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Riconoscimento formazione pregressa Carroponte - corsi erogati nel periodo transitorio

Questo è l'unico forum su SOL sul quale confrontarci sul nuovo ASR del 17/04/25.
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Matte
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Un saluto a tutti colleghi,

Vorrei sottoporvi un caso specifico e una mia interpretazione relativa al periodo di transizione verso il nuovo Accordo Stato Regioni del 17.04.2025, per quanto riguarda le attrezzature di lavoro, nello specifico il Carroponte.
Seguo un’azienda i cui operatori addetti al carroponte hanno svolto, l'anno scorso, un corso di sole 4 ore. Purtroppo, non è possibile risalire ai contenuti analitici di tale formazione (l'ente organizzatore non fornisce evidenze dettagliate, non facciamo commenti, stendiamo un velo pietoso), rendendo di fatto impossibile valutarne l'adeguatezza. Per tutelare l'azienda e sanare la situazione, l'idea è quella di ri-erogare completamente la formazione (Teoria + Pratica) prima della piena entrata in vigore del nuovo ASR (prevista per il 24 maggio 2026).

IL RIFERIMENTO NORMATIVO
Il nuovo ASR, al paragrafo "Riconoscimento formazione pregressa..." (pag. 115 del testo emanato il 17/04/2025), recita:
"Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti. L’ aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato."

LA MIA INTERPRETAZIONE
  • Oggi (periodo antecedente al 24.05.2026), la formazione per carroponte non rientra ancora nel regime dell'abilitazione specifica ex ASR 22/02/2012. Pertanto, ad oggi, non è richiesto che il soggetto formatore sia un Ente Accreditato; è sufficiente che il docente sia un Formatore Qualificato ai sensi del D.I. 06/03/2013 e che il corso rispetti gli artt. 37, 71 e 73 del D.Lgs 81/08.
  • Domani (post 24.05.2026), Il carroponte diventerà attrezzatura abilitante, richiedendo obbligatoriamente un Ente Accreditato.
  • La logica è che il corso risulterebbe Legittimo al momento dell'erogazione, in quanto svolto prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di accreditamento per questa specifica attrezzatura.
  • L'evento formativo è riconoscibile ex-post, perché conforme ai contenuti richiesti dalla clausola di salvaguardia del nuovo Accordo.
IL QUESITO
Se io, in qualità di Formatore Qualificato (ma non strutturato come Ente Accreditato/Centro di Formazione), organizzo ed erogo OGGI (es. entro fine 2025) un corso completo per carroponti, strutturandolo però esattamente con i moduli e il monte ore previsti dal Nuovo ASR (quindi anticipandone i contenuti tecnici, giuridici e pratici), tale formazione sarà salvata e riconosciuta dopo il maggio 2026?
È corretta questa lettura che mi permetterebbe di mettere in regola l'azienda oggi, garantendo la validità dell'attestato anche nel nuovo regime, senza dovermi appoggiare necessariamente (oggi) a un Ente Accreditato?

Grazie a chi vorrà condividere il proprio parere.

Apprezzo ogni riposta purché validamente motivata :smt049
 

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ironlui
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Ciao Matte...

la mia opinione per le vie brevi te l'ho già data :smt003

io non concordo con la tua lettura.
Se i non riesci a confrontare i contenuti del corso pregresso e quindi sfruttare la "sanatoria" (passami il termine) per me il corso lo puoi fare solo secondo i dettami del nuovo ASR.
Questo semplicemente perché la normativa previgente non normava il corso e quindi non puoi farlo con il metodo X (seppur simmetrico al nuovo ASR)...e te lo dice in questo passaggio:

I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.

se i contenuti non sono equiparabili non l'hai mai fatto...lo fai ex novo entro 12 mesi
 

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"La scienza è costruita di fatti come una casa è costruita da mattoni, ma un accumulo di fatti non è una scienza, è solo un mucchio di mattoni" (H. Poincaré)
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Matte
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@ironlui - ineccepibile - ma faccio il Tedesco della situazione e analizzo puntualmente tutti i paragrafi:

"Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo" Questa frase serve a tranquillizzare chi ha già fatto i corsi. Dice che se hai fatto un corso di formazione secondo le regole del vecchio accordo (quello del 22 febbraio 2012), quel corso rimane valido. Anche se l'attrezzatura che usi è citata nel nuovo accordo con nuove regole, non devi rifare il corso base se l'hai già fatto regolarmente sotto la vigenza della legge precedente. Il tuo "patentino" vecchio è salvo.

"I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo."
Il nuovo accordo introduce l'obbligo di formazione specifica per tre nuove categorie di macchine che prima, erano meno regolamentate o accorpate diversamente:
Macchine agricole raccogli frutta.
Caricatori per la movimentazione di materiali.
Carroponti.
Se utilizzi queste macchine e non hai mai fatto un corso specifico, hai un anno di tempo (12 mesi) da quando entra in vigore questa nuova legge per metterti in regola e finire il corso (ovvero hai un anno di tempo dal 24 maggio 2025) e si vola direttamente al 24 maggio 2026... È un "periodo di grazia" per permettere alle aziende di organizzarsi.

"I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti."
Cosa significa - Qui si parla di chi ha giocato d'anticipo. Se, prima che questa nuova legge entri in vigore, (entrerà in vigore a partire dal 24 maggio 2025) hai già fatto un corso per quelle tre macchine specifiche (raccogli frutta, caricatori, carroponti), quel corso è valido e riconosciuto. A patto che il corso vecchio sia stato condotto secondo i contenuti conformi (uguali o molto simili) a quanto richiesto dal nuovo accordo. Se avevi fatto un corso "finto" o incompleto, non vale.

"L’ aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato"
Questa è una regola tecnica per calcolare quando dovrai fare il prossimo corso di aggiornamento (il "rinnovo").
Non si conta dalla data della nuova legge, ma si guarda la data scritta sul tuo vecchio attestato.
Se l'aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni e tu hai fatto il corso (riconosciuto) nel 2021, dovrai aggiornarti nel 2026, indipendentemente da quando entra in vigore questo nuovo accordo.

io la leggo così
 

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ironlui
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Peró la tua domanda iniziale aveva questi punti:
- avevo fatto un corso
- non riesco a dimostrarne i contenuti
- faccio un corso adesso senza i requisiti del nuovo ASR ma con i contenuti simmetrici, perché ho 12 mesi per farlo (e guadagno 5 anni prima di andare dal soggetto accreditato)

Io non posso essere d’accordo con questa interpretazione e non sotto non mi hai argomentato il perché si potrebbe fare.

Se i contenuti non sono paragonabili il vecchio corso non esiste, il tuo attestato non esiste e non sei in aggiornamento.
 

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ironlui ha scritto: 24/11/2025, 23:13 Se i contenuti non sono paragonabili il vecchio corso non esiste, il tuo attestato non esiste e non sei in aggiornamento.

Esatto! il vecchio corso non esiste, non voglio essere in aggiornamento.
Voglio fare un corso ex novo, con i contenuti previsti dal ASR nuovo, prima del 24 maggio 2026
 

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walkerboh
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Cito un post di Ursa:
ursamaior ha scritto: 09/05/2025, 8:04
walkerboh ha scritto: 08/05/2025, 19:30 È cosa buona che un eventuale corso erogato nel " periodo transitorio" sia conforme quanto previsto dall' accordo ma non obbligatorio.
No, no è obbligatorio che nel transitorio i corsi siano aderenti alle previsioni dell'accordo. Come anche per il caso delle nuove attrezzature
Nel periodo transitorio devi erogare formazione conforme al nuovo ASR per quando riguarda le attrezzature precedentemente non normate.
Hai 12 mesi per farlo, ma in questi 12 mesi applichi il nuovo ASR. Questo è quanto ho capito dal post di Ursa.
 

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ironlui
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cioè per tutto quello che era normato io son perfettamente d'accordo che posso fare il corso "con il vecchio metodo"...il periodo transitorio serve soprattutto a quello
ma per corsi non normati l'ASR stesso ti dice "non te lo chiedo subito, ma entro 12 mesi fallo".
Ma per me farlo significa con il nuovo ASR...io continuo a leggerla così...ma magari sbaglio eh
 

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Allora, pensando all'interpretazione proposta, rileggendo e rileggendo il paragrafo, ho tirato le fila...

Voi mi dite che il nuovo Accordo Stato-Regioni (ASR) introduce una figura o un'attrezzatura che prima non era normata specificamente (o era normata solo genericamente dall'art. 37 e 71 del D.Lgs 81/08 senza dettagli su ore/moduli - es: carroponte), succede questo.
Poiché la sicurezza sul lavoro non ammette "il nulla" (non puoi dire "faccio formazione/ addestramento secondo il manuale perché sto usando la vecchia norma"), sei obbligato giuridicamente ad applicare l'unica norma esistente, ovvero il nuovo ASR
Facciamo un esempio:
Il Carrellista (Mulettista) - L'ASR del 22/02/2012 prevedeva già corso base, modulo giuridico, tecnico e pratico.
Nuovo ASR: Cambia magari la durata o il programma.
Applicazione Transitorio: Esiste un "vecchio corso"? Sì.
Conseguenza: Per 12 mesi puoi continuare a fare i corsi come nel 2012. Sono validi.

La Nuova Attrezzatura es. Carroponte
Nell'Accordo del 2012 il Carroponte non c'era (era formazione generica art. 37, 71 o 73, senza ore definite a livello nazionale.
Nuovo ASR - Introduce l'abilitazione specifica per Carroponte con 8 ore di pratica obbligatoria.
Applicazione Transitorio - Esiste un "vecchio corso abilitante normato"? No. Esisteva solo la formazione generica, che però viene superata dalla nuova norma specifica.
Pertanto non puoi dire "faccio il vecchio corso" perché un vecchio corso normato non c'è. Devi applicare subito il programma del Nuovo ASR.
Quindi:
"Esisteva una norma specifica tecnica valida" → Sì, il Nuovo ASR.
"Perché non l'avete applicata?" → "Perché eravamo nel transitorio."
"Il transitorio rimandava alla norma previgente. Qual era la norma previgente specifica per questa macchina?" → "Nessuna."

Il mio dubbio nasce in quanto io non ho scelto di applicare il "nulla", ma sto applicando l'art 37, 71 e 73, adottando i contenuti previsti dal nuovo ASR, voi invece mi dite che non è la "miglior tecnica disponibile".

Tuttavia, analizzando la frase "I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo."
e...
"I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti."

Voi invece mi dite che avrei dovuto iniziare la "formazione Carroponte" ex art 37, 71 e 73, per carroponte, prima dell'entrata in vigore dell'ASR, ovvero prima del 24 maggio 2025. Per essere quindi riconosciuta, avrei quindi la possibilità di concludere la formazione / addestramento entro 12 mesi, ovvero entro il 23 maggio 2026.
La clausola discriminante è aver iniziato la formazione ex art 37, 71 e 73, prima dell'entrata in vigore dell'ASR, ovvero prima del 24 maggio 2025.

Scusatemi, non voglio essere un polemicizzatore, ma sto cercando la soluzione dentro le parole utilizzate dal legislatore delle norme.
Questa analisi non vuole sollevare polemiche formali o complicazioni inutili, ma la mia intenzione è quella di presentare una lettura tecnica 'a prova di giudice'. Il mio obiettivo è blindare la posizione di garanzia anticipando le obiezioni che potrebbero esserci mosse da figure aziendali con intenzione di trovare scappatoie, che non sempre coincidono con la lettura della norma.

Grazie
 

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Matte ha scritto: 26/11/2025, 9:21 Allora, pensando all'interpretazione proposta, rileggendo e rileggendo il paragrafo, ho tirato le fila...

Voi mi dite che il nuovo Accordo Stato-Regioni (ASR) introduce una figura o un'attrezzatura che prima non era normata specificamente (o era normata solo genericamente dall'art. 37 e 71 del D.Lgs 81/08 senza dettagli su ore/moduli - es: carroponte), succede questo.
Poiché la sicurezza sul lavoro non ammette "il nulla" (non puoi dire "faccio formazione/ addestramento secondo il manuale perché sto usando la vecchia norma"), sei obbligato giuridicamente ad applicare l'unica norma esistente, ovvero il nuovo ASR
Facciamo un esempio:
Il Carrellista (Mulettista) - L'ASR del 22/02/2012 prevedeva già corso base, modulo giuridico, tecnico e pratico.
Nuovo ASR: Cambia magari la durata o il programma.
Applicazione Transitorio: Esiste un "vecchio corso"? Sì.
Conseguenza: Per 12 mesi puoi continuare a fare i corsi come nel 2012. Sono validi.

La Nuova Attrezzatura es. Carroponte
Nell'Accordo del 2012 il Carroponte non c'era (era formazione generica art. 37, 71 o 73, senza ore definite a livello nazionale.
Nuovo ASR - Introduce l'abilitazione specifica per Carroponte con 8 ore di pratica obbligatoria.
Applicazione Transitorio - Esiste un "vecchio corso abilitante normato"? No. Esisteva solo la formazione generica, che però viene superata dalla nuova norma specifica.
Pertanto non puoi dire "faccio il vecchio corso" perché un vecchio corso normato non c'è. Devi applicare subito il programma del Nuovo ASR.
Quindi:
"Esisteva una norma specifica tecnica valida" → Sì, il Nuovo ASR.
"Perché non l'avete applicata?" → "Perché eravamo nel transitorio."
"Il transitorio rimandava alla norma previgente. Qual era la norma previgente specifica per questa macchina?" → "Nessuna."

Il mio dubbio nasce in quanto io non ho scelto di applicare il "nulla", ma sto applicando l'art 37, 71 e 73, adottando i contenuti previsti dal nuovo ASR, voi invece mi dite che non è la "miglior tecnica disponibile".

Tuttavia, analizzando la frase "I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo."
e...
"I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti."

Voi invece mi dite che avrei dovuto iniziare la "formazione Carroponte" ex art 37, 71 e 73, per carroponte, prima dell'entrata in vigore dell'ASR, ovvero prima del 24 maggio 2025. Per essere quindi riconosciuta, avrei quindi la possibilità di concludere la formazione / addestramento entro 12 mesi, ovvero entro il 23 maggio 2026.
La clausola discriminante è aver iniziato la formazione ex art 37, 71 e 73, prima dell'entrata in vigore dell'ASR, ovvero prima del 24 maggio 2025.

Scusatemi, non voglio essere un polemicizzatore, ma sto cercando la soluzione dentro le parole utilizzate dal legislatore delle norme.
Questa analisi non vuole sollevare polemiche formali o complicazioni inutili, ma la mia intenzione è quella di presentare una lettura tecnica 'a prova di giudice'. Il mio obiettivo è blindare la posizione di garanzia anticipando le obiezioni che potrebbero esserci mosse da figure aziendali con intenzione di trovare scappatoie, che non sempre coincidono con la lettura della norma.

Grazie
adesso concordo con te :smt003
 

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Su "polemicizzatore" la parte del mio cervello deputata al linguaggio ha subito un aneurisma.
Al netto di questo, tu sei partito da una domanda sul soggetto formatore.
Mò invece stiamo discutendo sulla validità di corsi iniziati prima o dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
Faccio un po' di fatica a seguire, per cui chiedo scusa se la mia risposta non fosse centrata.

Ribadisco la mia opinione: qualunque corso riguardante le nuove attrezzature iniziato dopo l'entrata in vigore dell'accordo 17 aprile 2025 deve essere fatto seguendo i programmi del nuovo accordo ed eseguendo le verifiche del nuovo accordo.
In effetti, alla lettera, l'accordo - per il periodo transitorio - si limita a dire questo, non dà alcun riferimento circa il soggetto che deve erogare questi corsi.
Per cui, fermo restando l'obbligo di seguire pedissequamente i nuovi contenuti e le nuove modalità di verifica nel periodo transitorio - apparentemente il soggetto formatore potrebbe essere chiunque.
Apparentemente, perché al di là del senso letterale della norma, poi c'è da discutere la ratio della stessa.
Te la sentiresti, in assenza di chiarimenti su questo aspetto così particolare che nessuno mai si prenderà la briga di rilasciare chiarimenti ufficiali, di emettere attestati da soggetto formatore non rientrante nei requisiti dell'accordo sapendo che quegli attestati potranno andare sin giro per luuuungo tempo?
 

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Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)

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