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Modulo aggiuntivo “Cantieri”

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larsim
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l'accordo 2025 ha introdotto dei moduli aggiuntivi per datori di lavoro e dirigenti per "cantieri"
nei diversi corsi, seminari, convegni ho sentito indicazioni diverse su chi siano i soggetti obbligati.. poi giustamente mi hanno fatto notare che sul testo c'è scritto:
"Compiti specifici del datore di lavoro dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili"
"Compiti specifici del dirigente dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili"

i moduli integrativi sono quindi solo per datori di lavoro e dirigenti.. delle imprese affidatarie, corretto?
 

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walkerboh
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non ci avevo fatto caso. Per me intendono affidataria ed esecutrice .... In tema di modulo cantieri, mi sembra di aver capito che il percorso dl rspp cantieri faccia venire meno la necessità del modulo dl cantieri.
 

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larsim
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Buh avessero messo la definizione...
 

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ursamaior
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Per me, il modulo cantieri è solo affidataria.
Ma proprio non mi pongo il problema che possa essere diversamente, né ho mai pensato potesse essere diversamente.
Ma perché, il D.Lgs. n. 81/2008 prevede formazione specifica per preposti, dirigenti, datore di lavoro di un'impresa esecutrice? Non mi risulta. Al contrario il riferimento all'art. 97 è preciso e doveroso.
 

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Bohr
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larsim ha scritto: 18/06/2025, 16:29i moduli integrativi sono quindi solo per datori di lavoro e dirigenti.. delle imprese affidatarie, corretto?
Corretto anche perché quegli stessi soggetti appartenenti all'impresa affidataria hanno, nei cantieri, compiti e responsabilità già definite.
 

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walkerboh
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Scusate, posso sapere quale sia la ratio di questa parte?

Io a senso direi che anche l'l'esecutrice debba essere interessata alle questioni di cantiere.

Capisco (ed avete ragione) che secondo una lettura "corretta" dell'ASR sia obbligatorio fare il corso solo all'affidataria, ma io proprio non ne capisco il senso...... :smt009
 

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ursamaior
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Ma non è una questione di ASR... è una questione di norma di legge.
la norma prevede che le imprese affidatarie facciano un corso di formazione specifico al datore di lavoro, dirigente e preposto (art. 97, comma 3-ter). L'ASR si è limitato a tradurre questa necessità in un modulo aggiuntivo di 6 ore.
 

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walkerboh
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ursamaior ha scritto: 27/06/2025, 11:39 Ma non è una questione di ASR... è una questione di norma di legge.
la norma prevede che le imprese affidatarie facciano un corso di formazione specifico al datore di lavoro, dirigente e preposto (art. 97, comma 3-ter). L'ASR si è limitato a tradurre questa necessità in un modulo aggiuntivo di 6 ore.
Compreso. Come sempre, grazie.
 

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Delale
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Concordo anche io che sia indirizzato speificatamente alle imprese affidatarie, sia guardano il d.lgs. 81/08 che il nuovo aSR.

Quello che mi incuriosisce è come mai per il presposto non sia previsto lo stesso modulo, svolgendo le stesse attività ai fini dell'art. 97 c.1 di dirigenti e datori di lavoro.

Mi incuriosisce anche capire come gestire la formazione pregressa di dirigenti e preposti, se almeno per i dirigenti formati antecedentemente al nuovo accordo si debba integrare il modulo cantieri (per i preposti direi di no).

Per l'aggiornamento poi l'aSR2025 menziona il modulo cantieri solo per il datore di lavoro, non aggiornando il modulo, ma trattandone i contenuti.
 

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givi
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Lo traduco così:
1) il modulo formativo per Preposto abilità lo stesso anche per le attività art. 97 c. 3 ter;
1) il modulo formativo per Dirigente (e DdL) non è abilitante per le attività art. 97 c. 3 ter: pertanto entrambi (Dirigente o DdL) se "incaricati di" o intendono fare le attività ex art. 97 c3 ter devono fare il modulo formativo "cantieri".
 

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givi
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