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SDS post giugno 2015

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gibbo39
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Iscritto il: 29 apr 2008 17:37

Buongiorno a tutti,
la data in cui cessano di esistere definitivamente le DSS e DPS è ahimè ancora troppo recente affinché si possa pretendere
di avere in azienda tutte le SDS (soprattutto dove la mole delle stesse è notevole) del tutto aggiornate.

Dalla guida ECHA sul 453/10 leggo quanto segue:

Dal 1° giugno 2015 sarà prescritta la classificazione esclusivamente a norma del CLP.

La prescrizione, mi fa pensare che laddove ancora in una SDS si trovi il doppio riferimento alle Frasi R (DPS) ed alle H (CLP),
quest'ultima sia non conforme.

Premettendo che il tempo di transizione è stato talmente ampio da poter dar modo a produttori, importatori... e utilizzatori a valle (con i solleciti che avrebbero già da tempo formalizzare ai propri fornitori di prodotti) ...ancora vedo e mi danno per effettuare la VDR, SDS con i doppi riferimenti.

L'utilizzatore a valle, se ad un controllo da parte di UPG in relazione alle SDS è "beccato" con SDS riportanti doppi riferimenti, è soggetto a sanzione?

Per la valutazione del rischio in se, ritengo che non ci sia impatto, si ricorre alle sole frasi H, considerando anche che pur essendo vero che a volte per le vecchie direttive il prodotto era non pericoloso, ma per le nuove no, ma non ovviamente il viceversa.


Grazie

Gibbosky
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

a te risulta che la guida ECHA abbia valenza giuridica in italia?

E allora non fare domande stupide, rifatti piuttosto al Reg CE 1272/08 e ss.mm.ii., che quello invece ce le ha.
Ma di certo se penalizzazioni ci fossero sarebbero sempre a carico del venditore, e non dell'utilizzatore finale.
IL CLP-GHS, recepito con il 1272 è un obbligo per i produttori, non per gli utilizzatori.
Agli utilizzatori al più devi/puoi applicare i disposti del 1907/06, ma non oltre.
Nel senso, il coso 81 parla di SdS solo nell'art. 223 e solo in riferimento alla valutazione del rischio.
Era proprio il 1272 a dire che da giugno 2015 era "necessario e sufficiente" mettere solo le frasi H anche per le miscele, la cosa sarà univeralizzata nel 2017, che le nostre care vecchie frasi R non si potranno usare più.

Limite, d'altronde, squisitamente UE e pure UE della prima ora.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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gibbo39
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Iscritto il: 29 apr 2008 17:37

Ciao Nofer,
facciamo un leggero passo indietro con una macchina del tempo e facciamo finta di essere ancora in tempi
in cui il 1272 non aveva ucciso DSS e DPS.

Ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legislativo n° 52 del 3 febbraio 1997 recante «Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose» per consentire agli utilizzatori professionali di prendere le misure necessarie per la protezione dell’ambiente, nonché della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il fabbricante, l’importatore o il distributore che immette sul mercato una sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via elettronica, al destinatario della sostanza stessa, una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura; egli è tenuto altresì a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di ogni nuova informazione al riguardo, una scheda aggiornata.

La scheda informativa di sicurezza deve essere redatta in lingua italiana, deve riportare la data di compilazione e dell’eventuale aggiornamento nell’osservanza delle disposizioni indicate nell’allegato al decreto del Ministro della sanità del 4 aprile 1997 recante norme concernenti l’«Attuazione dell’art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza».


La responsabilità delle informazioni figuranti nelle suddette voci incombe alla persona responsabile dell’immissione della sostanza/preparato sul mercato. Le informazioni saranno redatte conformemente alla “Guida alla redazione delle schede di dati di sicurezza” di seguito riportata.

Coloro che violano le disposizioni sulla scheda informativa di sicurezza (art. 36 D. Lgs. n. 52/1997) sono assoggettati al la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.


Ora, ti faccio una domanda (che forse continua ad essere stupida) ...anzi sicuro, ma te le faccio ugualmente.

1) in quei tempi un UPG entra in azienda e trova SDS in lingua tedesca.

Il DDL, che ai sensi dell'art. 223 dovrebbe estrapolare dati fondamentali  per la sua VDR CHIM,  è sanzionato per il fatto che la SDS non sia in lingua italiana?

Poi dipendentemente dal tuo parere in merito te ne porrò un'altra di domanda...stavolta calata nell'era 1272 e 1907.

Ciao e grazie.

Gibbosky
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SIC1945
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Località: Milano

Ricordo che sia il Regolamento REACH che il CLP hanno i loro bei decreti sanzionatori: il D. L.vo 133/2009 per il REACH, il D. L.vo 186/2011 per il CLP. Le sanzioni valgono anche per gli utilizzatori (in teoria, qualcuna vale anche per mia moglie quando fa la spesa!), e sono pesantucce.
E ricordo che attualmente vale il Regolamento 2015/830 che autorizza fino al 2017 le SDS antecedenti il 1° giugno 2015.
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gibbo39
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Iscritto il: 29 apr 2008 17:37

Buongiorno,
premesso che la mia affermazione in merito alla follia legata a questi due regolamenti e s.m.i. ad essi, la confermo con tutta la mia forza.

Cerco di venire al punto, ricostruendo un po' quelli che sono alcuni dei miei dubbi:

Ciò che mi interessa è la situazione del DdL.

(D.Lgs. 133/2010)

ART.10

8.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che non  ottempera  agli  obblighi  dell'articolo  35 del regolamento, e'
punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
Reg. 1907/2006

ART.35

Accesso dei lavoratori alle informazioni
I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma degli articoli 31 e 32 in relazione alle sostanze o ai preparati che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale.


Ovviamente sarebbe stato troppo facile mettere tutto qua dentro in questo articolo... quindi via...andiamo ai benedetti 31 e 32.

ART.31

PAR.1 non riguarda il datore di lavoro utilizzatore a valle
PAR.2 potrebbe ma è solo folle in termini di tempo fare su e giù per andarsi a guardare gli articoli di cui ai "fatti salvi"
PAR.3 non riguarda il datore di lavoro utilizzatore a valle
PAR.4  non riguarda il datore di lavoro utilizzatore a valle

PAR.5
La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o il preparato sono immessi, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente.


Il 32 lo ometto... per comodità... e perché è troppo presto per impazzire ...aspetterei il primo pomeriggio.

La domanda che facevo in modo provocatorio a Nofer è proprio legata a questo paragrafo dell'art.31.
Che ovviamente non ci azzecca direttamente con il DdL, ma ritengo sicuramente in modo indiretto.

I datori di lavoro devono poter consentire ai lavoratori ed ai propri rappresentanti, l'accesso alle informazioni relative agli agenti che utilizzano
ed ai quali sono esposti, corretto?
Ovviamente, dal momento che si presume non poliglotta l'addetto che sta verniciando in cabina, l'accesso ai suddetti dati deve essere fatto nella lingua del paese comunitario in cui si fruisce dell'agente.
Quindi, qualora il DdL riceva una SDS in lingua straniera dovrebbe avere l'obbligo di richiederla conforme al fornitore della catena di approvvigionamento e per cui è sanzionabile, corretto?

Veniamo quindi al punto che ha iniziato la discussione, poniamo di essere nell'anno domini 2017 ...cioè quando tutte le deroghe sono terminate.

Al DdL vengono trovate SDS non solo riferibili ai nuovi regolamenti, ma anche ai vecchi.

Quindi congiuntamente frasi R ed H.

Che succede al DdL ?

Sulla base di questo strumento (SDS) e ovviamente non solo,  il DdL è tenuto ad effettuare una DVR per obbligo del coso al 223...
La presenza di frasi R non più concesse perché fuori dal periodo di deroga, potrebbe fuorviarlo ?
A mio avviso si...
Applicando la stessa ratio della lingua (nel 2017) sarebbe sanzionabile per la detenzione di queste SDS?

Ciao e grazie

Gibbosky

PS

che Dio maledica 1907,1272 e 453 e via dicendo.
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SIC1945
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Località: Milano

A parte l'art. 223 dell'81 (che parla delle vecchie direttive, ma anche delle "successive modifiche" ed è sanzionato dall'art. 262), penso vada applicato l'art. 11 del 133/2009 (e non l'art. 10 del 133/2010!).
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gibbo39
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Si giusto... ho aumentato di un numero a tutto ;)
In tempi di magra ... :smt003

gibbosky
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