buongiorno,
la veirfica dell'apprendimento per i corsi lavopratori, preposti e dirigenti, deve essere necessariamente scritta o può anche essere orale e certificata dal docente?
grazie
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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formazione - verifica dell'apprendimento
Ciao,
ti quoto:
2) Cosa diversa è invece il rilascio dell'attestato a Dirigenti e Preposti, per i quali è obbligatorio verificare l'apprendimento. Non è fatta menzione da parte del legislatore delle modalità nelle quali farlo, va solo fatto.
Saluti.
Gibbosky
ti quoto:
1) Intanto il rilascio dell'attestato per il "Lavoratore" avviene senza che sia "dovuta" nessuna verifica dell'apprendimento (né scritta e né orale), ma solo attestando che il "Lavoratore" sia presente per il 90% del monte ore stabilito, in conformità con l'Accordo Stato Regioni.la veirfica dell'apprendimento per i corsi lavopratori, preposti e dirigenti, deve essere necessariamente scritta o può anche essere orale e certificata dal docente?
2) Cosa diversa è invece il rilascio dell'attestato a Dirigenti e Preposti, per i quali è obbligatorio verificare l'apprendimento. Non è fatta menzione da parte del legislatore delle modalità nelle quali farlo, va solo fatto.
Saluti.
Gibbosky
- weareblind
- Messaggi: 3256
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.
6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.
6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Io posso provare a rispondere per quanto riguarda regione Lombardia, sulla base della Circolare emessa ad inizio 2012 a seguito dell'ASR.
Ti cito alcuni punti:
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Dunque si ribadisce il principio “in base al quale la scelta del percorso formativo per il lavoratore non deve essere fatta secondo criteri puramente ed esclusivamente ‘amministrativi’, legati alla sola codifica ATECO dell’azienda presso cui egli opera, ma in ragione dell’attività concretamente svolta in azienda. L’Accordo, pertanto, trova la sua corretta applicazione quando i corsi sono progettati e realizzati in coerenza con la valutazione del rischio, fondata sull’individuazione dell’esposizione individuale, e con i programmi di formazione dei lavoratori proposti dal Servizio di Prevenzione e Protezione”.
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Dunque si ribadisce il principio “in base al quale la scelta del percorso formativo per il lavoratore non deve essere fatta secondo criteri puramente ed esclusivamente ‘amministrativi’, legati alla sola codifica ATECO dell’azienda presso cui egli opera, ma in ragione dell’attività concretamente svolta in azienda. L’Accordo, pertanto, trova la sua corretta applicazione quando i corsi sono progettati e realizzati in coerenza con la valutazione del rischio, fondata sull’individuazione dell’esposizione individuale, e con i programmi di formazione dei lavoratori proposti dal Servizio di Prevenzione e Protezione”.
Il quarto punto della circolare 7/2012 è dedicato al riconoscimento della formazione pregressa e al regime transitorio.
Infatti entrambi gli Accordi “disciplinano contenuti, durata e modalità dei percorsi formativi cui le aziende devono far riferimento, fatte salve quelle che, alla data 11 gennaio 2012, hanno svolto corsi secondo le previgenti regole in materia: su queste ricade l’onere di provvedere all’aggiornamento”.
Nella circolare è presente una tabella con le indicazioni relative agli aggiornamenti e alle scadenze relative per:
- d.l. che hanno frequentato percorsi ex art. 3 d.m. 16 gennaio 1997;
- esonerati ex art. 95 d.lgs. 626/94;
- coloro che hanno frequentato corsi ex Accordo 26 gennaio 2006 (RSPP/ASPP);
- d.l. che hanno frequentato (entro e non oltre l’11 luglio 2012) corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data del 11 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni di cui all’art. 3 d.m. 16 gennaio 1997;
- i lavoratori per i quali i d.l. comprovino di aver svolto alla data 11 gennaio 2012 una formazione nel rispetto delle previsioni normative (art. 22 d.lgs 626/94, art. 1 d.m. 16 gennaio 1997, art. 37 d.lgs 81/08) e dei contratti collettivi di lavoro;
- i preposti per i quali i ddl comprovino di aver svolto alla data 11 gennaio 2012 una formazione nel rispetto delle previsioni normative (art. 37 comma 7 d.lgs 81/08 ) e dei contratti collettivi di lavoro: ricordiamo che riguardo ai preposti l’Avviso di Rettifica corregge la frase riportata nel testo originario. La frase corretta è “la formazione particolare ed aggiuntiva deve essere conclusa entro 18 mesi dal 11 gennaio 2012”;
- i dirigenti che dimostrino di aver svolto alla data 11 gennaio 2012 una formazione con contenuti conformi all’art. 3 d.m. 16 gennaio 1997 dopo il 14.08.2003;
- i dirigenti che dimostrino di aver svolto alla data dal 11 gennaio 2012 una formazione con contenuti conformi al modulo A per RSPP/ASPP.
Si ricorda che vige l’esonero alla frequenza dei corsi di formazione “per i lavoratori, per i dirigenti ed i preposti per i quali è possibile dimostrare, attraverso idonea documentazione, la partecipazione a corsi di formazione, progettati/pianificati (formalmente e documentalmente approvati) alla data 11 gennaio 2012, e rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
Il quinto punto riguarda la modalità di erogazione dei percorsi.
In particolare per ogni percorso formativo “i soggetti che realizzano i corsi devono utilizzare un registro delle presenze, composto da fogli non asportabili e numerati”.
Il registro delle presenze “deve essere redatto, per ogni corso realizzato, nel rispetto di requisiti minimi di registrazione, quali:
- compilazione contestuale allo svolgimento delle attività formative;
- firme degli allievi, per la rilevazione delle presenze;
- firme dei docenti e dei tutor (se previsti)”.
Il registro deve poi essere “compilato e firmato, prima del suo utilizzo, dal responsabile del progetto formativo che può essere anche un docente”.
Per cui se avessi più argomenti rispetto a quelli in elenco ASR, personalmente, aumenterei il numero di ore che è sempre da intendersi come "minimo". (Mai capitato).
Se ne avessi qualcuno in più ma pure qualcuno in meno onestamente (come ho sempre fatto) bypasserei quelli per me inutili. A mio rischio e pericolo perché se l'ASR è letto da un talebano, comunque, lo dovrei affrontare tutti. Ma se deve essere specifica... Che specifica davvero sia!
Per gli autografi, il registro pare essere (al meno in Lomvardia) il posto obbligatorio e corretto ove apporli.
Ti cito alcuni punti:
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Dunque si ribadisce il principio “in base al quale la scelta del percorso formativo per il lavoratore non deve essere fatta secondo criteri puramente ed esclusivamente ‘amministrativi’, legati alla sola codifica ATECO dell’azienda presso cui egli opera, ma in ragione dell’attività concretamente svolta in azienda. L’Accordo, pertanto, trova la sua corretta applicazione quando i corsi sono progettati e realizzati in coerenza con la valutazione del rischio, fondata sull’individuazione dell’esposizione individuale, e con i programmi di formazione dei lavoratori proposti dal Servizio di Prevenzione e Protezione”.
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Dunque si ribadisce il principio “in base al quale la scelta del percorso formativo per il lavoratore non deve essere fatta secondo criteri puramente ed esclusivamente ‘amministrativi’, legati alla sola codifica ATECO dell’azienda presso cui egli opera, ma in ragione dell’attività concretamente svolta in azienda. L’Accordo, pertanto, trova la sua corretta applicazione quando i corsi sono progettati e realizzati in coerenza con la valutazione del rischio, fondata sull’individuazione dell’esposizione individuale, e con i programmi di formazione dei lavoratori proposti dal Servizio di Prevenzione e Protezione”.
Il quarto punto della circolare 7/2012 è dedicato al riconoscimento della formazione pregressa e al regime transitorio.
Infatti entrambi gli Accordi “disciplinano contenuti, durata e modalità dei percorsi formativi cui le aziende devono far riferimento, fatte salve quelle che, alla data 11 gennaio 2012, hanno svolto corsi secondo le previgenti regole in materia: su queste ricade l’onere di provvedere all’aggiornamento”.
Nella circolare è presente una tabella con le indicazioni relative agli aggiornamenti e alle scadenze relative per:
- d.l. che hanno frequentato percorsi ex art. 3 d.m. 16 gennaio 1997;
- esonerati ex art. 95 d.lgs. 626/94;
- coloro che hanno frequentato corsi ex Accordo 26 gennaio 2006 (RSPP/ASPP);
- d.l. che hanno frequentato (entro e non oltre l’11 luglio 2012) corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data del 11 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni di cui all’art. 3 d.m. 16 gennaio 1997;
- i lavoratori per i quali i d.l. comprovino di aver svolto alla data 11 gennaio 2012 una formazione nel rispetto delle previsioni normative (art. 22 d.lgs 626/94, art. 1 d.m. 16 gennaio 1997, art. 37 d.lgs 81/08) e dei contratti collettivi di lavoro;
- i preposti per i quali i ddl comprovino di aver svolto alla data 11 gennaio 2012 una formazione nel rispetto delle previsioni normative (art. 37 comma 7 d.lgs 81/08 ) e dei contratti collettivi di lavoro: ricordiamo che riguardo ai preposti l’Avviso di Rettifica corregge la frase riportata nel testo originario. La frase corretta è “la formazione particolare ed aggiuntiva deve essere conclusa entro 18 mesi dal 11 gennaio 2012”;
- i dirigenti che dimostrino di aver svolto alla data 11 gennaio 2012 una formazione con contenuti conformi all’art. 3 d.m. 16 gennaio 1997 dopo il 14.08.2003;
- i dirigenti che dimostrino di aver svolto alla data dal 11 gennaio 2012 una formazione con contenuti conformi al modulo A per RSPP/ASPP.
Si ricorda che vige l’esonero alla frequenza dei corsi di formazione “per i lavoratori, per i dirigenti ed i preposti per i quali è possibile dimostrare, attraverso idonea documentazione, la partecipazione a corsi di formazione, progettati/pianificati (formalmente e documentalmente approvati) alla data 11 gennaio 2012, e rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
Il quinto punto riguarda la modalità di erogazione dei percorsi.
In particolare per ogni percorso formativo “i soggetti che realizzano i corsi devono utilizzare un registro delle presenze, composto da fogli non asportabili e numerati”.
Il registro delle presenze “deve essere redatto, per ogni corso realizzato, nel rispetto di requisiti minimi di registrazione, quali:
- compilazione contestuale allo svolgimento delle attività formative;
- firme degli allievi, per la rilevazione delle presenze;
- firme dei docenti e dei tutor (se previsti)”.
Il registro deve poi essere “compilato e firmato, prima del suo utilizzo, dal responsabile del progetto formativo che può essere anche un docente”.
Per cui se avessi più argomenti rispetto a quelli in elenco ASR, personalmente, aumenterei il numero di ore che è sempre da intendersi come "minimo". (Mai capitato).
Se ne avessi qualcuno in più ma pure qualcuno in meno onestamente (come ho sempre fatto) bypasserei quelli per me inutili. A mio rischio e pericolo perché se l'ASR è letto da un talebano, comunque, lo dovrei affrontare tutti. Ma se deve essere specifica... Che specifica davvero sia!
Per gli autografi, il registro pare essere (al meno in Lomvardia) il posto obbligatorio e corretto ove apporli.
Chiedo umilissssssimamente scusa!
Navigando da smartphone devo avere fatto qualche cavolata.
Ovviamente il tutto era da ricondursi alla discussione sull'obbligatorietà di firma da parte dei lavoratori.
perdono perdono perdono!
PS tempo fa commisi un errore simile pubblicando un mio quesito sulle fav soggette ad estrusione nella sezione cantieri anziché igiene. Ho purtroppo capito in questi giorni come mai mod non abbia mai risposto alla mia richiesta di spostarlo... :smt010 Se magari qualcuno sapesse come fare o volesse provare lo stesso a dargli una lettura... :smt002