Il forum di SICUREZZAONLINE, SOL per gli amici, nasce nel 1999 ed è stato ideato, amministrato e moderato fino al 2016 da Giuseppe Zago.
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Break formativi

Questo è l'unico forum su SOL sul quale confrontarci sul nuovo ASR del 17/04/25.
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fabio
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Come sappiamo il nuovo ASR ha introdotto la possibilità di svolgere la formazione specifica e/o l'aggiornamento lavoratori mediante i break. Come docente qualificato ho iniziato già da un pò ad utilizzare questa modalità, ma come rinforzo della formazione già erogata. E i feedback sono senz'altro positivi, sia lato lavoratori (che non si annoiano seduti per ore in un'aula formazione) sia lato datoriale (con brevi e indolori interruzioni dell'attività produttiva).

Vorrei adesso capire come sfruttarla ai fini dell'aggiornamento lavoratori, evitando quindi le 6 ore una tantum ogni 5 anni. I dubbi e le criticità sono molte, dalla microprogettazione alla verifica dell'apprendimento ci sono molti lati oscuri che richiederebbero un approfondimento onde non lasciare nulla di intentato.

Volevo quindi sapere se qualcuno ha già avuto delle esperienze con i break e come li ha o sta portando avanti..
 

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walkerboh
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Io lavoravo da rspp interno, quindi per me i confini tra formazione ed addestramento sono molto labili ed io stesso facevo da RSPP, formatore, preposto, addestratore, utilizzatore al bisogno. :smt001

Dalla mia esperienza, i break formativi sono utilissimi e sono molto più significativi di un corso "tradizionale" anche se la commissione è riuscita a mettere paletti anche su questo punto. :smt013
Non ho esperienza di progettazione di break con il nuovo accordo, rileggo il testo asr:
La formazione in presenza può essere erogata direttamente nell’ambiente di lavoro del discente.
Nell’ambito della formazione si può fare ricorso a break formativi, formazione on the job, corsi di formazione su moduli pratici che richiedono l’utilizzo di specifici spazi di lavoro e di specifiche attrezzatture.
Laddove si faccia ricorso a break formativi la formazione viene erogata direttamente all’interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi. La formazione dovrà avvenire ad opera di un docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, affiancato dal preposto, dovrà essere breve (15-30 minuti) e dovrà essere rivolta a piccoli gruppi di lavoratori basandosi su specifici aspetti legati all'attività lavorativa.
Alcune riflessioni a voce alta:
- praticamente puoi sfruttare break solo per corsi monoazoendali
- all' inizio è usato il plurale: moduli, break formativi e non formativo
- poi scrivono che " la formazione " dovrà essere breve massimo 30 minuti.
- il break deve essere e rivolto a "gruppi specifici" (e gli altri che fanno? Giocano a briscola in aula? Il corso non dovrebbe già comprendere gruppi omogenei e solo parenti stretti di I grado? Nota polemica.)

Quindi cosa vuol dire questo? Che è vero che posso erogare più moduli ma che complessivamente la somma dei moduli deve durare meno di 30 minuti. Se (se) è corretta questa interpretazione, spezzettare i break in 5 anni vuol dire fare break di 5 minuti, neanche il tempo di andare in produzione.

Grazie, commissione ASR.
 

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miril
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Il punto 3.1 parla di diverse modalità:
1. break formativi
2. formazione on the job
3. corsi di formazione su moduli pratici (il richiamo al modulo pratico temo vincoli questo sono ai corsi che prevedono questa dicitura, quindi niente specifica)

Considerando che il docente rimane comunque quello in possesso dei requisiti, affiancato dal preposto, significa che, in fondo, si tratta pur sempre di moduli della formazione tradizionale solo che fatti presso le postazioni dei lavoratori. Cose sempre fatte ma che qui trovano una sorta di normazione, sempre con quell'illusione dello Stato di voler normare ogni cose.

Come ottenere il massino?
1. nell'ambito della formazione specifica di neoassunti, una parte (max 30 minuti altrimenti diventa troppo utile) si può fare direttamente in reparto per spiegare i rischi e le norme comportamentali lì dove serve. Spezzi la monotonia della formazione e vai sullo specifico del lavoro. Si potrebbe pensare di fare 1,5 ore frontali poi si va alla postazione per vedere nel concreto cosa si è trasmesso nella prima parte e, contestualmente, avere l'apporto del preposto, poi si torna in aula e altre 1,5 ore di frontale e altri 30 minuti di break;
2. nell'aggiornamento, secondo me, trova la sua massima efficacia. Immaginiamo un near miss, si fa l'indagine poi si radunano le persone interessate e gli si fa un break di condivisione di quanto accaduto. Oppure si fissano comunque break formativi periodici (1 ogni 3 mesi) così metti da parte 1-2 ore l'anno di aggiornamento.

Lati negativi:
1. si tratta di attività adatte alle aziende con risorse interne dedicate, più difficile per le aziende piccole che hanno consulente esterno che va da loro 2-3 volte l'anno (es. piccolo commercio);
2. questa fissa che solo i formatori incensati dal D.I. 2013 mi lascia perplesso. Si parla di docente affiancato dal preposto, avrei voluto vedere il contrario: preposto affiancato dal docente;
3. star dietro alla pianificazione (chi quel giorno non c'era, chi quell'altro era incasinato e non si è potuto staccare ecc.).

Limiti all'utilizzo:
- praticamente puoi sfruttare break solo per corsi monoazoendali:
Sicuramente, potrei pensare, nell'ambito di un progetto formativo pluriaziendale, che una parte della formazione, tramite i break, venga poi fatta azienda per azienda. Ma conoscendo le dinamiche di prezzo, la vedo un'opportunità remotissima
- all' inizio è usato il plurale: moduli, break formativi e non formativo
Da azzeccagarbugli, sfrutterei questo per dire: il singolo break massimo 30 minuti ma ne posso fare diversi nell'arco del percorso formativo.
- poi scrivono che " la formazione " dovrà essere breve massimo 30 minuti.
Delirio di onnipotenza del legislatore. Non vedo altro motivo per indicare questa durata massima
- il break deve essere e rivolto a "gruppi specifici" (e gli altri che fanno? Giocano a briscola in aula? Il corso non dovrebbe già comprendere gruppi omogenei e solo parenti stretti di I grado? Nota polemica.)
Considerando che tanto la formazione specifica deve essere omogenea per mansione, questo potrebbe non essere un problema. Lo è per "piccoli gruppi di lavoratori": quanto è "piccoli"? 5-10? Se ipotizziamo 5 persone e il corso è da 10, 5 vanno in pausa mentre i primi 5 fanno il break da 15 minuti poi si invertono. Oppure fanno altre attività di onboarding, se è la formazione iniziale, altrimenti lavorano, se è un aggiornamento.
Quindi cosa vuol dire questo? Che è vero che posso erogare più moduli ma che complessivamente la somma dei moduli deve durare meno di 30 minuti. Se (se) è corretta questa interpretazione, spezzettare i break in 5 anni vuol dire fare break di 5 minuti, neanche il tempo di andare in produzione.
Ritengo che i 15-30 minuti siano del singolo intervento e non la somma. Chiaro che se per la specifica rischio alto faccio 4 ore di formazione frontale e 16 break formativi consecutivi, probabilmente non è del tutto conforme.

PICCOLA NOTA INTERPRETATIVA: uno dei difetti degli Accordi Stato Regioni, in particolare l'Accordo 25/07/2012 e questo Accordo, è la presenza di sezioni eccessivamente discorsive per essere un provvedimento sul quale poi vengono anche comminate prescrizioni e sanzioni. Le norme, per essere funzionali, come ci insegna ISO, devono essere fatte di frasi breve e il più chiare e definitive possibili. Sezioni discorsive vanno bene per linee guida non vincolanti ma non per norme di immediata applicazione. Tradotto: anche per chi sanziona, andare a sanzionare che hai fatto troppi break formativi la vedo complicata.
ULTIMA INDICAZIONE: in caso di corsi monoaziendali, non è obbligatoria la microprogettazione, quindi posso fare un po' quello che voglio senza doverlo necessariamente esplicitare per prestare il fianco a chi la vede in un modo piuttosto che in un altro.
 

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Miril The Imp
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walkerboh
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miril ha scritto: 18/10/2025, 8:24 Il punto 3.1 parla di diverse modalità:
1. break formativi
2. formazione on the job
3. corsi di formazione su moduli pratici (il richiamo al modulo pratico temo vincoli questo sono ai corsi che prevedono questa dicitura, quindi niente specifica)
Bravissimo, bella precisione, forse bisogna ragionare (almeno lo dico per me) sulla differenza tra le 3 tipologie da te citate.
miril ha scritto: 18/10/2025, 8:24 Come ottenere il massino?
1. nell'ambito della formazione specifica di neoassunti, una parte (max 30 minuti altrimenti diventa troppo utile) si può fare direttamente in reparto per spiegare i rischi e le norme comportamentali lì dove serve. Spezzi la monotonia della formazione e vai sullo specifico del lavoro. Si potrebbe pensare di fare 1,5 ore frontali poi si va alla postazione per vedere nel concreto cosa si è trasmesso nella prima parte e, contestualmente, avere l'apporto del preposto, poi si torna in aula e altre 1,5 ore di frontale e altri 30 minuti di break;

2. nell'aggiornamento, secondo me, trova la sua massima efficacia. Immaginiamo un near miss, si fa l'indagine poi si radunano le persone interessate e gli si fa un break di condivisione di quanto accaduto. Oppure si fissano comunque break formativi periodici (1 ogni 3 mesi) così metti da parte 1-2 ore l'anno di aggiornamento.
Per me, no altrimenti arrivi al limite estremo: organizzi un corso con 31 break formativi da 30 minuti in modo da coprire tutte le 15.5 ore. Quindi il 30 minuti (per come la vedo io) è il limite della somma.
È molto interessante lo spunto delle diverse tipologie (break, formazione on job moduli pratici). Anziché impantanarsi con sto break, perché non si punta sulla tipologia "on job"?
 

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Il CCNL metalmeccanici prevede i break formativi ed è quello stesso a limitarne la durata.
Ma detto questo, anche se capisco il ragionamento di Walkerboh sulla possibilità di aggirare la legge, la limitazione del tempo del break credo che derivi dalla volontà di assicurarne la massima efficacia (anche se mi viene il dubbio, essendo anche inserito nel CCNL, che sia un tentativo da parte del associazioni di categoria di limitarne la fruibilità a discapito della produzione).
Conseguentemente, ritengo si possa fare come dice Miril e, secondo me, è tanta roba quando se ne può approfittare.
Dopodiché, col consenso del DL e senza fare cose strane, il "gruppo specifico" ritengo debba essere considerato «qualunque gruppo interessato all'argomento specifico».

Il vero problema è la qualificazione del docente.

Deve esserci una sezione dell'inferno specifica alla quale saranno condannati tutti coloro che sono stati complici nella definizione dei contenuti dell'accordo e della qualificazione dei docenti: passeranno la loro eternità in un'aula con microclima schifoso, con un docente di m*rda che legge le slides e parla in modalità monotonica tipo lettore automatico, senza possibilità di alzarsi per andare a pisciare.
Ecco.
 

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Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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Ma detto questo, anche se capisco il ragionamento di Walkerboh sulla possibilità di aggirare la legge, la limitazione del tempo del break credo che derivi dalla volontà di assicurarne la massima efficacia
Io mi sono immaginato un altro scenario: mantere divisa e separata la questione addestramento e formazione. Vogliono corsi di formazione e dopo quelli di addestramento, da qui la mia idea che il limite di 30 minuti sia "cumulativo".
 

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fabio
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walkerboh ha scritto: 18/10/2025, 6:49
Quindi cosa vuol dire questo? Che è vero che posso erogare più moduli ma che complessivamente la somma dei moduli deve durare meno di 30 minuti. Se (se) è corretta questa interpretazione, spezzettare i break in 5 anni vuol dire fare break di 5 minuti, neanche il tempo di andare in produzione.

Grazie, commissione ASR.
Non penso possano aver partorito questo obbrobrio. E' scritto coi piedi ma a mio parere intendevano dire che ogni break non deve superare i 15-30'.
Sul numero dei break formativi organizzabili mi aspetto ci sia la massima libertà e nessun paletto.
 

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fabio
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miril ha scritto: 18/10/2025, 8:24 Il punto 3.1 parla di diverse modalità:
1. break formativi
2. formazione on the job
3. corsi di formazione su moduli pratici (il richiamo al modulo pratico temo vincoli questo sono ai corsi che prevedono questa dicitura, quindi niente specifica)

Considerando che il docente rimane comunque quello in possesso dei requisiti, affiancato dal preposto, significa che, in fondo, si tratta pur sempre di moduli della formazione tradizionale solo che fatti presso le postazioni dei lavoratori. Cose sempre fatte ma che qui trovano una sorta di normazione, sempre con quell'illusione dello Stato di voler normare ogni cose.

Come ottenere il massino?
1. nell'ambito della formazione specifica di neoassunti, una parte (max 30 minuti altrimenti diventa troppo utile) si può fare direttamente in reparto per spiegare i rischi e le norme comportamentali lì dove serve. Spezzi la monotonia della formazione e vai sullo specifico del lavoro. Si potrebbe pensare di fare 1,5 ore frontali poi si va alla postazione per vedere nel concreto cosa si è trasmesso nella prima parte e, contestualmente, avere l'apporto del preposto, poi si torna in aula e altre 1,5 ore di frontale e altri 30 minuti di break;
2. nell'aggiornamento, secondo me, trova la sua massima efficacia. Immaginiamo un near miss, si fa l'indagine poi si radunano le persone interessate e gli si fa un break di condivisione di quanto accaduto. Oppure si fissano comunque break formativi periodici (1 ogni 3 mesi) così metti da parte 1-2 ore l'anno di aggiornamento.

Lati negativi:
1. si tratta di attività adatte alle aziende con risorse interne dedicate, più difficile per le aziende piccole che hanno consulente esterno che va da loro 2-3 volte l'anno (es. piccolo commercio);
2. questa fissa che solo i formatori incensati dal D.I. 2013 mi lascia perplesso. Si parla di docente affiancato dal preposto, avrei voluto vedere il contrario: preposto affiancato dal docente;
3. star dietro alla pianificazione (chi quel giorno non c'era, chi quell'altro era incasinato e non si è potuto staccare ecc.).

Limiti all'utilizzo:
- praticamente puoi sfruttare break solo per corsi monoazoendali:
Sicuramente, potrei pensare, nell'ambito di un progetto formativo pluriaziendale, che una parte della formazione, tramite i break, venga poi fatta azienda per azienda. Ma conoscendo le dinamiche di prezzo, la vedo un'opportunità remotissima
- all' inizio è usato il plurale: moduli, break formativi e non formativo
Da azzeccagarbugli, sfrutterei questo per dire: il singolo break massimo 30 minuti ma ne posso fare diversi nell'arco del percorso formativo.
- poi scrivono che " la formazione " dovrà essere breve massimo 30 minuti.
Delirio di onnipotenza del legislatore. Non vedo altro motivo per indicare questa durata massima
- il break deve essere e rivolto a "gruppi specifici" (e gli altri che fanno? Giocano a briscola in aula? Il corso non dovrebbe già comprendere gruppi omogenei e solo parenti stretti di I grado? Nota polemica.)
Considerando che tanto la formazione specifica deve essere omogenea per mansione, questo potrebbe non essere un problema. Lo è per "piccoli gruppi di lavoratori": quanto è "piccoli"? 5-10? Se ipotizziamo 5 persone e il corso è da 10, 5 vanno in pausa mentre i primi 5 fanno il break da 15 minuti poi si invertono. Oppure fanno altre attività di onboarding, se è la formazione iniziale, altrimenti lavorano, se è un aggiornamento.
Quindi cosa vuol dire questo? Che è vero che posso erogare più moduli ma che complessivamente la somma dei moduli deve durare meno di 30 minuti. Se (se) è corretta questa interpretazione, spezzettare i break in 5 anni vuol dire fare break di 5 minuti, neanche il tempo di andare in produzione.
Ritengo che i 15-30 minuti siano del singolo intervento e non la somma. Chiaro che se per la specifica rischio alto faccio 4 ore di formazione frontale e 16 break formativi consecutivi, probabilmente non è del tutto conforme.

PICCOLA NOTA INTERPRETATIVA: uno dei difetti degli Accordi Stato Regioni, in particolare l'Accordo 25/07/2012 e questo Accordo, è la presenza di sezioni eccessivamente discorsive per essere un provvedimento sul quale poi vengono anche comminate prescrizioni e sanzioni. Le norme, per essere funzionali, come ci insegna ISO, devono essere fatte di frasi breve e il più chiare e definitive possibili. Sezioni discorsive vanno bene per linee guida non vincolanti ma non per norme di immediata applicazione. Tradotto: anche per chi sanziona, andare a sanzionare che hai fatto troppi break formativi la vedo complicata.
ULTIMA INDICAZIONE: in caso di corsi monoaziendali, non è obbligatoria la microprogettazione, quindi posso fare un po' quello che voglio senza doverlo necessariamente esplicitare per prestare il fianco a chi la vede in un modo piuttosto che in un altro.
Sono d'accordo un pò su tutto.
La mia intenzione, da RSPP esterno chiamato ad effettuare gli aggiornamenti in azienda, è quella di spingere la direzione a fare questi break, su argomenti mirati ma soprattutto in reparto, in modo da rendere più coinvolgente il tutto. Dietro ci sta un'organizzazione non da poco, per tenere traccia dei presenti e del monte ore frequentate.
L'idea è che ogni lavoratore partcepiti ad un numero di break/annui in modo da coprire almeno le 6 ore/quinquennio. Per la verifica di apprendimento (e successivamente di efficacia della formazione) si potrebbe fare anno per anno. L'idea piace, bisognerebbe solo capire come metterla in pratica per restare nei paletti dell'ASR (già vedo complicato che ad ogni break sia sempre presente un preposto...)
 

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scusate se intervento
ma questi break per me esistono (in molte realtà) da tanto tempo
e si chiamano "addestramento", ad es. con la lettura condivisa e prova della procedura, ecc.
 

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3a L. di Zuboff: "Ogni sistema che può essere usato per sorveglianza o controllo, sarà usato per sorveglianza o controllo".
“Coloro che rinunciano alla Libertà, per un po’ di Sicurezza, non meritano né Libertà né Sicurezza" B. Franklin

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