
Sto facendo un (aimè lentissimo) giro nel sito INAIL per vedere se trovo qualcosa in merito.

Grazie

Ciao

Gibboksy
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SIC1945
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Iscritto il: 21 giu 2009 10:21
Località: Milano

Puoi trovare i moduli (a suo tempo predisposti da ISPESL) qui:
http://www.asl.bergamo.it/servizi/Menu/ ... =categoria
Io compilerei e manderei i moduli C626/2 (uno per ogni  lavoratore ex-esposto) e C626/3 (per l'azienda).
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gibbo39
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Iscritto il: 29 apr 2008 17:37

Giorno Sic,
dal sito inail (a parte che la metà dei link non funzionano) non riesco a trovare nulla in merito.

Ciao e grazie del link

Gibbosky
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sunray
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Iscritto il: 11 lug 2012 11:23

Credo che si possa fare riferimento al DM 155/2007, mi risulta sia ancora in vigore;
in particolare mi riferisco all'art. 7.
Dovresti trasmettere all'INAIL (ex ISPESL) solo le variazioni inerenti l'esposizione dei lavoratori, mentre le cartelle, essendo istituite anche per altri rischi implicanti la sorveglianza sanitaria, non devono essere inviate.
Per lo meno questo è quanto farei in tale situazione.
A meno che il mc non abbia istituito doppia cartella clinica, come se fossero dei radio esposti, ma su questo dubito assai, per vari motivi.
:smt039
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gibbo39
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Iscritto il: 29 apr 2008 17:37

Buongiorno Sunray,
trovo estremamente corretto ciò che dici.
In effetti non siamo in casi di radioesposti o situazioni simili.
Si tratta di azienda che eroga servizi di manutenzione e il caso ha voluto che un appalto presso una committente,
esponeva (indirettamente) i propri lavoratori a cancerogeno durante la MTZ.
L'appalto è decaduto.
Non mi sono interfacciato ancora con il MC sulla questione, dato che l'appalto è decaduto da pochi giorni.
Tuttavia credo (ne sono quasi certo) che il MC abbia istituito un'unica cartella sanitaria di rischio per i lavoratori impiegati in
quell'appalto, nella quale contempla anche il cancerogeno.

Sono impreparato lo ammetto, non mi capita spesso di avere a che fare con questo rischio, ma per quali contesti esiste
l'obbligo di doppia cartella sanitaria di rischio?

Perché duplicarla?

Grazie

Gibbosky
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sunray
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Iscritto il: 11 lug 2012 11:23

Hai ragionissima! infatti la mia era una provocazione, abbiamo il 155/07, che ha ancora la sua vigenza ma, diciamola, dovrebbe essere superato dall'81; tuttavia, mancando una norma che armonizzi il tutto, ci troviamo ancora a lavorare con una marea di norme superate.
Le recentissime modifiche al DPR 1124/65 ne sono un esempio lampante.
La cartella clinica è una sola, tranne nel caso correttamente da te citato, la radioesposizione, nello specifico ho sempre tenuto due cartelle per i radioesposti cat. A.
Buona giornata.
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SIC1945
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Iscritto il: 21 giu 2009 10:21
Località: Milano

La radioprotezione NON c'entra.
La cartella sanitaria (per rischio chimico, cancerogeno, vdt, rumore, ...) la tiene il MC.
Il registro esposti (a cancerogeni) il ddl (di solito, tramite l'RSPP).
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sunray
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Iscritto il: 11 lug 2012 11:23

SIC1945 ha scritto:La radioprotezione NON c'entra
con il dlgs 81/08
La cartella sanitaria (per rischio chimico, cancerogeno, vdt, rumore, ...) la tiene il MC.
Il registro esposti (a cancerogeni) il ddl (di solito, tramite l'RSPP).
tramite il MC
:smt002
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