Premetto che non conosco così bene il DI2013 (requisiti formatori) e adesso mi trovo a leggerlo in ottica di requisiti per i formatori attrezzature e confinati previsti dal nuovo Accordo
Ho un caso particolare di formatore che non ha il diploma di scuola superiore, ma che era già un formatore prima dell'entrata in vigore del DI2013 quindi è abilitato se può dimostrare uno dei criteri, in questo caso può dimostrare 90 ore di docenza in area tematica tecnica fatte prima dell'entrata in vigore del DI2013.
La domanda è questa: il formatore aveva 90 ore di docenza in corsi carroponte è abilitato oggi in qualsiasi altro argomenti rientrante nell'area tematica tecnica? ad esempio ambienti confinati per i quali però ha iniziato a fare docenze dopo il 2013?
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Requisiti DI2013 e nuovo Accordo
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zara
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walkerboh
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Per me no, il tuo formatore può fare solamente carroponte.zara ha scritto: 21/11/2025, 16:43 Ho un caso particolare di formatore che non ha il diploma di scuola superiore, ma che era già un formatore prima dell'entrata in vigore del DI2013 quindi è abilitato se può dimostrare uno dei criteri, in questo caso può dimostrare 90 ore di docenza in area tematica tecnica fatte prima dell'entrata in vigore del DI2013.
La domanda è questa: il formatore aveva 90 ore di docenza in corsi carroponte è abilitato oggi in qualsiasi altro argomenti rientrante nell'area tematica tecnica? ad esempio ambienti confinati per i quali però ha iniziato a fare docenze dopo il 2013?
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miril
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ugo
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il prerequisito è imprescindibile... ma ci sono le scuole online per il diploma ... che poi questo formatore non diplomato ne sappia più di un plurilaureato ci metto la mano sul fuoco...
3a L. di Zuboff: "Ogni sistema che può essere usato per sorveglianza o controllo, sarà usato per sorveglianza o controllo".
“Coloro che rinunciano alla Libertà, per un po’ di Sicurezza, non meritano né Libertà né Sicurezza" B. Franklin
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zara
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Fatico a capire il sensowalkerboh ha scritto: 21/11/2025, 18:41Per me no, il tuo formatore può fare solamente carroponte.zara ha scritto: 21/11/2025, 16:43 Ho un caso particolare di formatore che non ha il diploma di scuola superiore, ma che era già un formatore prima dell'entrata in vigore del DI2013 quindi è abilitato se può dimostrare uno dei criteri, in questo caso può dimostrare 90 ore di docenza in area tematica tecnica fatte prima dell'entrata in vigore del DI2013.
La domanda è questa: il formatore aveva 90 ore di docenza in corsi carroponte è abilitato oggi in qualsiasi altro argomenti rientrante nell'area tematica tecnica? ad esempio ambienti confinati per i quali però ha iniziato a fare docenze dopo il 2013?
Il decreto formatori nasce per richiedere una qualifica relativa alla didattica e non al contenuto
Le aree tematiche sono vaste e si differenziano per macro tipogia: giuridica, tecnica, comunicazione
Non mi hai convinto
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walkerboh
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Ti girerei la domanda sul senso complessivo del "decreto formatori" ma andiamo avantizara ha scritto: 22/11/2025, 9:31walkerboh ha scritto: 21/11/2025, 18:41zara ha scritto: 21/11/2025, 16:43 Fatico a capire il senso
Il decreto formatori nasce per richiedere una qualifica relativa alla didattica e non al contenuto
Le aree tematiche sono vaste e si differenziano per macro tipogia: giuridica, tecnica, comunicazione
Non mi hai convinto
Tu sfrutteresti "l'esenzione allegata" + il criterio 1 - 3 -4 -5 che fanno tutti riferimento all'area tematica di docenza.
Quale è l'area tematica di docenza ?
- il carroponte
- il carrello
- spazi confinati
Da ASR
Io per esempio, posso fare teorico-pratico per carrelli, carroponti, PLE ma non mi sognerei mai e poi di "abilitare" qualcuno all'uso di una gru, non è la mia tematica.REQUISITI DEI DOCENTI
Le docenze con riferimento al modulo teorico tecnico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo e con conoscenza tecnica dell’attrezzatura.
Le docenze con riferimento al modulo pratico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo e con esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.
Quindi il tuo formatore (per come la vedo io eh...) è qualificato solo in alcune tematiche.
Edit: ho corretto il mio post, il criterio 2 riguarda la laurea e non è applicabile al tuo caso. Il punto è che tutti i criteri parlano di area tematica, seguendo il tuo ragionamento, il tuo formatore sarebbe abilitato a "fare tutto". Può insegnare solo ciò che aveva fatto prima dell' entrata in vigore del decreto formatori. Ma lo stesso vale per me: se io (diplomato e laureato) volessi insegnare gru dovrei fare 3 anni di esperienza sulle gru. Io non sono abilitato a fare gru. Poi sulla necessità del prerequisito "diploma" per la parte pratica possiamo parlarne sino a domani mattina...ma è un altro discorso.
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