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mansione e licenziamento

Archivio Medicina del Lavoro/Registro infortuni/Strutture sanitarie.
In questa sezione vengono riportate tutte le problematiche inerenti la medicina del lavoro, gli infortuni e le strutture sanitarie (Riservato agli abbonati)
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al9000
Messaggi: 1
Iscritto il: 10 nov 2004 16:44

In un'azienda privata (200 lavoratori c.a.) a seguito visita medica interna da parte M.C. (L.626/94) sono stati dichiarati INIDONEI al cambio di mansione circa 40 unità; in altri termini l'azienda vuole destinare ad altra funzione molti operai (cd. flessibilità) e destinarli a mansione diversa sempre, a volte, con aggravio della tipologia del lavoro (unità di controllo e rifinitura a stampggio a caldo con movimentazione carichi).
A seguito della NON IDONEITA'  :smt022 alle nuove mansioni sono state "ventilate" imminenti lettere di licenziamento in tronco, adducendo non meglio identificati articoli (??)  :smt027 della nuova normativa sul lavoro (Riforma Biagi).
Domanda: l'inidoneità a nuove mansioni porta al licenziamento?
Il mistero permane anche se il legale dell'azienda afferma che è previsto nella nuova normativa ....
Chi può chiarire il mistero  ???  :smt017 grazie
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Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Se non ricordo malissimo, al9000 è il nome dell'elaboratore di Odissea 2001.
Ma di chiunque si tratti, la domanda posta è stupefacente.
Tanto per iniziare, la c.d. "legge Biagi", emanata il 5 febbraio 2003, non è che una legge di delega al governo per "riformare" il mercato del lavoro. Il decreto attuativo, in realtà, è il D.Lgs.276/03, che potrai leggere al seguente link:

http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leg ... 910276.htm

Tanto premesso, la regolamentazione del mercato del lavoro non tocca assolutamente il tasto della tutela sanitaria, se non per assegnare in capo all'utilizzatore la sorveglianza medica "speciale" dei lavoratori in regime di somministrazione lavoro (interinali).
Il problema posto è, a mio avviso, di ben diversa natura. Cerco di riassumere in maniera agnostica (ma non so se mi riesce...):
1: azienda con numerosi dipendenti, e numerosi reparti con mansioni differenziate, desidera attuare procedure di mobilità interna(N.d.R.: legittimo) ;
2: prima di disporre le nuove assegnazioni di reparto e di mansioni, i lavoratori sono sottoposti a visite preventive di idoneità specifica alle future mansioni, se ho ben capito ad opera del MC e su disposizone del DdL (N.d.R.: giusto)
3. I lavoratori che a tale visita non hanno conseguito giudizio di idoneità, che fine fanno?

Ok, vista così, la risposta è semplice: nessuna fine, restano al reparto dov'erano. Nei vari contratti collettivi, la sopraggiunta inidoneità fisica può o meno essere regolamentata, ma non si è sinora, che io sappia, mai posto il problema di "sopraggiunta inidoneità fisica ad altra mansione".
In merito, dal web copioncollo il principio e gli estremi di alcune sentenze della magistratura, in vari gradi del giudizio, nel merito:

La sopravvenuta inidoneità fisica del dipendente allo svolgimento delle mansioni alle quali è addetto non integra una causa di risoluzione per sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., se non nei limiti della configurabilità del giustificato motivo ex art. 3, L. 15/7/66 n. 604, e quindi a fronte dell’onere gravante sul datore di lavoro di allegare e dimostrare l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altra attività riconducibile alle mansioni già svolte o ad altre equivalenti o, se ciò è impossibile, ad altre inferiori, compatibilmente con l’assetto organizzativo dell’impresa (Cass. 7/8/98 n. 7755)
un'altra, dice addirittura che
Deve ritenersi illegittimo il licenziamento comminato al lavoratore per presunta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni, nel caso in cui il datore di lavoro, in violazione degli artt. 2087 c.c. e 48 D. Lgs. 19/9/94 n. 626, abbia omesso di introdurre mezzi meccanici atti ad alleviare gli sforzi fisici del lavoratore (nella fattispecie il lavoratore non è stato reintegrato nel posto di lavoro ex art. 18 SL, per intervenuto secondo licenziamento intimato per dichiarato superamento del periodo di comporto) (Pret. Monza, sez. Desio 15/12/97)
Però, c'è stato chi ha detto invece che
Nel caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore e di conseguente impossibilità della prestazione lavorativa - che è un'ipotesi nettamente distinta dalla malattia del dipendente (anche essa causa di impossibilità della prestazione lavorativa) in quanto ha natura e disciplina giuridica diverse, atteso che, a differenza della malattia ( avente carattere temporaneo), essa ha, invece, carattere permanente o, quanto meno, durata indeterminata e indeterminabile - è ravvisabile un giustificato motivo di recesso del datore di lavoro ex artt. 3 L. n. 604/66, 1463 e 1464 c.c., indipendentemente dal superamento del periodo di comporto, soltanto quando la sopravvenuta incapacità fisica abbia carattere definitivo e manchi un apprezzabile interesse del datore di lavoro alle future prestazioni lavorative (ridotte) del dipendente (Cass. 14/12/99 n. 10465)
ed anche
Ai fini della responsabilità ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro, che abbia acquisito conoscenza della malattia del lavoratore, suscettibile, con valutazione prognostica, di probabile od anche solo possibile ingravescenza oltre i limiti della sua naturale evoluzione negativa, e perciò tendente all'inidoneità alla mansioni affidategli, in ragione delle modalità di espletamento delle stesse, è legittimato al licenziamento solo previo accertamento di fatto, insindacabile in sede di giudizio di legittimità, ove congruamente e logicamente motivato, della sopraggiunta incompatibilità del dipendente alle mansioni e quindi dell'impossibilità di mantenimento del posto di lavoro in relazione al pregiudizio, da valutarsi in termini di certezza o anche di rilevante probabilità di aggravamento delle sue condizioni di salute per effetto dell'attività lavorativa in concreto svolta (Cass. 13/12/00, n. 15688)
Perchè, se proprio vogliono fare una riduzione di personale, il DdL - proprietario, amministratore o presidente che sia- non si assume il pur ingratissimo compito di dire ai suoi dipendenti "ragazzi, così non ci si fa, devo ridurre tot unità e per gli altri c'è la prospettiva di dover girare per i reparti a seconda di come arrivano le commesse" ?
Se invece non è situazione da riduzione del personale, eh...
Ho visto situazioni in cui si sono "contrattati" per 7 mesi ritmi produttivi infernali, magari compensati con "premi di produzione" di 50-60 euro al mese; e dall'8° mese è scattata la CIG, perchè fino a fine anno non c'era più posto nei magazzini... e quindi -20% al mese per i restanti 4 mesi (un mese è di ferie, di solito)
Non so, questa è una cosa alla quale ancora non avevo assistito.
Prego di non dover assistere a molte altre cose nuove.
Nofer
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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