Me ne ero appuntati alcuni, ma ho perso il memo.
Perciò chiamo a raccolta tutti VOI per ricostruire quello che avevo in testa.
In questo primo post aggiungerò (IO e SOLO IO
Nel thread si può commentare e, se raggiungiamo un buon consenso unanime, potrei anche aggiungere sotto il singolo punto di perplessità la possibile soluzione.
Parto io:
1) Nel nuovo Accordo manca l'equivalente di quello che era il paragrafo 8 del previgente Accordo del 21 dicembre 2011. In pratica adesso mancano le indicazioni per il riconoscimento della formazione specifica quando un lavoratore è neoassunto o quando cambia mansione
2) Non sono presenti disposizioni transitorie per la frequenza del modulo "Cantieri" per i dirigenti dell'impresa affidataria. Tecnicamente, costoro, devono integrare immediatamente questo modulo, pena la sanzione per la violazione dell'art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008
3) La faccenda della formazione quale titolo abilitativo che, se non aggiornato per 10 anni, viene perduto. È chiaro che 'sta roba riguarda solo alcuni percorsi formativi, ma l'Accordo non riporta un elenco esaustivo. Siamo certi che valga per: RSPP, ASPP, CSP/CSE, operatori di attrezzature. Ma, per esempio, riguarda anche i soggetti che possono operare in spazi confinati?
4) A proposito del punto precedente... Per un RSPP/ASPP che non si aggiornasse per 10 anni, la perdita del titolo abilitativo riguarderebbe il solo Modulo B (che è il modulo soggetto ad aggiornamento) o anche i moduli A e C? Per me solo Modulo B, per cui basterebbe frequentare daccapo questo per ottenere nuovamente il titolo abilitativo.
5) non sono previsti 12 mesi di tempo per chi conduce un escavatore di portata inferiore a 6 ton quindi da un giorno all'altro non puoi più usarlo;
6) mortacci di quella definizione di gru a cavalletto!!!
N.U. (Nota Ursamaior): immagino ci si riferisca al fatto che la definizione di "gru a cavalletto" riportata nell'accordo possa ricomprendere, ad esempio, gli argani a bandiera. A mio parere, manco per sbaglio. Comunque ne abbiamo parlato qui
7) la tabella delle modalità di verifica dei corsi di aggiornamento non elenca come effettuare le verifiche per: DL-RSPP, RSPP/ASPP, CSP/CSE
8) Scarsa chiarezza della nota in fondo alla tabella del punto 6 del modulo Carrelli Elevatori afferma: «L’operatore che effettua il modulo di cui al punto 6 (carrelli con funzioni aggiuntive di sollevamento carichi sospesi e sollevamento persone) non deve effettuare la formazione prevista per le piattaforme mobili elevabili e per le gru mobili e per la conduzione del carrello con applicato l’accessorio destinato al sollevamento di carichi sospesi e/o persone».
Da una lettura superficiale sembrerebbe che la frequentazione di questo modulo sia alternativa al corso per PLE, gru mobili e alla stessa frequentazione del modulo.
N.U. (Nota Ursamaior): ne abbiamo parlato profusamente qui. In sostanza, il modulo riguarda l'abilitazione di carrelli che hanno una finalità precisa: sollevamento carichi sospesi o persone (finalità che hanno anche le gru mobili e le PLE). La nota chiarisce che se usi questa attrezzatura e ne hai l'abilitazione, non devi frequentare ANCHE il modulo per PLE e gru mobili. Ma se oltre a questo carrello, utilizzassi delle PLE e/o delle gru mobili ti devi sciroppare il corso per PLE e gru mobili.
Il mondo è già un luogo difficile. Un mondo abitato dalla conferenza stato-regioni è un luogo difficile e confuso.
9) è assente un transitorio per i preposti che, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, si sono ritrovati un attestato sin corso di validità ma che sarebbe scaduto da lì a pochi giorni (al contrario il transitorio è stato previsto per i preposti che avevano un attestato scaduto da più di due anni).
10) Nel nuovo accordo non è indicato come gestire l'aggiornamento dei DL-SPP rischio basso che in precedenza avevano fatto 6 ore di aggiornamento; contando che il nuovo Accordo ne richiede 8 nell'arco degli ultimi 5 anni, deve integrare le 2 ore? Entro quando?
N.U. (Nota Ursamaior): ritengo vada gestita come per la formazione dei DdL imprese affidatarie: il nuovo corso, comprensivo del modulo "cantieri" va frequentato immediatamente, non essendo stato specificato un transitorio per questa categoria
11) non è chiaro se i corsi per attrezzature possano essere erogati in modalità mista: la tabella al punto 3.5 vieta tale modalità per questa tipologia di corso, mentre il punto 3.2 afferma "... In coerenza con quanto già definito dal legislatore con la legge 52/2019 ai fini del presente Accordo la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica."




