totalmente d'accordoursamaior ha scritto: 26/11/2025, 10:01 Su "polemicizzatore" la parte del mio cervello deputata al linguaggio ha subito un aneurisma.
Al netto di questo, tu sei partito da una domanda sul soggetto formatore.
Mò invece stiamo discutendo sulla validità di corsi iniziati prima o dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
Faccio un po' di fatica a seguire, per cui chiedo scusa se la mia risposta non fosse centrata.
Ribadisco la mia opinione: qualunque corso riguardante le nuove attrezzature iniziato dopo l'entrata in vigore dell'accordo 17 aprile 2025 deve essere fatto seguendo i programmi del nuovo accordo ed eseguendo le verifiche del nuovo accordo.
In effetti, alla lettera, l'accordo - per il periodo transitorio - si limita a dire questo, non dà alcun riferimento circa il soggetto che deve erogare questi corsi.
Per cui, fermo restando l'obbligo di seguire pedissequamente i nuovi contenuti e le nuove modalità di verifica nel periodo transitorio - apparentemente il soggetto formatore potrebbe essere chiunque.
Apparentemente, perché al di là del senso letterale della norma, poi c'è da discutere la ratio della stessa.
Te la sentiresti, in assenza di chiarimenti su questo aspetto così particolare che nessuno mai si prenderà la briga di rilasciare chiarimenti ufficiali, di emettere attestati da soggetto formatore non rientrante nei requisiti dell'accordo sapendo che quegli attestati potranno andare sin giro per luuuungo tempo?
Il forum di SICUREZZAONLINE, SOL per gli amici, nasce nel 1999 ed è stato ideato, amministrato e moderato fino al 2016 da Giuseppe Zago.
A lui va il nostro affettuoso ricordo e la nostra gratitudine per averci fatto conoscere, crescere e diventare amici.
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Riconoscimento formazione pregressa Carroponte - corsi erogati nel periodo transitorio
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sto cercando risposte per avere opportune evidenze e decidere la strada da intraprendere.ursamaior ha scritto: 26/11/2025, 10:01 Te la sentiresti, in assenza di chiarimenti su questo aspetto così particolare che nessuno mai si prenderà la briga di rilasciare chiarimenti ufficiali, di emettere attestati da soggetto formatore non rientrante nei requisiti dell'accordo sapendo che quegli attestati potranno andare sin giro per luuuungo tempo?
- Esiste un evidenza che mi dice "fai il corso per uso carroponte solo se sei un soggetto accreditato" lo spiego al datore di lavoro, attraverso comunicazione debitamente motivata, e faccio fare il corso da soggetto accreditato (che ad oggi per questo genere di corsi, non ce ne sono, molto rari).
- Non esiste un evidenza e quindi posso fare il corso ex Art 37, 71 e 73, faccio organizzare il corso in azienda con i contenuti previsti dal nuovo ASR e me ne sbatto del soggetto formatore, ovvero del suo accreditamento.
Giustamente tu, hai affermato questo:
Ritengo che in questa fase transitoria il tenore letterale della norma assuma un'importanza fondamentale, proprio per colmare il vuoto creato da una ratio che, all'atto pratico, si scontra con la realtà operativa. Infatti, ad oggi mancano enti accreditati specifici per il carroponte che garantiscano standard adeguati.ursamaior ha scritto: 26/11/2025, 10:01 "fermo restando l'obbligo di seguire pedissequamente i nuovi contenuti e le nuove modalità di verifica nel periodo transitorio - apparentemente il soggetto formatore potrebbe essere chiunque - Apparentemente, perché al di là del senso letterale della norma, poi c'è da discutere la ratio della stessa"
I temi proposti esternamente sono spesso generici e le modalità didattiche risultano, francamente, inadeguate rispetto alla complessità delle nostre operazioni. Inoltre, parliamo di lavoratori che hanno ricevuto una formazione specifica meno di un anno fa (di cui come detto non riusciamo a dare evidenza dei contenuti). Quindi, non necessitano di ulteriori ore d'aula teoriche, ma di soluzioni tecniche e pratiche applicabili ai problemi reali che incontrano quotidianamente con gli specifici accessori di sollevamento in uso. In questo contesto, privilegiare la ratio a discapito del senso letterale rischierebbe di imporre una formazione puramente burocratica e priva di valore aggiunto per la sicurezza reale.
Faccio presente che, visto l'art 10 del D.Lgs 81/08, ho chiesto all'ente ispettivo competente per territorio, delucidazioni in merito... vediamo cosa dicono
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un ente accreditato oggi per i carriponte poi potrebbe essere difficile da trovare (se non impossibile) ai sensi del nuovo accordo... in pratica posso dire che non c'era e procedo con la formazione self-made
3a L. di Zuboff: "Ogni sistema che può essere usato per sorveglianza o controllo, sarà usato per sorveglianza o controllo".
“Coloro che rinunciano alla Libertà, per un po’ di Sicurezza, non meritano né Libertà né Sicurezza" B. Franklin
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impossibile trovarli no.
Ci sono i famosi altri soggetti di cui al punto 1.3 (fondi interprofessionali, organismiparitetici ecc) che già li propongono
Ci sono le scuole edili...
e per l'FVG (ma devo trovarla) era uscita una circolare della Regione che in attesa del nuovo sistema di accreditamento, per le attrezzature di lavoro, resta valido l'accreditamento fatto per l'ASR 53/2012 e copre tutte le attrezzature. Tant'è che ho fatto la verifica ed effettivamente gli accreditati (old style) propongono il corso carroponte secondo nuovo ASR 59/2025.
Prendete però con le pinze sta cosa perché sto documento l'ho visto un paio di mesi fa e poi me ne sono disinteressato (quindi magari ricordo una cosa per l'altra)
Ci sono i famosi altri soggetti di cui al punto 1.3 (fondi interprofessionali, organismiparitetici ecc) che già li propongono
Ci sono le scuole edili...
e per l'FVG (ma devo trovarla) era uscita una circolare della Regione che in attesa del nuovo sistema di accreditamento, per le attrezzature di lavoro, resta valido l'accreditamento fatto per l'ASR 53/2012 e copre tutte le attrezzature. Tant'è che ho fatto la verifica ed effettivamente gli accreditati (old style) propongono il corso carroponte secondo nuovo ASR 59/2025.
Prendete però con le pinze sta cosa perché sto documento l'ho visto un paio di mesi fa e poi me ne sono disinteressato (quindi magari ricordo una cosa per l'altra)
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Buon pomeriggio
A fronte della richiesta inoltrata all'ente di vigilanza competente per territorio, (ex Art 10 D.Lgs 81/08) lo stesso ha risposto cosi:
Buongiorno,
si riassumono e commentano di seguito i vari punti richiamati del nuovo ASR.
ENTRATA IN VIGORE
Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Quindi in data 24/05/2025
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.
- Non risulta applicabile al carroponte, in quanto non presente nel precedente accordo
RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo
- Non risulta applicabile al carroponte, in quanto non presente nel precedente accordo
I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.
- Pertanto chi utilizza il carroponte deve effettuare la formazione entro il 24/05/2026
I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti. L’ aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
- Pertanto chi ha effettuato entro il 24/05/2025 formazione per macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti, con contenuti conformi all'accordo attuale non deve rifare la formazione ma solo aggiornamenti alle scadenze previste. Al contempo chi ha effettuato formazione entro il 24/05/2025 con contenuti non conformi deve rifare la formazione secondo quanto stabilito dal nuovo ASR.
Visto quanto sopra, si ritiene che:
- nell'impossibilità di verificare i contenuti della formazione pregressa, la stessa non potrà essere riconosciuta;
- per quanto riguarda il carroponte la formazione dovrà essere effettuata entro il 24/05/2026, nel rispetto di quanto stabilito dal nuovo ASR (incluso soggetti formatori, esperienza docente parte teorica e pratica, ecc.)
- allo stato attuale non può più essere effettuata formazione per carroponte con modalità pregresse o non conformi in toto al nuovo ASR.
Hanno considerato anche le disposizioni transitorie a pagina 112 di 136 ... Detto questo, relativamente al periodo transitorio, l'accordo impone l'adozione dei nuovi programmi e criteri di verifica, pur non fornendo indicazioni precise sul soggetto formatore. Di conseguenza, per evitare qualsiasi incertezza... e sopratutto risvolti sanzionatori... meglio procedere affidando i corsi agli enti accreditati...
A fronte della richiesta inoltrata all'ente di vigilanza competente per territorio, (ex Art 10 D.Lgs 81/08) lo stesso ha risposto cosi:
Buongiorno,
si riassumono e commentano di seguito i vari punti richiamati del nuovo ASR.
ENTRATA IN VIGORE
Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Quindi in data 24/05/2025
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.
- Non risulta applicabile al carroponte, in quanto non presente nel precedente accordo
RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo
- Non risulta applicabile al carroponte, in quanto non presente nel precedente accordo
I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.
- Pertanto chi utilizza il carroponte deve effettuare la formazione entro il 24/05/2026
I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti. L’ aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
- Pertanto chi ha effettuato entro il 24/05/2025 formazione per macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti, con contenuti conformi all'accordo attuale non deve rifare la formazione ma solo aggiornamenti alle scadenze previste. Al contempo chi ha effettuato formazione entro il 24/05/2025 con contenuti non conformi deve rifare la formazione secondo quanto stabilito dal nuovo ASR.
Visto quanto sopra, si ritiene che:
- nell'impossibilità di verificare i contenuti della formazione pregressa, la stessa non potrà essere riconosciuta;
- per quanto riguarda il carroponte la formazione dovrà essere effettuata entro il 24/05/2026, nel rispetto di quanto stabilito dal nuovo ASR (incluso soggetti formatori, esperienza docente parte teorica e pratica, ecc.)
- allo stato attuale non può più essere effettuata formazione per carroponte con modalità pregresse o non conformi in toto al nuovo ASR.
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A chi scrive gli accordi e li deve far applicare non gliene importa una fava... scrivono e applicano gli accordi un tanto al kilo.
Detto questo, ubi maior minor cessat
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questa cosa delle risposte ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 81/08 è una cosa da sfruttare (se dall'altra parte abbiamo competenze adeguate) grazie matte!
3a L. di Zuboff: "Ogni sistema che può essere usato per sorveglianza o controllo, sarà usato per sorveglianza o controllo".
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ciao, dopo un po' di assenza sto riprendendo le varie discussioni.ugo ha scritto: 26/11/2025, 11:01 un ente accreditato oggi per i carriponte poi potrebbe essere difficile da trovare (se non impossibile) ai sensi del nuovo accordo... in pratica posso dire che non c'era e procedo con la formazione self-made
e qui mi perdo.
perchè dovrebbe essere difficile da trovare? qui in Lombardia noi (e non credo solo noi) li stiamo erogando anche sotto accreditamento regionale, sentita ATS..
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- Iscritto il: 27/10/2005, 3:16
ok era una cosa per dire ...
(nel senso che era per tener il punto sulle scuse da addurre...)
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