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valutazione rischio esposizione a silice

Archivio sui Rischi di carattere Chimico/Biologico/Cancerogeno.
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sesand

Recentemente ho affrontato la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici in un azienda per la lavorazione del granito. La lavorazione libera silice cristallina aerodispersa da me ricercata e analizzata. Il quesito è questo: essendo la silice cristallina rappresentata da quarzo e cristobalite è necessaria la caratterizzazione chimica delle due forme? ricordo che gli studi IARC dimostrano la cancerogenicità della silice cristallina anche se in italia non le sono ancora state associate frasi R. Pertanto: deve rientrare nel documento di valutazione del rischio chimico ai sensi del 25 o di valutazione del rishio cancerogeno ai sensi del 66???? so che la situazione è confusa.... aiutatemi e poi vi dirò come l'ho risolta! Ciao :smt025
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Nofer
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come sesand fa giustamente notare, in italia alla silice libera cristallina non sono state associate frasi di rischio... e confessiamoci che comunque un bel R 20 = Nocivo per inalazione sarebbe assodato almeno dal 1965...
Vabbé, fa niente, arrangiamoci con quello che abbiamo, finchè ce lo abbiamo ancora. E ricordiamo che se non c'è l'obbligo di etichettatura, risulta difficilissimo contestare all'ipotetico fornitore che non ce lo ha detto.
Ok, ma il problema qui è un altro. A mio avviso, e che ne sappia anche a avviso dell'INAIL, la silice libera cristallina, indipendentemente dalle forme allotropiche, rientra comunque nella regolamentazione del 1124. Si sta discutendo da anni della "soglia" e correlatamente delle tecniche di dosaggio in relazione ad essa.
Di fatto, oggi come oggi la silice libera cristallina non è -incredibile a dirsi!- classificata come sostanza pericolosa!!!
Anche se ne è più che conosciuta la capacità di innescare reazioni biologiche dannose per l'organismo umano(pneumoconiosi fibrogena).
D'altronde, lo stesso decreto 25/02 istituisce nel 626/94 l'art.72-ter dove si parla di
"agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale; "
La sottolineatura, ovviamente, l'ho messa io. Da questo punto di vista, la silice libera cristallina può a buon diritto considerarsi un "agente chimico pericoloso".
Personalmente, nella valutazione (a qualunque norma di legge ci ri riferisca) non perderei l'occasione di segnalare che Organismi Internazionali, come l'ACGIH tanto per fare un nome, attribuiscono la caratteristica di "carcinogeno sospetto per l'uomo" (A2) alla sola forma allotropica del quarzo (CAS 14808-60-70), per il quale però dall'ACGIH è previsto un TLV-TWA di 0,05 mg/mc tale e quale che per la cristobalite e la tridimite; solo per la tripolite si prevede 0,1 mg/mc.
Pertanto, se l'analisi eseguita consente tale differenziazione, mi dico, perché non evidenziarne i risultati?
Anche perchè, a memoria, non ricordo che ci sia un limite inferiore di esposizione al disotto del quale si consideri irrilevante la stessa, e sempre se ricordo bene sono assicurate le lavorazioni, non le esposizioni.
Nofer
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anfitrio
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A mio modo di vedere la risolverei con una valutazione di rischio chimico definendo il rischio come non moderato ed eviterei la 66 (ovviamente il tutto in accordo con il MC e il DdL).
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