Vorrei sottoporvi un caso specifico e una mia interpretazione relativa al periodo di transizione verso il nuovo Accordo Stato Regioni del 17.04.2025, per quanto riguarda le attrezzature di lavoro, nello specifico il Carroponte.
Seguo un’azienda i cui operatori addetti al carroponte hanno svolto, l'anno scorso, un corso di sole 4 ore. Purtroppo, non è possibile risalire ai contenuti analitici di tale formazione (l'ente organizzatore non fornisce evidenze dettagliate, non facciamo commenti, stendiamo un velo pietoso), rendendo di fatto impossibile valutarne l'adeguatezza. Per tutelare l'azienda e sanare la situazione, l'idea è quella di ri-erogare completamente la formazione (Teoria + Pratica) prima della piena entrata in vigore del nuovo ASR (prevista per il 24 maggio 2026).
IL RIFERIMENTO NORMATIVO
Il nuovo ASR, al paragrafo "Riconoscimento formazione pregressa..." (pag. 115 del testo emanato il 17/04/2025), recita:
"Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti. L’ aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato."
LA MIA INTERPRETAZIONE
- Oggi (periodo antecedente al 24.05.2026), la formazione per carroponte non rientra ancora nel regime dell'abilitazione specifica ex ASR 22/02/2012. Pertanto, ad oggi, non è richiesto che il soggetto formatore sia un Ente Accreditato; è sufficiente che il docente sia un Formatore Qualificato ai sensi del D.I. 06/03/2013 e che il corso rispetti gli artt. 37, 71 e 73 del D.Lgs 81/08.
- Domani (post 24.05.2026), Il carroponte diventerà attrezzatura abilitante, richiedendo obbligatoriamente un Ente Accreditato.
- La logica è che il corso risulterebbe Legittimo al momento dell'erogazione, in quanto svolto prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di accreditamento per questa specifica attrezzatura.
- L'evento formativo è riconoscibile ex-post, perché conforme ai contenuti richiesti dalla clausola di salvaguardia del nuovo Accordo.
Se io, in qualità di Formatore Qualificato (ma non strutturato come Ente Accreditato/Centro di Formazione), organizzo ed erogo OGGI (es. entro fine 2025) un corso completo per carroponti, strutturandolo però esattamente con i moduli e il monte ore previsti dal Nuovo ASR (quindi anticipandone i contenuti tecnici, giuridici e pratici), tale formazione sarà salvata e riconosciuta dopo il maggio 2026?
È corretta questa lettura che mi permetterebbe di mettere in regola l'azienda oggi, garantendo la validità dell'attestato anche nel nuovo regime, senza dovermi appoggiare necessariamente (oggi) a un Ente Accreditato?
Grazie a chi vorrà condividere il proprio parere.
Apprezzo ogni riposta purché validamente motivata



