Ero a pranzo oggi con due supertecnici e uno raccontava quale è la procedura per fare ritirare la prescrizione impartita ex 758 da parte degli upg
Ne sapete qualcosa?
Altrimenti faccio io una sintesi (da quanto ho capito)
grazie
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A lui va il nostro affettuoso ricordo e la nostra gratitudine per averci fatto conoscere, crescere e diventare amici.
Ha contribuito a creare una vera comunità...
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Ritiro entro 30 gg della prescrizione da parte di ASL / INL
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ugo
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mikango
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ugo
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infatti
meglio sapere certe cose
viene ritirata anche dalla procura da parte dello spisal... spetta che ce lo spiega qualcuno che lo ha visto in prima persona
meglio sapere certe cose
viene ritirata anche dalla procura da parte dello spisal... spetta che ce lo spiega qualcuno che lo ha visto in prima persona
3a L. di Zuboff: "Ogni sistema che può essere usato per sorveglianza o controllo, sarà usato per sorveglianza o controllo".
“Coloro che rinunciano alla Libertà, per un po’ di Sicurezza, non meritano né Libertà né Sicurezza" B. Franklin
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ursamaior
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A me sembra magia.
Mai sentita 'sta roba.
Il verbale di prescrizione non è impugnabile in alcun modo.
Se poi per procedura per far ritirare il verbale di prescrizione intende:
1) seguire l'UPG
2) scoprire dove abita
3) inviargli minacce per la propria incolumità, della sua famiglia, dell'animale domestico
4) mandargli un primo avvertimento per far vedere che non stai scherzando, dandogli fuoco alla macchina
ecc.
per andare a pregare in ginocchio procuratore e dirigente di occultare un atto giudiziario, allora è un altro discorso.
Non vedo l'ora di sbagliarmi...
Mai sentita 'sta roba.
Il verbale di prescrizione non è impugnabile in alcun modo.
Se poi per procedura per far ritirare il verbale di prescrizione intende:
1) seguire l'UPG
2) scoprire dove abita
3) inviargli minacce per la propria incolumità, della sua famiglia, dell'animale domestico
4) mandargli un primo avvertimento per far vedere che non stai scherzando, dandogli fuoco alla macchina
ecc.
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Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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walkerboh
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Ing89
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Come giustamente fa notare Ursamaior, non è possibile impugnare un verbale di prescrizione soggetta alla procedura del 758/94, pertanto gli scenari possibili sono:
1. Si dimostra all'UPG di turno che la prescrizione impartita è sbagliata. Sarà poi l'ispettore a segnalare alla Procura l'errore, si comunica mezzo PEC al contravventore l'annullamento del provvedimento e tutto torna come prima;
2. Non si vuole ottemperare alle prescrizioni impartite dall'UPG; l'ispettore comunica in Procura, ai sensi dell'art. 21 del 758/94, che il contravventore non ha voluto sistemare niente, quindi la palla passa dall'ispettore alla Procura che, chiamerà il contravventore a dare spiegazioni in merito.
Altre vie, per quanto di mia competenza/conoscenza, non sono contemplate.
1. Si dimostra all'UPG di turno che la prescrizione impartita è sbagliata. Sarà poi l'ispettore a segnalare alla Procura l'errore, si comunica mezzo PEC al contravventore l'annullamento del provvedimento e tutto torna come prima;
2. Non si vuole ottemperare alle prescrizioni impartite dall'UPG; l'ispettore comunica in Procura, ai sensi dell'art. 21 del 758/94, che il contravventore non ha voluto sistemare niente, quindi la palla passa dall'ispettore alla Procura che, chiamerà il contravventore a dare spiegazioni in merito.
Altre vie, per quanto di mia competenza/conoscenza, non sono contemplate.
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Matte
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Ciao a tutti,
Il verbale di prescrizione, emesso dai Tecnici della Prevenzione (TdP), può essere ritirato dall'organo di vigilanza stesso.
Il verbale di prescrizione che il TdP emette ai sensi del D.Lgs. 758/94 non è solo un atto di polizia giudiziaria, ma è prima di tutto un provvedimento amministrativo. Questo perché è emesso da una pubblica amministrazione (come l'ASL/ATS) nell'esercizio delle sue funzioni.
Proprio perché è un atto amministrativo, è soggetto ai principi generali della Legge 241/90, che regola l'attività della pubblica amministrazione (io la definirei il vangelo del suo. dipendente pubblico). Questo ci porta al concetto di "autotutela". L'Annullamento in Autotutela è definito dall'Art. 21-nonies, Legge 241/90 - La pubblica amministrazione, quindi anche l'organo di vigilanza che ha emesso il verbale, ha il potere di "correggere i propri errori" annullando un suo stesso atto, quando si rende conto che è illegittimo. Questo processo si chiama annullamento d'ufficio in autotutela.
Tuttavia, non è un'azione che può essere fatta con leggerezza. Per poter annullare un verbale di prescrizione, devono sussistere delle condizioni fondamentali:
Illegittimità dell'Atto: Il verbale deve essere viziato fin dall'origine. L'errore deve essere sostanziale.
Es:
- Incompetenza: il verbale è stato emesso da un organo non autorizzato.
- Violazione di legge: la norma indicata come violata è stata applicata in modo errato, non è pertinente al caso o è stata abrogata.
- Eccesso di potere: la prescrizione impartita è palesemente illogica, irragionevole o sproporzionata rispetto al rischio che intende eliminare.
- Errore di fatto: il verbale si basa su una valutazione dei fatti palesemente sbagliata e dimostrabile (es. viene contestata la mancanza di un documento che in realtà era presente e valido al momento del sopralluogo).
Interesse Pubblico Concreto e Attuale: Non basta che il verbale sia illegittimo. L'amministrazione deve dimostrare che esiste un interesse pubblico specifico a rimuoverlo. Di solito, questo interesse consiste nel ripristinare la legalità violata e assicurare la corretta applicazione delle norme di sicurezza. Annullare un atto palesemente errato è, di per sé, un interesse pubblico.
Valutazione degli Interessi: L'organo di vigilanza deve "pesare" l'interesse pubblico all'annullamento con gli interessi dei destinatari del provvedimento e di eventuali altri soggetti coinvolti, rispettando il principio di affidamento (la fiducia del cittadino nella stabilità delle decisioni della P.A.).
L'annullamento deve avvenire entro un termine ragionevole, per non lasciare il destinatario in una condizione di incertezza a tempo indeterminato. Infatti, generalmente tale termine è in genere stabilito in 30 giorni o comunque entro il termine in cui gli UPG devono effettuare la verifica delle prescrizioni.
In sintesi, l'organo di vigilanza può ritirare un verbale di prescrizione solo se si accorge di aver commesso un errore rilevante che lo rende illegittimo e se ci sono valide ragioni di interesse pubblico per farlo, agendo sempre entro un tempo ragionevole e credetemi succede. Quindi vale sempre al pena far valere i propri diritti, in quanto questa procedura non è una decisione discrezionale basata su ripensamenti, ma un atto dovuto per correggere un'azione amministrativa viziata.
Se non ricordo male, questa è una delle principali domande agli esami di diritto pubblico.
Per chi avesse ancora dei dubbi, è bene chiarire un punto fondamentale: senza un presupposto valido, nessuna azione legale può sussistere. Il verbale di prescrizione emesso dall’organo di vigilanza non è un atto secondario, ma rappresenta la vera e propria base giuridica su cui si fonda l’intero impianto sanzionatorio. Da esso prendono avvio sia la procedura amministrativa di regolarizzazione, sia il procedimento penale.
Quando la Pubblica Amministrazione, in sede di autotutela, annulla quel verbale, non si limita a correggere un dettaglio: dichiara ufficialmente che l’atto era illegittimo ab origine.
Ciò può avvenire per:
- un errore di fatto (una valutazione non corrispondente alla realtà),
- un errore di diritto (un’errata applicazione della norma),
- un vizio di competenza.
Questa dichiarazione produce un effetto domino inevitabile sul procedimento penale, che nel frattempo era stato sospeso ai sensi del D.Lgs. 758/94. Se viene rimosso l’atto che accertava la violazione, viene meno il fondamento stesso dell’accusa. Di conseguenza, l’organo di vigilanza ha il dovere di comunicare immediatamente l’annullamento alla Procura della Repubblica.
A quel punto, per il Pubblico Ministero la situazione è chiara: il presupposto della notizia di reato è caduto. Non essendoci più una violazione validamente accertata, l’azione penale non può proseguire. La naturale conclusione è quindi la richiesta di archiviazione del procedimento al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP).
In sintesi, l’annullamento in autotutela del verbale di prescrizione demolisce alla radice la base dell’azione penale. La sospensione del procedimento, che era solo una fase transitoria, si traduce nella sua estinzione definitiva, perché l’atto che lo aveva generato è stato annullato dalla stessa Autorità che lo aveva emanato.
È la normale applicazione dei principi di autotutela della Pubblica Amministrazione, ovvero un meccanismo di garanzia che serve a correggere i propri errori e a ristabilire la legalità.
Quando si cammina per 100 km, può capitare di calpestare una “cacca di cane”. Succede anche ai migliori professionisti e ai più esperti UPG. Per fortuna, esistono strumenti giuridici come l’autotutela che consentono di rimettere le cose a posto

Il verbale di prescrizione, emesso dai Tecnici della Prevenzione (TdP), può essere ritirato dall'organo di vigilanza stesso.
Il verbale di prescrizione che il TdP emette ai sensi del D.Lgs. 758/94 non è solo un atto di polizia giudiziaria, ma è prima di tutto un provvedimento amministrativo. Questo perché è emesso da una pubblica amministrazione (come l'ASL/ATS) nell'esercizio delle sue funzioni.
Proprio perché è un atto amministrativo, è soggetto ai principi generali della Legge 241/90, che regola l'attività della pubblica amministrazione (io la definirei il vangelo del suo. dipendente pubblico). Questo ci porta al concetto di "autotutela". L'Annullamento in Autotutela è definito dall'Art. 21-nonies, Legge 241/90 - La pubblica amministrazione, quindi anche l'organo di vigilanza che ha emesso il verbale, ha il potere di "correggere i propri errori" annullando un suo stesso atto, quando si rende conto che è illegittimo. Questo processo si chiama annullamento d'ufficio in autotutela.
Tuttavia, non è un'azione che può essere fatta con leggerezza. Per poter annullare un verbale di prescrizione, devono sussistere delle condizioni fondamentali:
Illegittimità dell'Atto: Il verbale deve essere viziato fin dall'origine. L'errore deve essere sostanziale.
Es:
- Incompetenza: il verbale è stato emesso da un organo non autorizzato.
- Violazione di legge: la norma indicata come violata è stata applicata in modo errato, non è pertinente al caso o è stata abrogata.
- Eccesso di potere: la prescrizione impartita è palesemente illogica, irragionevole o sproporzionata rispetto al rischio che intende eliminare.
- Errore di fatto: il verbale si basa su una valutazione dei fatti palesemente sbagliata e dimostrabile (es. viene contestata la mancanza di un documento che in realtà era presente e valido al momento del sopralluogo).
Interesse Pubblico Concreto e Attuale: Non basta che il verbale sia illegittimo. L'amministrazione deve dimostrare che esiste un interesse pubblico specifico a rimuoverlo. Di solito, questo interesse consiste nel ripristinare la legalità violata e assicurare la corretta applicazione delle norme di sicurezza. Annullare un atto palesemente errato è, di per sé, un interesse pubblico.
Valutazione degli Interessi: L'organo di vigilanza deve "pesare" l'interesse pubblico all'annullamento con gli interessi dei destinatari del provvedimento e di eventuali altri soggetti coinvolti, rispettando il principio di affidamento (la fiducia del cittadino nella stabilità delle decisioni della P.A.).
L'annullamento deve avvenire entro un termine ragionevole, per non lasciare il destinatario in una condizione di incertezza a tempo indeterminato. Infatti, generalmente tale termine è in genere stabilito in 30 giorni o comunque entro il termine in cui gli UPG devono effettuare la verifica delle prescrizioni.
In sintesi, l'organo di vigilanza può ritirare un verbale di prescrizione solo se si accorge di aver commesso un errore rilevante che lo rende illegittimo e se ci sono valide ragioni di interesse pubblico per farlo, agendo sempre entro un tempo ragionevole e credetemi succede. Quindi vale sempre al pena far valere i propri diritti, in quanto questa procedura non è una decisione discrezionale basata su ripensamenti, ma un atto dovuto per correggere un'azione amministrativa viziata.
Se non ricordo male, questa è una delle principali domande agli esami di diritto pubblico.
Per chi avesse ancora dei dubbi, è bene chiarire un punto fondamentale: senza un presupposto valido, nessuna azione legale può sussistere. Il verbale di prescrizione emesso dall’organo di vigilanza non è un atto secondario, ma rappresenta la vera e propria base giuridica su cui si fonda l’intero impianto sanzionatorio. Da esso prendono avvio sia la procedura amministrativa di regolarizzazione, sia il procedimento penale.
Quando la Pubblica Amministrazione, in sede di autotutela, annulla quel verbale, non si limita a correggere un dettaglio: dichiara ufficialmente che l’atto era illegittimo ab origine.
Ciò può avvenire per:
- un errore di fatto (una valutazione non corrispondente alla realtà),
- un errore di diritto (un’errata applicazione della norma),
- un vizio di competenza.
Questa dichiarazione produce un effetto domino inevitabile sul procedimento penale, che nel frattempo era stato sospeso ai sensi del D.Lgs. 758/94. Se viene rimosso l’atto che accertava la violazione, viene meno il fondamento stesso dell’accusa. Di conseguenza, l’organo di vigilanza ha il dovere di comunicare immediatamente l’annullamento alla Procura della Repubblica.
A quel punto, per il Pubblico Ministero la situazione è chiara: il presupposto della notizia di reato è caduto. Non essendoci più una violazione validamente accertata, l’azione penale non può proseguire. La naturale conclusione è quindi la richiesta di archiviazione del procedimento al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP).
In sintesi, l’annullamento in autotutela del verbale di prescrizione demolisce alla radice la base dell’azione penale. La sospensione del procedimento, che era solo una fase transitoria, si traduce nella sua estinzione definitiva, perché l’atto che lo aveva generato è stato annullato dalla stessa Autorità che lo aveva emanato.
È la normale applicazione dei principi di autotutela della Pubblica Amministrazione, ovvero un meccanismo di garanzia che serve a correggere i propri errori e a ristabilire la legalità.
Quando si cammina per 100 km, può capitare di calpestare una “cacca di cane”. Succede anche ai migliori professionisti e ai più esperti UPG. Per fortuna, esistono strumenti giuridici come l’autotutela che consentono di rimettere le cose a posto
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ugo
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- Iscritto il: 27/10/2005, 3:16
Grazie davvero, questo è davvero utile e tutti dovremmo conoscerlo!
una domanda dici "generalmente tale termine è in genere stabilito in 30 giorni" a partire da cosa?
grazie
una domanda dici "generalmente tale termine è in genere stabilito in 30 giorni" a partire da cosa?
grazie
3a L. di Zuboff: "Ogni sistema che può essere usato per sorveglianza o controllo, sarà usato per sorveglianza o controllo".
“Coloro che rinunciano alla Libertà, per un po’ di Sicurezza, non meritano né Libertà né Sicurezza" B. Franklin
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Matte
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- Iscritto il: 18/04/2025, 0:39
- Località: San Zorz
I 30 giorni decorrono dopo i 60 giorni successivi alla scadenza del termine fissato nella prescrizione, periodo entro il quale l’organo di vigilanza verifica se la violazione sia stata effettivamente eliminata, secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 758/94.
Va precisato che questo ulteriore termine di 30 giorni non è espressamente codificato, ma rappresenta una prassi consolidata, fondata sul principio del “termine ragionevole” richiamato dall’art. 21-nonies, comma 1, della L. 241/90.
In ogni caso, entro 90 giorni complessivi (potremmo considerare: 60 per la verifica + 30 per la comunicazione) dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza ha l’obbligo di darne comunicazione sia al Pubblico Ministero sia al contravventore, qualora risulti l’inadempimento alla prescrizione - vedi Art 21 co 3 D.lgs 758/94.
In ogni caso è sempre utile che il "contravventore" o chi viene presunto tale, si faccia vivo con l'organo di vigilanza il prima possibile, determinando le proprie ragioni di innocenza prima dello scadere del termine delle prescrizioni.
Va precisato che questo ulteriore termine di 30 giorni non è espressamente codificato, ma rappresenta una prassi consolidata, fondata sul principio del “termine ragionevole” richiamato dall’art. 21-nonies, comma 1, della L. 241/90.
In ogni caso, entro 90 giorni complessivi (potremmo considerare: 60 per la verifica + 30 per la comunicazione) dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza ha l’obbligo di darne comunicazione sia al Pubblico Ministero sia al contravventore, qualora risulti l’inadempimento alla prescrizione - vedi Art 21 co 3 D.lgs 758/94.
In ogni caso è sempre utile che il "contravventore" o chi viene presunto tale, si faccia vivo con l'organo di vigilanza il prima possibile, determinando le proprie ragioni di innocenza prima dello scadere del termine delle prescrizioni.
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ugo
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- Iscritto il: 27/10/2005, 3:16
quindi, se capisco bene (ma non me ne intendo) essendo un atto amministrativo
potrebbe essere impugnato davanti al TAR?
potrebbe essere impugnato davanti al TAR?
3a L. di Zuboff: "Ogni sistema che può essere usato per sorveglianza o controllo, sarà usato per sorveglianza o controllo".
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