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Unico soggetto formatore: casi pratici

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ursamaior
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Che piaccia o meno è questo il ragionamento.
L'ASR ha consentito una deroga ai datori di lavoro. Ma a patto che si organizzino ed eroghino il corso ciascuno per i fatti propri.
Nel seminario a cui ha partecipato l'attento Walkerboh, l'avevo fatto presente seguito di specifica domanda (forse sua, peraltro).
L'ASR utilizza alcuni avverbi tipo: DdL che erogano "autonomamente"... organizzano "direttamente"...
Inoltre specifica che «Nel caso in cui il corso di formazione sia organizzato da più soggetti formatori, tra questi dovrà essere individuato il soggetto formatore responsabile del corso cui spettano gli adempimenti previsti a carico dello stesso da parte del presente accordo».
Così facendo termina però il concetto di autonomamente e direttamente quando parliamo di corsi che dovrebbero essere organizzati ed erogati dal DdL per i propri lavoratori
 

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Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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ugo
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ok capito
ovviamente fare due registri separati per due ddl "aggira" l'ASR
poi qualcuno dovrà accorgersi di questo
 

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3a L. di Zuboff: "Ogni sistema che può essere usato per sorveglianza o controllo, sarà usato per sorveglianza o controllo".
“Coloro che rinunciano alla Libertà, per un po’ di Sicurezza, non meritano né Libertà né Sicurezza" B. Franklin
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larsim
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ciao,
chiedo scusa ma se il datore di lavoro è il medesimo continuo a non vedere il problema.
il limite scende a 30, lo vedo rispettare comulativamente
 

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ursamaior
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Comprendo l'osservazione, ma mi pare che la logica dell'accordo non sia effettivamente quella di riferirsi al datore di lavoro in quanto persona fisica, ma all'organizzazione (persona giuridica) di cui è datore di lavoro.
Resta, infatti, sempre la medesima logica: evitiamo di considerare preservativi e palloncini alla stessa stregua solo perché tutti e due si possono gonfiare.
E anche se la produzione fosse la medesima, si tratta pur sempre di organizzazioni diverse.
 

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zara
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Grazie per i pareri

Riguardo ai casi 2 e 3 effettivamente non vedo il problema e concordo con Ursa, il tema è nato perché mi dicono che Aifos non concorda con noi sul caso 3

Riguardo al caso 1, è interessante considerare il datore di lavoro unico e non l'azienda.
In ogni caso questa cosa del soggetto formatore unico nel caso di aziende complesse in cui spesso avere più ragioni sociali è più una esigenza di business che una reale "divisione ' organizzativa crea parecchi problemi. Sono costrette a rivolgersi ad un soggetto formatore terzo che non fornisce nessun valore aggiunto ma solo costi. Queste aziende infatti da sempre fanno progetti formativi veri e coerenti con la realtà aziendale, si trovano a scegliere se invece di un corso per 5+5 lavoratori e pagare un ente terzo, oppure fare due corsi uno per ogni srl: in entrambi i casi soldi in più che potevano essere dedicati ad altro
 

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Qui discutiamo essenzialmente dell'interpretazione giuridica.
Ma se dovessi esprimere la mia opinione sull'argomento in generale:

1) qual è il valore aggiunto di un soggetto formatore terzo? Di questi soggetti formatori terzi? Sì, d'accordo non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio... Ma francamente, io lo so cosa impegna realizzare un progetto formativo con tutti i crismi (in effetti, va riconosciuto, l'ASR ha fatto una buona sintesi dei criteri coi quali si realizza un progetto formativo. Niente da ridire su questo) e potete anche provare a convincermi del contrario (anzi, fatelo), e servono elevate professionalità. Queste professionalità non so quanto siano presenti all'interno dei soggetti formatori, ma comunque possono reperirle sul mercato. In tutti i casi, fare un progetto formativo con tutti i crismi ha un costo che il soggetto formatore e/o l'azienda non si accollerà

2) qual è il valore aggiunto di un soggetto formatore terzo? Di questi soggetti formatori terzi? Nel 99% dei casi la qualità del corso non ha niente a che vedere col soggetto formatore ma dipende dalle competenze del docente che il soggetto formatore propone. Il soggetto formatore è un semplice intermediario. L'azienda potrebbe rivolgersi direttamente al docente e non lo fa perché preferisce pagare il servizio di chi si spiccia la parte burocratica, nonché perché è costretta dalle limitazioni poste dall'ASR.
Io sono il tipico caso in cui l'azienda usa il soggetto formatore come mero passacarte (registri, attestati, ecc. ma per questo non serve un soggetto formatore, basterebbe un qualunque studio professionale con impiegati di basso livello. L'unica cosa veramente rilevante sarebbe il progetto formativo, ma ho detto sopra che ne penso), ma ad una condizione: il docente devo essere io.

3) qual è il, valore aggiunto della qualificazione dei docenti ai sensi del DM 6 marzo 2013? Non provo nemmeno a spiegarla, questa
 

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weareblind
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Concordo su tutto. Io ho forti perplessità pure sulla formazione stessa, figurati sul soggetto passa carte formatore.
 

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Se non si confonde la formazione col corso di formazione, le perplessità svaniscono.
Io, tu, tutti noi, siamo il frutto di un processo educativo che è stato spesso intenzionale (genitori, insegnanti, preti...) e a volte meno intenzionale, ma comunque foriero di esperienze.

Il problema è proprio questo che, di fatto, la formazione, secondo l'ASR, È il corso di formazione.
 

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Vero, ma siete troppo ottimisti. Ciò mi conforta.
 

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