Buongiorno,
avrei un quesito da porre.
Abito in fabbricato storico composto da più unità immobiliari (sicuramente più di 8), in cui a piano terra è presente un portico di pubblico passaggio di proprietà comunale.
Il fabbricato non ha (né tantomeno ha mai avuto) un amministratore di condominio.
Le mie domande sono le seguenti:
1. Se un condomino incarica un antennista a riparare l’antenna danneggiata (o a sistemare un coppo rotto) e lo fa senza avvertire né tantomeno avere la delega dagli altri proprietari, e il tecnico cade dal tetto e si infortuna, ne rispondono anche gli altri proprietari nonostante non fossero stati avvertiti dell’intervento?
2. Ha senso per un singolo condomino assicurarsi per danni verso terzi (es. cade una tegola dal tetto), su parti comuni dell’edificio che per definizione non sono di sua esclusiva proprietà?
3. Poiché i millesimi non ci sono, su cosa si calcolerebbe il premio assicurativo?
Grazie.
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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QUESITO CONDOMINIO SENZA AMMINISTRATORE
Art.1102 cc.Stefano.1974 ha scritto:1. Se un condomino incarica un antennista a riparare l’antenna danneggiata (o a sistemare un coppo rotto) e lo fa senza avvertire né tantomeno avere la delega dagli altri proprietari, e il tecnico cade dal tetto e si infortuna, ne rispondono anche gli altri proprietari nonostante non fossero stati avvertiti dell’intervento?
Chi esegue o fa eseguire, si assume la responsabilità di ciò che fa o fa fare.
- Stefano.1974
- Messaggi: 11
- Iscritto il: 16 lug 2013 10:44
Geppus ha scritto:Art.1102 cc.Stefano.1974 ha scritto:1. Se un condomino incarica un antennista a riparare l’antenna danneggiata (o a sistemare un coppo rotto) e lo fa senza avvertire né tantomeno avere la delega dagli altri proprietari, e il tecnico cade dal tetto e si infortuna, ne rispondono anche gli altri proprietari nonostante non fossero stati avvertiti dell’intervento?
Chi esegue o fa eseguire, si assume la responsabilità di ciò che fa o fa fare.
L'art. 1102 del c.c. recita così:
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
La domanda è relativa ad una sorta di responsabilità oggettiva che avrebbero gli altri proprietari in un eventuale infortunio dell'antennista, nonostante non abbiano autorizzato l'intervento in quanto non a conoscenza.
LEGGE 11 dicembre 2012 , n. 220
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. (12G0241)
(GU n. 293 del 17-12-2012 )
Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2013 :smt014
Art. 9
1. L'articolo 1129 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 1129. - (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). -
Quando i condomini sono piu' di otto, se l'assemblea non vi provvede,
la nomina di un amministratore e' fatta dall'autorita' giudiziaria su
ricorso di uno o piu' condomini o dell'amministratore dimissionario.
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. (12G0241)
(GU n. 293 del 17-12-2012 )
Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2013 :smt014
Art. 9
1. L'articolo 1129 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 1129. - (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). -
Quando i condomini sono piu' di otto, se l'assemblea non vi provvede,
la nomina di un amministratore e' fatta dall'autorita' giudiziaria su
ricorso di uno o piu' condomini o dell'amministratore dimissionario.
- Stefano.1974
- Messaggi: 11
- Iscritto il: 16 lug 2013 10:44
Conosco l'articolo.
Fatto sta che anche in caso di mancata nomina laddove obbligatoria, non ci sono sanzioni per i proprietari.
Fatto sta che anche in caso di mancata nomina laddove obbligatoria, non ci sono sanzioni per i proprietari.
Nessuna responsabilità oggettiva, fai quello che vuoi nei limiti del 1102 e ti assumi (tu) la responsabilità. Gli altri non c'entrano nulla.Stefano.1974 ha scritto:La domanda è relativa ad una sorta di responsabilità oggettiva che avrebbero gli altri proprietari in un eventuale infortunio dell'antennista, nonostante non abbiano autorizzato l'intervento in quanto non a conoscenza.