Ciao,
in merito all'efficacia della formazione:
al par.1.5 Parte IV
Per il monitoraggio e valutazione delle prestazioni nel suo complesso e dei diversi processi, si ritiene opportuno che il soggetto formatore implementi e utilizzi un sistema basato su procedure di rilevazione di parametri ed indici prestazionali misurabili e di un sistema di elaborazione dei dati, di misurazione qualitativa e quantitativa degli indicatori e di documentazione dei risultati.
al par. 7
Al fine di verificare l’efficacia dell’attività formativa nei confronti dei soggetti di cui all’art.37 comma 2 lett. b) del D.lgs. 81/08 durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro, eventualmente anche con il supporto del RSPP può utilizzare una delle seguenti modalità:
qualche considerazione:
- si ritiene opportuno ... cioè è un consiglio?
- soggetto formatore o datore di lavoro? c'è una contraddizione, a me sembra..
grazie
Il forum di SICUREZZAONLINE, SOL per gli amici, nasce nel 1999 ed è stato ideato, amministrato e moderato fino al 2016 da Giuseppe Zago.
A lui va il nostro affettuoso ricordo e la nostra gratitudine per averci fatto conoscere, crescere e diventare amici.
Ha contribuito a creare una vera comunità...
A lui va il nostro affettuoso ricordo e la nostra gratitudine per averci fatto conoscere, crescere e diventare amici.
Ha contribuito a creare una vera comunità...
efficacia della formazione
-
mikango
- Utente Registrato

- Messaggi: 159
- Iscritto il: 17/02/2015, 17:41
- Località: Preferirei non Italia
nel sistema giudiziario italiano, la fonte del diritto dovrebbe essere nelle leggi, che andrebbero quindi interpretate per come scritte. ...per questa ragione abbiamo la pretesa di leggere le leggi cercando un significato nelle parole.
ovviamente non ci si riesce quasi mai, stante l'ignoranza, l'incompetenza cronica e la palese disortografia del legislatore italiano che usa parole ad cazzum.
per rispondere alla tua domanda, OVVIO che ci sia un'incongruenza e non è nemmeno l'unica...
si va all'italiana: ognuno fa quello che ritiene giusto...UPG, ispettori, magistrati...ciascuno prenderà la sua interpretazione su questo e altri punti, fino a che qualche portinaio di Palazzo non scriverà su un foglio da pane una faq che diventerà legge.
ovviamente non ci si riesce quasi mai, stante l'ignoranza, l'incompetenza cronica e la palese disortografia del legislatore italiano che usa parole ad cazzum.
per rispondere alla tua domanda, OVVIO che ci sia un'incongruenza e non è nemmeno l'unica...
si va all'italiana: ognuno fa quello che ritiene giusto...UPG, ispettori, magistrati...ciascuno prenderà la sua interpretazione su questo e altri punti, fino a che qualche portinaio di Palazzo non scriverà su un foglio da pane una faq che diventerà legge.
-
walkerboh
- Mentore

- Messaggi: 1030
- Iscritto il: 13/09/2012, 10:32
- Località: Padova
Qui ti consigliano lo strumento come suopporto propedeutico al punto 1.6.er il monitoraggio e valutazione delle prestazioni nel suo complesso e dei diversi processi, si ritiene opportuno che il soggetto formatore implementi e utilizzi un sistema basato su procedure di rilevazione di parametri ed indici prestazionali misurabili e di un sistema di elaborazione dei dati, di misurazione qualitativa e quantitativa degli indicatori e di documentazione dei risultati.
L'OBBLIGO E' PER IL SOGGETTO FORMATORE, NON PER IL DATORE DI LAVORO (se il DL è anche soggetto formatore il discorso cambia).
1.6 Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento Nel riesame il soggetto formatore analizza periodicamente i risultati del processo di monitoraggio e valutazione al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi in termini di performance organizzativa e didattica. Il riesame viene affrontato adottando procedure prestabilite dove
vengono presi in esame i parametri prestazionali che misurano la qualità organizzativa e qualità didattica (desumibili dai questionari di gradimento) e risultati degli apprendimenti (desumibili dagli esiti delle verifiche degli apprendimenti).
Questo, invece, riguarda il DL e non l'ente formatore, quindi è il DL deve verificare il cambiamento.7 VERIFICA DELL’ EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
Il datore di lavoro ..
Sono obblighi in capo a soggetti differenti.
-
dedalo
- Utente Registrato

- Messaggi: 149
- Iscritto il: 22/06/2006, 10:31
Grazie ma a me non sembra così cristallino.
Al par.1.5
Il soggetto formatore deve (anzi no, può) fare monitoraggio, che comprende l'efficacia della formazione; gli aspetti metodologici ecc vengono direttamente rimandati al par.7.
Al par.7, colpo di teatro, salta fuori il datore di lavoro.
Ripeto per me non è così lineare, ma magari mi sbaglio....
Grazie
Al par.1.5
Il soggetto formatore deve (anzi no, può) fare monitoraggio, che comprende l'efficacia della formazione; gli aspetti metodologici ecc vengono direttamente rimandati al par.7.
Al par.7, colpo di teatro, salta fuori il datore di lavoro.
Ripeto per me non è così lineare, ma magari mi sbaglio....
Grazie
-
ursamaior
- URSAMAIOR

- Messaggi: 5286
- Iscritto il: 16/12/2004, 14:01
- Località: L'isola che non c'è
Nel paragrafo 1.5, l'elenco delle tipologie di valutazione del monitoraggio è da intendersi di carattere generale.
I primi due, nella pratica competono al soggetto formatore, il terzo al datore di lavoro.
La verifica dell'efficacia, infatti non fa parte del fascicolo del corso
I primi due, nella pratica competono al soggetto formatore, il terzo al datore di lavoro.
La verifica dell'efficacia, infatti non fa parte del fascicolo del corso
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
-
dedalo
- Utente Registrato

- Messaggi: 149
- Iscritto il: 22/06/2006, 10:31
Grazie.
Capisco l'intenzione del legislatore ma se si isolasse il par.1.5 dal contesto, e soprattutto dal par. 7, tutte e tre i livelli di monitoraggio spetterebbero testualmente al soggetto formatore (e chissà se qualche giurista ci possa giocare un giorno....).
Comunque ok,
Capisco l'intenzione del legislatore ma se si isolasse il par.1.5 dal contesto, e soprattutto dal par. 7, tutte e tre i livelli di monitoraggio spetterebbero testualmente al soggetto formatore (e chissà se qualche giurista ci possa giocare un giorno....).
Comunque ok,
-
larsim
- Leggenda

- Messaggi: 2133
- Iscritto il: 14/05/2008, 10:08
- Località: Casnà
-
mikango
- Utente Registrato

- Messaggi: 159
- Iscritto il: 17/02/2015, 17:41
- Località: Preferirei non Italia
-
larsim
- Leggenda

- Messaggi: 2133
- Iscritto il: 14/05/2008, 10:08
- Località: Casnà
